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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08839/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sgarbi e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aglietti-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve - [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione-litisconsorte necessaria-Numero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2066/2023depositata il 13 ottobre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato cheLa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - d’orain poi, BBC – esercitava azione pauliana davanti al Tribunale di Firenze inrelazione all’atto costitutivo di ipoteca a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.effettuato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto unimmobile di proprietà di quest’ultima; interveniva pure [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2967/2019 il Tribunale accoglieva la domanda.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sulla base del fatto che le due bancheavrebbero espresso voto favorevole al piano di concordato formulatodall’appellante, nel quale sarebbe stata espressamente indicata lapresenza di tale iscrizione ipotecaria; e il piano sarebbe poi statoomologato senza opposizione di alcun creditore.Le banche si costituivano, resistendo; rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA] MugnaiS.r.l. in liquidazione.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2066/2023, rigettava ilgravame.In particolare, rilevava che secondo la stessa appellante l’ipoteca era unavoce del suo attivo nel piano di concordato perché “rivolta a garantiretutto il ceto creditorio”, e quindi la par condicio creditorum.

Pertanto ilcreditore che agisca ex articolo 2901 c.c. e che “sia anche creditoreconcordatario oltre che creditore del conferente dei beni” rimarrebbevincolato dalla sentenza di omologa del concordato qualora non esercitil’opposizione ai sensi dell’articolo 180 l.f.; e l’appellante avrebbe invocatoNumero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026“in ogni caso” le preclusioni di cui all’articolo 67, primo comma, lettera e),l.f.Osservava allora la corte territoriale che l’appellante aveva espressamentericonosciuto nel primo grado che “il concordato oggetto di causa è statorisolto”, e ciò era stato provato da “produzioni” compiute da BCC, cheavrebbero attestate “una risoluzione già avvenuta al gennaio 2018”; nonessendovi “riscontri all’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cuiquest’ultima avrebbe proposto reclamo” avverso il provvedimentodichiarativo della risoluzione, l’unico dato da seguire - osservava ancora lacorte territoriale - era la “dimostrata risoluzione”.

Quindi, ai sensidell’articolo 186 l.f. si doveva applicare l’articolo 137, terzo comma, l.f.,“in ordine alla provvisoria esecutorietà del provvedimento dichiarativodella risoluzione” per cui già durante il primo grado di giudizio ilconcordato “non poteva considerarsi più esistente”, il che faceva venirmeno ogni prospettazione dell’appellante.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato ricorso,composto di tre motivi, da cui le due banche si sono difese con rispettivocontroricorso, depositando pure memoria per l’adunanza camerale del 30giugno 2025 in cui la causa veniva chiamata.All’udienza del 30 giugno 2025 è stata emessa ordinanza interlocutoria,nella quale si è rilevato che chiamato nei due gradi di giudizio di meritoera stato anche il soggetto che aveva istituito l’ipoteca, cioè [OSCURATO:PERSONA] MugnaiS.r.l. in liquidazione, che sia davanti al Tribunale, sia davanti alla Corted’appello era rimasta contumace.

Ciò nonostante - la causa risultandoinfatti inscindibile in relazione a essa - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazionenon figurava nel ricorso, diretto esclusivamente nei confronti delle duebanche: ricorso che quindi non le era stato notificato (al pari di quel cheera avvenuto per il secondo grado, come rimarca - si nota incidenter - lastessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a pagina 7 del ricorso).In applicazione dell’articolo 331 c.p.c., la ordinanza interlocutoria haNumero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026ordinato di integrare il contraddittorio, assegnando allo scopo il termine erimettendo a nuovo ruolo la causa, che è stata poi chiamata all’adunanzadel 30 gennaio 2026.Considerato che1.

L’integrazione del litisconsorzio disposta nella sopra richiamataordinanza interlocutoria non è stata invero ritualmente effettuata, l’attorisultando essere stato notificato non già alla società, bensì a personafisica.Benché nell’atto si rinvenga relazione di notifica diretta a [OSCURATO:PERSONA] liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, la notifica è statacompiuta per via postale, e la relativa cartolina di ricevimento recal’indicazione, quale destinatario, soltanto del [OSCURATO:PERSONA], senza alcunriferimento alla qualità dal medesimo rivestita nella società [OSCURATO:PERSONA] MugnaiS.r.l. in liquidazione.2.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 31065/2024; Cass.7998/2012; Cass. 17505/2005), con condanna della ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, in virtù del principiodella soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sgarbi e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aglietti-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve - [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione-litisconsorte necessaria-Numero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2066/2023depositata il 13 ottobre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato cheLa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - d’orain poi, BBC – esercitava azione pauliana davanti al Tribunale di Firenze inrelazione all’atto costitutivo di ipoteca a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.effettuato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto unimmobile di proprietà di quest’ultima; interveniva pure [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2967/2019 il Tribunale accoglieva la domanda.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sulla base del fatto che le due bancheavrebbero espresso voto favorevole al piano di concordato formulatodall’appellante, nel quale sarebbe stata espressamente indicata lapresenza di tale iscrizione ipotecaria; e il piano sarebbe poi statoomologato senza opposizione di alcun creditore.Le banche si costituivano, resistendo; rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA] MugnaiS.r.l. in liquidazione.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2066/2023, rigettava ilgravame.In particolare, rilevava che secondo la stessa appellante l’ipoteca era unavoce del suo attivo nel piano di concordato perché “rivolta a garantiretutto il ceto creditorio”, e quindi la par condicio creditorum. Pertanto ilcreditore che agisca ex articolo 2901 c.c. e che “sia anche creditoreconcordatario oltre che creditore del conferente dei beni” rimarrebbevincolato dalla sentenza di omologa del concordato qualora non esercitil’opposizione ai sensi dell’articolo 180 l.f.; e l’appellante avrebbe invocatoNumero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026“in ogni caso” le preclusioni di cui all’articolo 67, primo comma, lettera e),l.f.Osservava allora la corte territoriale che l’appellante aveva espressamentericonosciuto nel primo grado che “il concordato oggetto di causa è statorisolto”, e ciò era stato provato da “produzioni” compiute da BCC, cheavrebbero attestate “una risoluzione già avvenuta al gennaio 2018”; nonessendovi “riscontri all’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cuiquest’ultima avrebbe proposto reclamo” avverso il provvedimentodichiarativo della risoluzione, l’unico dato da seguire - osservava ancora lacorte territoriale - era la “dimostrata risoluzione”. Quindi, ai sensidell’articolo 186 l.f. si doveva applicare l’articolo 137, terzo comma, l.f.,“in ordine alla provvisoria esecutorietà del provvedimento dichiarativodella risoluzione” per cui già durante il primo grado di giudizio ilconcordato “non poteva considerarsi più esistente”, il che faceva venirmeno ogni prospettazione dell’appellante.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato ricorso,composto di tre motivi, da cui le due banche si sono difese con rispettivocontroricorso, depositando pure memoria per l’adunanza camerale del 30giugno 2025 in cui la causa veniva chiamata.All’udienza del 30 giugno 2025 è stata emessa ordinanza interlocutoria,nella quale si è rilevato che chiamato nei due gradi di giudizio di meritoera stato anche il soggetto che aveva istituito l’ipoteca, cioè [OSCURATO:PERSONA] MugnaiS.r.l. in liquidazione, che sia davanti al Tribunale, sia davanti alla Corted’appello era rimasta contumace. Ciò nonostante - la causa risultandoinfatti inscindibile in relazione a essa - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazionenon figurava nel ricorso, diretto esclusivamente nei confronti delle duebanche: ricorso che quindi non le era stato notificato (al pari di quel cheera avvenuto per il secondo grado, come rimarca - si nota incidenter - lastessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a pagina 7 del ricorso).In applicazione dell’articolo 331 c.p.c., la ordinanza interlocutoria haNumero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026ordinato di integrare il contraddittorio, assegnando allo scopo il termine erimettendo a nuovo ruolo la causa, che è stata poi chiamata all’adunanzadel 30 gennaio 2026.Considerato che1. L’integrazione del litisconsorzio disposta nella sopra richiamataordinanza interlocutoria non è stata invero ritualmente effettuata, l’attorisultando essere stato notificato non già alla società, bensì a personafisica.Benché nell’atto si rinvenga relazione di notifica diretta a [OSCURATO:PERSONA] liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, la notifica è statacompiuta per via postale, e la relativa cartolina di ricevimento recal’indicazione, quale destinatario, soltanto del [OSCURATO:PERSONA], senza alcunriferimento alla qualità dal medesimo rivestita nella società [OSCURATO:PERSONA] MugnaiS.r.l. in liquidazione.2. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 31065/2024; Cass.7998/2012; Cass. 17505/2005), con condanna della ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, in virtù del principiodella soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 25308/2023Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 8839/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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