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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31236/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9850/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLE MARCHE - ANCONA n.1248/2021 depositata i l 18/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. A seguito di attività di controllo compiuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di SOCIET À [OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che l’AC Monturanese era in realtà un soggetto fittiziamente interposto tra le ditte che acquistavano spazi pubblicitari e la SS Monturanese, in data 24 luglio 2013, l’Agenzia delle entrate-D.P. di Fermo notificava alla AC Monturanese, in persona di [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo, presidente e responsabile in solido ex art. 38 c.c., avviso di accertamento n.

TQ5060400467/2013 per il recupero dell’IVA indicata in fattura ex art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 (decr.

IVA) per l’a.i. 2007.

2. In data 11 novembre 2013, il [OSCURATO:PERSONA] – “in qualità di presidente dell’[OSCURATO:PERSONA]” (p. 4 controric.) - “depositava tempestivo ricorso […], con il quale lamentava di non essere in alcun modo il rappresentante legale dell'associazione, e che aveva - per questa ragione - depositato denuncia-querela supportata da perizia grafologica affinché il Tribunale di Fermo verificasse che le firme dalle quali l'Ufficio aveva desunto la sua qualità di ‘presidente’ dell'associazione fossero certamente apocrife” (p. 2 ric.).

2.1. Con sentenza n. 73/03/15, la CTP di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che non costituisse valido elemento di valutazione la denuncia-querela con il disconoscimento delle firme, a fronte delle puntuali argomentazioni dell’Ufficio (p. 4 controric.).

3. [OSCURATO:PERSONA] “interponeva appello […], contestando la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.” (p. 2 ric.).

3.1. Costituitasi l’Agenzia, il [OSCURATO:PERSONA] depositava “decreto di archiviazione del Tribunale di Fermo [...] pronunciato in esito al procedimento penale che nel frattempo era stato aperto nei suoi confronti con l’imputazione di avere emesso fatture per conto dell’associazione riguardanti operazioni commerciali inesistenti.

Stabiliva il GIP del Tribunale di Fermo [che] ‘a seguito delle indagini svolte lo stesso (i.e. [il] Sig. [OSCURATO:PERSONA]] risulta essere stato nominato presidente dell'associazione, in nome e per conto della quale avrebbe compiuto il delitto rubricato, a sua insaputa, mentre a suo nome avrebbe operato altro soggetto, per il quale si procede a parte: pertanto lo stesso non può essere ritenuto responsabile del delitto a lui scritto nella qualità’.

E ciò, anche in seguito alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo […], che aveva accertato come le firme sui contratti pubblicitari della [OSCURATO:PERSONA] non fossero da attribuire al ricorrente” (p. 3 ric.).

3.2. La CTR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello, sulla base delle seguenti motivazioni: […] [F]erma la separazione tra i giudizi penale e tributario (doppio binario) e, dunque, l'irrilevanza dell'esito penale circa il reato previsto dall[’]art. 8 [D.Lgs. n. 74 del 2000], le presunzioni che fondano la ripresa a tassazione sono idonee, invece, in ambito tributario[,] a legittimare la pretesa erariale, essendo esse plurime e convergenti intorno alla responsabilità solidale del rappresentante legale dell[’associazione].

Sul punto, giova rammentare le prove fornite dall'Ufficio circa la fattiva gestione dell'odierno appellante delle attività dell'associazione[:] dalla richiesta di attribuzione di posizione IVA, al tesseramento UISP, ai contratti di sponsorizzazione esibiti, alle dichiarazioni fiscali inviate (nelle quali è scritto[:] [F]irma del dichiarante ‘presente’), all'istanza di accertamento con adesione presentata, al verbale di consegna documenti a firma del delegato, Dott. [OSCURATO:PERSONA] G., al libro soci e delle assemblee dei soci. […] [I]l decreto di archiviazione emesso dal GIP […] non ha accertato alcunché […].

Peraltro, è agli atti un documento del 25/10/2011 depositato dall'Agenzia delle entrate di Fermo dove il dottor [OSCURATO:PERSONA] autentica come vera la firma del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità: seguendo la tesi del contribuente, si dovrebbe dunque ritenere che il commercialista abbia asseverato il falso.

In realtà, e per restare all'argomento della falsità della sottoscrizione, numerosi sono gli elementi che fanno propendere per un coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], rendendo scarsamente credibile la sua totale innocenza ed estraneità.

Costui svolge attività d'impresa dal 1994 nel centro calzaturiero di [OSCURATO:PERSONA] (piccolo paese di circa 8000 abitanti) ed è pertanto da presumersi che sia munito di esperienza tale da accorgersi se ‘qualcuno’ intende approfittare della sua buona fede […]. […] [I] clienti che commissionavano la pubblicità, operatori commerciali del circondario, ben conoscevano il [OSCURATO:PERSONA] […]. [Nella denuncia-querela] il [OSCURATO:PERSONA] afferma che, al momento della notifica degli avvisi di accertamento, ‘… subito contattavo coloro che tutti a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambiente calcistico conoscevano e conoscono come i dirigenti della succitata società, vale a dire il ‘presidente’ [OSCURATO:PERSONA][, e …] venivo rassicurato che tutto si sarebbe risolto in poco tempo e senza alcuna conseguenza economica in mio danno … […] …[;] rilasciavo … al dr.

Cannella, firmando un foglio in bianco, la procura per il ricorso …’. […].

Poiché la responsabilità personale solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata all'attività concretamente svolta per conto di esso, l'Ufficio che invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dell'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, onere che è stato puntualmente assolto”.

4. Propone il [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste l’Agenzia con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la CTR disatteso i fatti accertati in sede penale, i quali erano i medesimi posti a fondamento dell'accertamento tributario, e ciò in ragione dell'art. 360[, comma 1,] n. 4[,] c.p.c.”.

1.1. “Per insegnamento di codesta [Suprema] Corte, ‘l'accertamento di fatto, effettuato in sede penale, vincola il giudice civile’ […].

Era quindi preciso compito della Commissione Tributaria delle Marche valutare le risultanze del processo penale per come è previsto dall'ordinamento”.

La ricostruzione della CTR “è diametralmente opposta a quella accertata dal Tribunale Penale di Fermo”.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere i giudici regionali motivato la reiezione del gravame ricalcando le deduzioni difensive dell'Agenzia delle entrate, senza considerare le argomentazioni dedotte con il ricorso in appello dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], così però pronunciando una motivazione meramente apparente, e ciò in relazione all'art. 360[, comma 1,] n. 4[,] c.p.c.”.

2.1. “Nel caso in esame, la CTR ha pedissequamente ricopiato (fatta salva qualche mera congiunzione o modificando singoli incisi) gran parte della memoria illustrativa depositata dall'Agenzia delle entrate nel giudizio di appello”.

3. A fronte di quanto innanzi, il difensore del contribuente, con atto del 2 ottobre 2023, risulta aver depositato telematicamente copia di istanza di definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022 e prova del pagamento della prima rata del piano di rateazione (suddiviso in 20 rate) del dovuto.

4. A termini del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

A termini del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

A termini del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9850/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLE MARCHE - ANCONA n.1248/2021 depositata i l 18/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. A seguito di attività di controllo compiuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di SOCIET À [OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che l’AC Monturanese era in realtà un soggetto fittiziamente interposto tra le ditte che acquistavano spazi pubblicitari e la SS Monturanese, in data 24 luglio 2013, l’Agenzia delle entrate-D.P. di Fermo notificava alla AC Monturanese, in persona di [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo, presidente e responsabile in solido ex art. 38 c.c., avviso di accertamento n. TQ5060400467/2013 per il recupero dell’IVA indicata in fattura ex art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 (decr. IVA) per l’a.i. 2007. 2. In data 11 novembre 2013, il [OSCURATO:PERSONA] – “in qualità di presidente dell’[OSCURATO:PERSONA]” (p. 4 controric.) - “depositava tempestivo ricorso […], con il quale lamentava di non essere in alcun modo il rappresentante legale dell'associazione, e che aveva - per questa ragione - depositato denuncia-querela supportata da perizia grafologica affinché il Tribunale di Fermo verificasse che le firme dalle quali l'Ufficio aveva desunto la sua qualità di ‘presidente’ dell'associazione fossero certamente apocrife” (p. 2 ric.). 2.1. Con sentenza n. 73/03/15, la CTP di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che non costituisse valido elemento di valutazione la denuncia-querela con il disconoscimento delle firme, a fronte delle puntuali argomentazioni dell’Ufficio (p. 4 controric.). 3. [OSCURATO:PERSONA] “interponeva appello […], contestando la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.” (p. 2 ric.). 3.1. Costituitasi l’Agenzia, il [OSCURATO:PERSONA] depositava “decreto di archiviazione del Tribunale di Fermo [...] pronunciato in esito al procedimento penale che nel frattempo era stato aperto nei suoi confronti con l’imputazione di avere emesso fatture per conto dell’associazione riguardanti operazioni commerciali inesistenti. Stabiliva il GIP del Tribunale di Fermo [che] ‘a seguito delle indagini svolte lo stesso (i.e. [il] Sig. [OSCURATO:PERSONA]] risulta essere stato nominato presidente dell'associazione, in nome e per conto della quale avrebbe compiuto il delitto rubricato, a sua insaputa, mentre a suo nome avrebbe operato altro soggetto, per il quale si procede a parte: pertanto lo stesso non può essere ritenuto responsabile del delitto a lui scritto nella qualità’. E ciò, anche in seguito alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo […], che aveva accertato come le firme sui contratti pubblicitari della [OSCURATO:PERSONA] non fossero da attribuire al ricorrente” (p. 3 ric.). 3.2. La CTR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello, sulla base delle seguenti motivazioni: […] [F]erma la separazione tra i giudizi penale e tributario (doppio binario) e, dunque, l'irrilevanza dell'esito penale circa il reato previsto dall[’]art. 8 [D.Lgs. n. 74 del 2000], le presunzioni che fondano la ripresa a tassazione sono idonee, invece, in ambito tributario[,] a legittimare la pretesa erariale, essendo esse plurime e convergenti intorno alla responsabilità solidale del rappresentante legale dell[’associazione]. Sul punto, giova rammentare le prove fornite dall'Ufficio circa la fattiva gestione dell'odierno appellante delle attività dell'associazione[:] dalla richiesta di attribuzione di posizione IVA, al tesseramento UISP, ai contratti di sponsorizzazione esibiti, alle dichiarazioni fiscali inviate (nelle quali è scritto[:] [F]irma del dichiarante ‘presente’), all'istanza di accertamento con adesione presentata, al verbale di consegna documenti a firma del delegato, Dott. [OSCURATO:PERSONA] G., al libro soci e delle assemblee dei soci. […] [I]l decreto di archiviazione emesso dal GIP […] non ha accertato alcunché […]. Peraltro, è agli atti un documento del 25/10/2011 depositato dall'Agenzia delle entrate di Fermo dove il dottor [OSCURATO:PERSONA] autentica come vera la firma del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità: seguendo la tesi del contribuente, si dovrebbe dunque ritenere che il commercialista abbia asseverato il falso. In realtà, e per restare all'argomento della falsità della sottoscrizione, numerosi sono gli elementi che fanno propendere per un coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], rendendo scarsamente credibile la sua totale innocenza ed estraneità. Costui svolge attività d'impresa dal 1994 nel centro calzaturiero di [OSCURATO:PERSONA] (piccolo paese di circa 8000 abitanti) ed è pertanto da presumersi che sia munito di esperienza tale da accorgersi se ‘qualcuno’ intende approfittare della sua buona fede […]. […] [I] clienti che commissionavano la pubblicità, operatori commerciali del circondario, ben conoscevano il [OSCURATO:PERSONA] […]. [Nella denuncia-querela] il [OSCURATO:PERSONA] afferma che, al momento della notifica degli avvisi di accertamento, ‘… subito contattavo coloro che tutti a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambiente calcistico conoscevano e conoscono come i dirigenti della succitata società, vale a dire il ‘presidente’ [OSCURATO:PERSONA][, e …] venivo rassicurato che tutto si sarebbe risolto in poco tempo e senza alcuna conseguenza economica in mio danno … […] …[;] rilasciavo … al dr. Cannella, firmando un foglio in bianco, la procura per il ricorso …’. […]. Poiché la responsabilità personale solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata all'attività concretamente svolta per conto di esso, l'Ufficio che invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dell'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, onere che è stato puntualmente assolto”. 4. Propone il [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la CTR disatteso i fatti accertati in sede penale, i quali erano i medesimi posti a fondamento dell'accertamento tributario, e ciò in ragione dell'art. 360[, comma 1,] n. 4[,] c.p.c.”. 1.1. “Per insegnamento di codesta [Suprema] Corte, ‘l'accertamento di fatto, effettuato in sede penale, vincola il giudice civile’ […]. Era quindi preciso compito della Commissione Tributaria delle Marche valutare le risultanze del processo penale per come è previsto dall'ordinamento”. La ricostruzione della CTR “è diametralmente opposta a quella accertata dal Tribunale Penale di Fermo”. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere i giudici regionali motivato la reiezione del gravame ricalcando le deduzioni difensive dell'Agenzia delle entrate, senza considerare le argomentazioni dedotte con il ricorso in appello dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], così però pronunciando una motivazione meramente apparente, e ciò in relazione all'art. 360[, comma 1,] n. 4[,] c.p.c.”. 2.1. “Nel caso in esame, la CTR ha pedissequamente ricopiato (fatta salva qualche mera congiunzione o modificando singoli incisi) gran parte della memoria illustrativa depositata dall'Agenzia delle entrate nel giudizio di appello”. 3. A fronte di quanto innanzi, il difensore del contribuente, con atto del 2 ottobre 2023, risulta aver depositato telematicamente copia di istanza di definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022 e prova del pagamento della prima rata del piano di rateazione (suddiviso in 20 rate) del dovuto. 4. A termini del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. A termini del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. A termini del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’o
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