CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19365/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ba), alla ViaCastellana km.2, int. C, p.i. 04250330752, controricorrente nella causaNumero registro generale 17344/2025Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 19365/2026Data pubblicazione 12/06/2026contro l'Agenzia delle Entrate, ricorrente, iscritta all’Rg.4634/2022 de-cisa dall’Ordinanza n. 9601 depositata dalla Corte di cassazione in data12.4.2025, rappresentato e difeso da sè stesso;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;– intimata –per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su-prema di Cassazione n. 9601/25 pubblicata il 12 aprile 2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con ordinanza n. 9601/25 questa Corte di Cassazione ha rigettato ilricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellaCTR della Puglia che aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate contro la sentenza della CTP di Bari, la quale, a sua volta,aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito dicontrollo automatizzato del modello unico 2013, per il recuperodell’IRES e dell’IVA, in relazione all’anno d’imposta 2012.Per l’effetto, l’Agenzia ricorrente è stata condannata alla refusione dellespese di legittimità, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre euro200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rappresentato la con-tribuente avanti alla Corte, vincitrice nel giudizio di legittimità, ha de-positato un ricorso con cui ha domandato di provvedere alla correzioneNumero registro generale 17344/2025Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 19365/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’errore materiale, consistente nella mancata pronuncia della distra-zione delle spese processuali in suo favore, quale antistatario nel pro-cesso di legittimità. La controparte non ha svolto difese.Considerato che:1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che in calce al controricorso in Cassazione datato“Roma - Bari 15 marzo 2022” il difensore ha specificato, per quantoqui interessa, che si dichiara «distrattario».2. Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensidegli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite ilquale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedi-mento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis,comma 1, cod. proc. civ.).3. Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applica-zione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ul-timo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”),novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile ancheal presente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, maper il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in ca-mera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35comma 5 del d.lgs. n.149/2022.4. Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis,comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n.168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la corre-zione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficiodalla Corte».5. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nelsenso chiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulladistrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso delNumero registro generale 17344/2025Numero sezionale 3132/2026Numero di raccolta generale 19365/2026Data pubblicazione 12/06/2026definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso in Cassazionedatato “Roma - Bari 15 marzo 2022”. P.Q.MLa Corte:dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 9601/25, dopo leparole «agli accessori di legge» sia da intendere aggiunta la locuzione«con distrazione in favore del difensore della controricorrente».Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]