CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 32168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27445-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1227/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.s. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1227/2021, che ha confermato la pronuncia di primo grado. Il Tribunale di Pescara aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., condannandola al pagamento di euro 3.328 per la fornitura non contestata del pomodoro "romanello bio", ritenendo per il resto di essere in presenza di una vendita di aliud pro alio (pomodoro "perbruzzo" invece che "pera d'[OSCURATO:SOCIETA]" come pattuito). Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso lamenta la "violazione e errata applicazione dell'art. 1497 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5": il giudice d'appello avrebbe "stravolto" i fatti, attribuendo alla ricorrente la vendita di 3.200 piantine invece che del frutto (i pomodori), stravolgimento che non sarebbe involontario, in quanto avrebbe permesso di applicare la giurisprudenza di questa Corte in materia di vendita di aliud pro alio e rigettare così l'appello. Il ricorso è inammissibile. Dalla ricostruzione dei fatti - in cui si parla più volte di vendita di pomodori e una sola volta, per un evidente errore materiale, di "piantine Pomodoro" - è evidente che il giudice d'appello ha qualificato la fattispecie in esame quale vendita di pomodori, così come ha poi esaminato Ric. 2021 n. 27445 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- e ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte in materia di vendita di aliud pro alio, giurisprudenza non certo limitata alle ipotesi di vendita di piante. Lo riconosce d'altro canto la stessa ricorrente in memoria (cfr. p. 3 dell'atto, ove osserva che "sterile sarebbe la discussione se l'indicazione del diverso oggetto del rapporto fosse o meno un errore materiale"), che sposta allora il focus della censura sulla "pattuizione e la inidoneità del prodotto all'utilizzo destinato", con rilievi inammissibili non potendo la memoria di cui all'art. 380-bis c.p.c. "contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte" (così Cass.17893/2020). 2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 27445 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s