CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 18535/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, l'unico motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello ha escluso l'ipotesi del tentativo, in quanto dalle risultanze processuali era emerso che all'interno della cassetta delle monete del distributore di alimenti depredato erano presenti, prima del furto, delle monete; pertanto, visto che la cassetta era stata rinvenuta a terra completamente vuota, è stato plausibilmente affermato che del suo contenuto si era impossessato il Nuvoli, così ritenendo legittimamente integrato il reato di furto consumato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delpf ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a Favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 re est