CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 2023
Cassazione n. 36577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28148/21 proposto da: -) Avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sémedesimo ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro -) Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diCassino 31 agosto 2021 n. 1165; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], essendo creditore di [OSCURATO:PERSONA], inizi ò l’esecuzione forzata pignorando un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] confronti del Comune di Sora. All’esito della procedura il giudice dell’esecuzione con ordinanza del 13 marzo 2018assegnò a [OSCURATO:PERSONA] la somma di circa 24.000 euro, pari all’importo stanziato dal Comune di Sora per adempiere le proprie obbligazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Comune di Sora propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza di assegnazione. A fondamento dell’opposizione dedusse: Oggetto: estinzione -) che l’ordinanza era stata illegittimamente emessa, in presenza di una dichiarazione di quantità negativa da parte del Comune di Sora; -) che il credito assegnato non era né certo, né liquido, néesigibile; -) che avendo [OSCURATO:PERSONA] attività professionale in favore del Comune di Sora, e non essendo tale attività esaurita (ma anzi essendone contestata l’utilità), l’amministrazione comunale non era in grado di stabilire “se e in quale misura” fossero ancora dovuti compensi al professionista. 3. Con sentenza 31 agosto 2021 n. 1165 il T ribunale di Cassino accolse l’opposizione e revocòl’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale ritenne che, poiché il Comune di Sora aveva revocato nelle more del giudizio l’incarico professionale conferito a [OSCURATO:PERSONA] e poiché era contestata la corretta esecuzione della prestazione professionale da parte di quest’ultimo, il Comune non poteva ritenersi debitore di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La sentenza di merito è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato susei motivi. Il Comune di Sora ha resistito con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria 30.5.2023 n. 15134 questa Corte ordinò al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinviando la causa a nuovo ruolo. Con atto depositato l’11.10.2.023 il ricorrente ha dichiarato di avere transatto la lite, di avere vanamente cercato con l’amministrazione comunale un accordo per far dichiarare estinto il presentegiudizio, nonché, infine, che in ogni caso non ha interesse alla coltivazione del ricorso. Il Comune di Sora ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivialla camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE1. La mancata esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio è circostanza pregiudiziale ex art. 276, comma secondo, c.p.c., di per sé sufficiente a dichiarare l’estinzione del giudizio, ed assorbente rispetto alla manifestata volontà del ricorrente di rinunciare al ricorso. 2. Il dipanarsi della vicenda processuale, come pure la non contestazione da parte dell’amministrazione comunale delle deduzioni svolte dal ricorrente nell’istanza di rinuncia,integrano i presupposti di legge per disporre la totale compensazionedelle spese del presente giudizio di legittimità . P.q. m. -) dichiara estinto il giudiziodi legittimità; -) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile