CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 09758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4881/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 7013/2018,depositata i l 29/11/2018 , R.G.N. 328/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 29 novembre 2018, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a rito Fornero, della sua impugnazione del licenziamento per giusta causa intimatogli il 23 giugno 2016 da Agenzia delle Entrate – Riscossione (già E quitalia [OSCURATO:SOCIETA].), accertandone la legittimità; 2. in relazione ai tempi di acquisizione della documentazione (in particolare, trascrizione di intercettazioni telefoniche allegate all’informativa della Guardia di Finanza) del processo penale nei confronti del proprio dipendente, alla chiusura delle indagini preliminari nelle more del suo rinvio a giudizio, essa ha ritenuto specifica e tempestiva la lettera del 5 maggio 2016 di contestazione degli addebiti (di rivelazione – con abuso d ella sua posizione di operatore di sistema incaricato di pubblico servizio – di notizie d’ufficio che avrebbero dovuto rimanere segrete, accedendo illegittimamente al sistema informatico di Equitalia per estrarne informazioni e documentazione riservate, relative a nominativi di soggetti indicatigli da tale [OSCURATO:PERSONA], per potergli successivamente fornire le informazioni relative alle singole situazioni debitorie): così il predetto svolgendo attività contrarie all’interesse dell’Azienda ed occupandosi di pratiche d’ufficio per conto di terzi; 3. nel merito, la Corte territoriale ha condiviso le valutazioni del Tribunale, a propria volta ritenendo lecita l’acquisizione e la produzione dei documenti del procedimento penale, in quanto regolarmente autorizzata e ricorrente la giusta causa di licenziamento, in esito alle scrutinate risultanze istruttorie; 4. con atto notificato il 25 gennaio 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre ADeR ritualmente intimata non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE1. in ordine di pregiudizialità logico-giuridica delle questioni poste, il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300/1970 ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, se del caso anche come esame apparente o perplesso o incomprensibile, in riferimento alla genericità della contestazione disciplinare, assolutamente priva di indicazioni specifiche delle pratiche, né delle “informazioni” o della “documentazione” illecitamente divulgate, né delle “istanze di maggior rateizzo su richiesta diretta del sig. [OSCURATO:PERSONA] in violazione della normativa aziendale”(quarto motivo); 2. esso è infondato; 3. non si configura, infatti, omissione di esame di alcun fatto “storico” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), tale non essendo la valutazione di genericità della contestazione disciplinare, peraltro pure esaminata; 3.1. in linea di diritto, giova ribadire che: a ) la previacontestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità; esso è integrato quando siano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua (loro) materialità il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (Cass. 30 marzo 2006, n. 7546; Cass. 18 aprile 2018, n. 9590); b) il giudice di merito deve accertare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua (loro) materialità il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. 20 marzo 2018, n. 6889; c) l'accertamento relativo al requisito di specificità dellacontestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2006, n. 7546; Cass. 6 maggio 2011, n. 10015; Cass. 24 luglio 2018, n. 19632; Cass. 13 aprile 2021, n. 9657); 3.2. nel caso di specie, la Corte territoriale, così come già il Tribunale, dopo avere trascritto la lettera di contestazione –recante l’elenco nominativo (per brevità omesso) di tutte le posizioni debitorie divulgate, così contravvenendo l’incolpato all’obbligo di segretezza cui era tenuto – l’ha ritenuta “precisa nel descrivere dettagliatamente i comportamenti tenuti dal dipendente” (così al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), con accertamento insindacabile in sede di legittimità, siccome congruamente,ancorché concisamente, argomentato; 4. il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/1970, 2119 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 5 legge n. 604/1966, 416 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, se del caso anche come esame apparente o perplesso o incomprensibile, per essersi la motivazione della sentenza impugnata, in base alla trascrizione di intercettazioni riassunte in brogliacci, focalizzata su un comportamento (di accordo collusivo tra il lavoratore e [OSCURATO:PERSONA], evidentemente sfornito della delega dei soggetti, dei quali carpite le informazioni indebitamente divulgate) diverso da quello oggetto di contestazione disciplinare (di esclusiva trasmissione dal primo al secondo di visure e di raccolta di istanze di maggiore rateizzazione, senza alcun riferimento ad intese collusive per il compimento di azioni illecite ovvero per conseguire vantaggi economici o altre utilità), e pertanto su circostanze estranee, tanto alla contestazione, tanto al licenziamento (primo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/1970, 5 legge n. 604/1966, 2119 c.c., in relazione alle circolari Equitalia n. 253/2005, n. 15/2002, n. 1012/2009, all’art. 32 CCNL Ascotributi del 2008 e al Regolamento aziendale di trattamento dei dati ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, se del caso anche come esame apparente o perplesso o incomprensibile, in riferimento al mancato accertamento della ragione (se per avvenuta distruzione da parte dell’ente datore, periodicamente come di consuetudine, ovvero per inadempimento dell’incolpato) dell’assenza delle deleghe necessarie, secondo la normativa di ADeR, alla divulgazione anche a terzi e consulenti delle informazioni e delle visure oggetto di contestazione (secondo motivo); 5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 6. anche qui deve essere previamente esclusa la configurabilità di omissione di esame di alcun fatto “storico” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), tale non essendo alcuna delle circostanze, eminentemente valutative, sotto questo profilo denunciate; 6.1. non ricorre poi alcun vizio di extra-vaganza motiva (neppure configurabile alla luce del novellatotesto dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., né tanto meno essendo integrata alcuna delle ipotesi di conversione in nullità della sentenza per riduzione al di sotto del “minimo costituzionale”: Cass.25 settembre 2018, n. 22598; Cass.3 marzo 2022, n. 7090) rispetto al comportamento del lavoratore oggetto di contestazione disciplinare. Esso è stato, infatti, chiaramente individuato in base alla trascritta lettera di contestazione, cui corrisponde la coerente motivazione, focalizzata, anche sulla scorta degli estratti dei “brogliacci” relativi alle intercettazioni telefoniche, sulla condotta di violazione dell’obbligo di segretezza, in base all’“ampia documentazione dalla quale risulta l’obbligo di assoluta riservatezza del personale in ordine ai dati degli utenti conosciuti per motivi di servizio”(così al terz’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), ampiamente sottolineato con il richiamo (all’ultimo capoverso di pg. 11 della sentenza) dell’art. 35 d.lgs. 112/1999 (secondo cui: “Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675”) e dell’art. 32 CCNL 9 aprile 2008 Equitalia (secondo cui, in particolare: “Il lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio e gli è fatto divieto di svolgere attività contrarie all’azienda … Gli è fatto altresì divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi …” essendogli “vietato in particolare di … prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’azienda, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell’azienda o incompatibile con i doveri di ufficio”); 6.2. appare poi inconferente la doglianza relativa all’omesso approfondimento delle ragioni della mancanza di delega del terzo richiedente le informazioni e i documenti vietati. La censura non si confronta con la ratio decidendidi cui a pagina 11 della sentenza, in cui la corte ha accertato che , per regolamento interno in caso di richiesta telefonica,era necessario chiedere l'invio della fotocopia di un documento di riconoscimento e della richiesta firmata, richiesta mai fatta dal Brasielloe comunque non emergente dalle intercettazioni. Si tratta di affermazione non confutata né superata dal rilievo del Brasiello, secondo cui è incontestato che le deleghe venivano periodicamente distrutte e inviate al macero. La Corte territoriale ha poi ritenuto l’assolvimento datoriale dell’onere probatorio “producendo in giudizio le relazioni della Guardia di Finanza contenenti le intercettazioni telefoniche relative ai colloqui tra il Brasiello e lo Stanislao”(così al terz’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza); 6.3. le censure si risolvono, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n.5987), esclusivamente spettanti algiudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione, per le ragioni dette; 7. il ricorrente ha infine dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 416, 421 c.p.c., da 266 a 271 c.p.p., 2119, 2697, 2712 c.c., 5 legge n. 604/1966, c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, se del caso anche come esame apparente o perplesso o incomprensibile, in riferimento all’inidoneità probatoria degli stralci riportati nella sentenza impugnata di meri riassunti di “brogliacci” ad opera della polizia giudiziaria (e non di trascrizioni di colloqui intercettati), formatisi al di fuori del rituale contraddittorio delle parti, utilizzabili come fonte di ricerca della prova, ma privi del valore legale di questa (terzo motivo); 8. esso è inammissibile; 9. la categoria dell'inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p. in ambitopenale non rileva i n quello civile, nel quale leprove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diversoprocesso in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alleprove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate (Cass. 5 maggio 2020, n. 8459); 9.1. se è poi vero che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, è altrettanto vero che – per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico –esso ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 9 settembre 2008, n. 22662; Cass. 6 ottobre 2016, n. 20025); 9.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato il suindicato principio di diritto e svolto un coerente ragionamento probatorio (dal penultimo capoverso di pg. 4 all’ultimo di pg. 11 della sentenza), cui il ricorrente non ha opposto alcuna prova contraria, ma semplicemente una propria diversa valutazione, contestando inammissibilmente l’accertamento giudiziale; 10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa, ritualmente intimata, svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p