CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21093/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la SENTENZA n. 5266/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 27/09/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il giudizio trae origine dall’appello proposto dal contribuenteavverso la decisione della Commissione tributaria provinciale diNumero registro generale 7767/2024Numero sezionale 4972/2026Numero di raccolta generale 21093/2026Data pubblicazione 22/06/2026Salerno, che aveva confermato la legittimità dell’intimazione dipagamento relativa a distinte cartelle esattoriali. Nell’atto di gravameegli tornò a contestare la ritualità delle notifiche, ritenute invalide. Insede di precisazione delle conclusioni l’appellante limitò la propriaimpugnazione ad una sola cartella, la n. 10020170006126534000.2. La Corte di secondo grado respinse l’appello ed avverso tale esitoGiovanni Grimaldi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipatadel giudizio cui ha fatto seguito istanza di decisione della causa, che èstata quindi fissata per l’adunanza camerale del 17 giugno 2026.Il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio inragione dell’essersi avvalso della cd. rottamazione quinquies.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia, avendo la CGT2 frainteso quale fosse la cartella oggettodella lite ancora pendente.Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., si deduce motivazione apparente ai sensi dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e norme correlate, lamentando la nullitàdella sentenza.2. In data 11 maggio 2026 il ricorrente ha depositato istanza disospensione del giudizio avendo presentato domanda di rottamazionedei carichi ai sensi dell’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199del 2025, in relazione alla cartella di pagamento n.10020170006126534000, unico oggetto residuo di lite.In tali casi il comma 87 dispone che «Nella dichiarazione di cui alcomma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi adoggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciareagli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazioneNumero registro generale 7767/2024Numero sezionale 4972/2026Numero di raccolta generale 21093/2026Data pubblicazione 22/06/2026e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle sommedovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predettigiudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzioneè dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte deldebitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nelgiudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, delladichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione previstadal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamentodella prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficaciadelle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato». Dispone infine il comma 92 che«Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitoriche hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontarecomplessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quellodelle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data discadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato ladichiarazione di cui al comma 82 nell'area riservata del sito internetistituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resadisponibile esclusivamente in tale area».Da tali disposizioni, alla luce di quanto depositato dalla partericorrente, consegue la sospensione del giudizio e il rinvio della causaa nuovo ruolo a data successiva al 30 giugno 2026. P.Q.Msospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma in data 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]