CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpido, Antonio TainiPaolo, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentae difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Ministero Della Salute, Ministerodell'Istruzione dell'Università E Della Ricerca, Ministero dell'Economia EDelle Finanze, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’Avvocatura Generale Dello Stato, che lirappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3646/2025 depositatail 11/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1723/2026Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13880/2026Data pubblicazione 13/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre a eventualispese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 11/05/2026Il PresidenteLina Rubino