CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 38338/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23396-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 TRINITA' [OSCURATO:PERSONA] E CONVALESCENTI, in persona 2648 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8480/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2018 R.G.N. 4113/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 23396/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 8480/2018 , aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale aveva respinto la domanda dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed Ospedali della SS Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti, diretta al riconoscimento del superiore inquadramento e relative differenze retributive, oltre che alla reintegra nelle predette mansioni. La Corte territoriale, all'esito di valutazione degli elementi istruttori acquisiti e delle prove testimoniali svolte, riteneva, confermando il giudizio del primo giudice, non sufficientemente provato lo svolgimento delle mansioni rivendicate e dell'inquadramento richiesto. Avverso detta decisione la Solimene proponeva ricorso cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed Ospedali della SS Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti. [OSCURATO:PERSONA] 1) Parte ricorrente ha proposto due motivi di censura. Deve preliminarmente rilevarsi che nelle more del giudizio [OSCURATO:PERSONA] depositava atto di rinuncia datata luglio 2021 , essendo intervenuto, tra le parti, accordo transattivo in sede sindacale del 30.4.2019. Alla rinuncia aderiva per accettazione la controparte. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia. c P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Cosi' deciso in Roma il 21 settembre 2021. ..: 14"'"nt1013.arqfi Gitiab, ktORTE [OSCURATO:PERSONA] t Ì . GiOVitiVii R IV Sezione 111~ 110,10i gt. [OSCURATO:PERSONA]