CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 22659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16477/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speci ale in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TERAMO n. cron. 6007/2018depositata il 20/04/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi [OSCURATO:PERSONA]) proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi reso in data 30.06.2017 nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto alR.G. n. 1786/2013 del Tribunale di Teramo, con il quale il GE ha liquidato in favore dell' i ng . [OSCURATO:PERSONA], designata come collaboratrice dal CTU ai fini della stima dei beni pignorati,la somma di euro 18.000,00 per compenso , oltre alla somma di euro 1.313,45 per spese di altro ausiliario da essa indicato. 2. Con ordinanza nr. cron. 6007/2018 del 20.04.2018, il Tribunale di Teramo, in parziale accoglimento della proposta opposizione, escludeva il compenso per l’altro collaboratore, determinava in euro 13.898,13 il compenso spettante all’ing. Pallini, oltre accessori e spese liquidate in euro 63,45. Compensava per metà le spese processuali tra l’opponente e l'opposta , ponendo la restante metà a carico dell'opponentesoceità. 3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 4. L’ing. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede. 6. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 50-56 del DPR n. 115/2002 e art.13 delle tabelle approvate con D.M. 30/05/2002 , in relazione all'art 360 comma 1, n.3 c.p.c. L’ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo è censurata nella parte in cui il giudice adito ha ritenuto corretta la suddivisione in blocchi separati dell'intero compendio stimato ai fini della liquidazione del compenso. Contesta ancora la ricorrente che in ogni caso sono stati diversificati illegittimamente i beni facenti parte della categoria immobili, cheavrebbero dovuto essere unitariamente considerati. 1.1.-Il motivo è infondato. Il Tribunale ha così argomentato il parziale accoglimento dell’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA]: - ha pr emesso che il criterio discriminante tra le situazioni in cui la valutazione deve riguardare l’intero compendio stimato e le situazioni nelle quali è giustificata la formazione di blocchi separati è dato dalla eterogeneità dei beni oggetto di stima; - ha ritenuto che nel caso in esame non viene in realtà in gioco direttamente la stima della quota societaria, ma l'analitica stima di un eterogeneo complesso patrimoniale che concorre alla determinazione della quota stessa e non coincide con essa; - ha preci sato che la richiesta di liquidazione dell’ing. Pallini poggia sull'articolazione del compenso in quattro voci di riferimento,che distinguono a larghe linee i beni immobili dai beni mobili e questi ultimi in altretre categorie; - h a ri conosciuto che il CTU ha fatto corretta applicazione del criterio di ripartizione in gruppi omogenei di beni di per sé eterogenei, tali da richiedere metodiche valutative non ripetitive; - ha constatato che nel caso di specie l'impossibilità di ricondurre ad unicità il compendio da stimare è giustificata dalla presenza di almeno tre tipologie di beni (immobili, mobili e mobili registrati), la seconda delle quali suddivisa in due diverse categorie,laddove la prima rispecchia a sua volta beni che sebbene solo immobili presentano caratteristiche differenziate, contemplando edifici completati , edifici in costruzione,vani tecnici, impianti , piscina e aree esterne che non possono essere considerati come valutabili mediante operazioni ripetitive e come tali non possono giustificare una valutazione unitaria. La tesi sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] è quella per cui in materia di liquidazione del compenso al CTU vige “il principio dell’unicità dell’incarico peritale, per cui tutte le attività, anche quelle complementari ed accessorie compiute del consulente, essendo funzionali alla stima dell'immobile oggetto dell'incarico peritale, devono intendersi retribuite mediante la corresponsione degli onorari a percentuale di cui all'art. 13 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. In altre parole, obietta il ricorrente che l’avvenuto frazionamento dei beni sottoposti ad esecuzione si pone in paleseviolazione del principio della unicità dell’incarico con riferimento all’unitarietà del complesso dei beni assoggettato a stima. A parte che nella specie non era in questione la stima di un complesso immobiliare, ma – come precisato dal Tribunale – “l’analitica stima di un eterogeneo complesso patrimoniale” composto da beni di diversa natura, il motivo non si confrontacon il consolidato orientamento di questa Corte nella specifica materia ( e neppure interpreta correttamente i precedenti di questo Giudice riportati in atti). In più occasioni è stato infatti precisato che “la pluralità delle valutazioni affidate al consulente non esclude di per sé l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, fissato dalla legge tra una misura minima ed una massima; ciò non esclude, perciò, che possa farsi luogo a unificazione degli onorari relativi alla stima di immobili, suddivisi per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valutazione presenta elementi di ripetitività” (Cass. 23 settembre 1994 n. 7837). In altri termini, qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002. Quindi, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto - come nella specie -la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve essere condotta, secondo l'art.13 d.p.r. n. 352/1988, con metodo che tenga conto se vengano in questione immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, e l'importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative” (Cass. n. 24241/2017; e cfr. Cass. n. 5325/2016; Cass. n. 6892/2009). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di cui sopra, rilevando – con apprezzamento in fatto - l’assenza di omogeneità tra i cespiti, che sono stati scomposti in quattro gruppi. Di conseguenza, ha applica to la regola della autonoma determinazione; ha cioè valutato che l’incarico conferito ha comportato una pluralità di accertamenti non ripetitivi per singolo gruppo ai fini della determinazione giudiziale del compensoe quindi, pur rettificando la distinzione proposta dall’ausiliare rispetto ai beni mobili, ha operato la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti, senza che ciò intacchi l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso (v. Cass. n. 24241/2017, cit.,pag. 6). Per quanto sopra riportato, si deve disattendere anche quanto il ricorrente sostiene in via subordinata, ossia la necessità di una valutazione unitaria almeno dei beni immobili costituenti una frazione del compendio da stimare, considerando che l’ordinanza impugnata ha constatato che il gruppo di beni era composto da edifici differenti (in costruzione, completati, vani tecnici, piscina, area esterna). E comunque, questo tipo di deduzioni si rivolge ad apprezzamenti in fatto qui non sindacabil i , come chiaramente affermato in uno dei precedenti già ricordati (“ l’individuazione delle caratteristiche di omogeneità o di analogia tra beni rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità”: così Cass. n. 6892/2009, cit., in motivazione a pag. 7). In definitiva, l’ordinanza impugnata è immune dalle censure prospettate. 2.- C on il secondo motivo la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c .p.c. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la stessa dispone la compensazione delle spese di lite per la metà,ponendo a carico dell'opponente l'altra metà, sull'assunto che l'opposizione proposta aveva trovato solo in parte minore accoglimento. L’esito complessivo della lite,valutato sotto il profilo sostanziale della reciproca parziale soccombenza dovuta al parziale accoglimento della domanda dell'opponente avrebbe dovuto condurre il Tribunale a disporre la totale compensazione delle spese di lite. 2.1.-Il motivo è infondato. L’ordinanza impugnata non ha violato l’art. 92 c.c. È sufficiente richiamare in materia il principio di diritto stabilito da Cass. SS. UU. n. 32061/ 2022: “ In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2”. La ricorrente contesta la sua condanna al pagamento di quota parte delle spese di lite. Ma il giudice di merito può legittimamente compensare le spese in caso di accoglimento parziale della domanda e può condannare (come nella specie in parte) alle stesse la parte parzialmente vittoriosa , con il limite p osto dalla impossibilità di condannare alle spese la parte che dal giudizio è uscita invece interamente vittoriosa. 3.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e la ricorrente deve essere condannata - in forza del principio della soccombenza - al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo. 4.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni