Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:166
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
11 dicembre 2008
Causa F‑113/06
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione cosiddetta di “seconda filiera” – Esercizio di promozione 2005 – Attribuzione di punti di priorità – Disposizioni transitorie – DGE dell’art. 45 dello Statuto – Parità di trattamento – Ricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri tre funzionari della [OSCURATO:PERSONA]
chiedono, in sostanza, l’annullamento delle decisioni di non accordare loro, per gli anni 2003 e 2004, punti di priorità messi
a disposizione di ciascuna direzione generale né punti di priorità in riconoscimento dei compiti svolti nell’interesse dell’istituzione,
nonché l’annullamento delle decisioni di non far figurare il loro nominativo nell’elenco di merito e nell’elenco dei funzionari
promossi al grado A*13 per l’esercizio di promozione 2005.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Diniego di iscrizione nell’elenco dei funzionari più meritevoli – Atto
preparatorio – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)
2.
Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
3.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Sistema di promozione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di attribuzione
di talune categorie di punti di promozione – Atto preparatorio – Decisione che fissa il numero totale di punti attribuiti
ai funzionari – Decisione impugnabile
(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)
4.
Funzionari – Promozione – Passaggio da un sistema all’altro
(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1, primo comma)
1.
L’elenco di merito nonché la decisione di non inserire il nominativo di un funzionario nel detto elenco costituiscono atti
preparatori, preliminari e necessari alla decisione finale con cui sono stabilite le promozioni. Ne consegue che la decisione
di non inserire il nominativo di un funzionario nell’elenco di merito non può formare oggetto di un ricorso di annullamento
autonomo, ma che la legittimità di tale decisione può sempre essere contestata nell’ambito di un ricorso diretto contro la
decisione definitiva dell’autorità che ha il potere di nomina con cui sono stabilite le promozioni.
(v. punti 32 e 33)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 9 aprile 2003, causa T‑134/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 18),
e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4137, punti 96‑98)
2.
Un funzionario non è legittimato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un
ricorso di annullamento, solo le censure personali. È pertanto manifestamente irricevibile un ricorso proposto da un funzionario
e diretto ad ottenere l’annullamento dell’elenco dei funzionari promossi al grado superiore in occasione di un esercizio di
promozione, in quanto tale elenco non contiene il suo nominativo, qualora il ricorrente non abbia messo in rilievo in cosa
consiste il suo interesse personale a proporre il ricorso. Ciò si verifica qualora il funzionario si limiti a far valere il
numero di punti di priorità che si è visto attribuire per l’esercizio di promozione in questione senza tuttavia fornire, nei
suoi atti, alcun elemento concreto che consenta di stabilire che egli aveva un’aspettativa di promozione per il detto esercizio
di promozione e che l’annullamento da lui richiesto gli offrirebbe la prospettiva di essere promosso, tenuto conto della sua
situazione personale e, in particolare, del numero di punti di promozione ottenuti in totale e in ciascuna categoria di punti
nonché della soglia di promozione per il grado interessato che si applica in occasione dell’esercizio di promozione in questione.
(v. punti 34-39)
Riferimento:
Corte: 30 giugno 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio (Racc. pag. 2105, punto 14)
Tribunale di primo grado: 10 dicembre 1997, causa T‑134/96, Smets/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2333, punto 47), e 22 novembre
2006, causa T‑434/04, Milbert e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑273 e II‑A‑2‑1423, punti 31‑33)
Tribunale della funzione pubblica: 14 giugno 2006, causa F‑34/05, Lebedef e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑33 e II‑A‑1‑105,
punto 21)
3.
Nell’ambito del sistema di promozione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], le decisioni individuali di attribuzione di talune categorie
di punti di promozione, adottate prima che l’autorità che ha il potere di nomina fissi definitivamente il punteggio totale
ottenuto da ciascun funzionario, costituiscono atti preparatori, preliminari e necessari alla decisione finale che fissa il
punteggio totale. Ciò si verifica, in particolare, nel caso della concessione da parte dei direttori generali, in applicazione
di una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA], di punti di priorità messi a disposizione di ciascuna direzione generale, ovvero
nel caso dell’attribuzione da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, su proposta dei comitati di promozione, di punti
di priorità in riconoscimento del lavoro compiuto nell’interesse dell’istituzione, in applicazione della detta normativa.
Queste decisioni non fissano in maniera definitiva la posizione dell’autorità che ha il potere di nomina nei confronti dei
funzionari interessati.
Ciò premesso, la decisione definitiva dell’autorità che ha il potere di nomina che fissa il punteggio totale ottenuto da ciascun
funzionario, consultabile nel fascicolo di promozione individuale, è costituita da un insieme di decisioni individuali e definitive
di attribuzione di categorie particolari di punti di promozione che appaiono in quanto tali nello stesso fascicolo di promozione
individuale. Sebbene queste ultime decisioni debbano essere considerate, anch’esse, come decisioni preparatorie e preliminari
alla decisione che fissa il punteggio totale e non possano quindi far decorrere il termine di reclamo, nondimeno esse costituiscono
decisioni che fissano, in maniera definitiva, la situazione del funzionario interessato per quanto riguarda la categoria di
punti di cui trattasi.
Di conseguenza, si deve ritenere che, chiedendo, nella fase finale della procedura di promozione, l’annullamento delle decisioni
individuali con le quali non gli sono stati concessi né punti di priorità messi a disposizione di ciascuna direzione generale
né punti di priorità in riconoscimento del lavoro compiuto nell’interesse dell’istituzione, per i due anni precedenti l’esercizio
di promozione in questione, il funzionario abbia necessariamente inteso contestare il punteggio totale da lui ottenuto, e
il suo ricorso non può essere respinto in quanto irricevibile solo per il fatto di non essere stato formalmente diretto contro
la decisione che fissa il punteggio totale.
(v. punti 64-68)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 96 e 97
4.
I vincoli inerenti al passaggio da un modo di gestione ad un altro, per quanto riguarda la carriera dei funzionari, possono
imporre all’amministrazione di scostarsi temporaneamente, ed entro certi limiti, dall’applicazione rigorosa delle norme e
dei principi di valore permanente che si applicano normalmente alle situazioni controverse. Tuttavia, tali scostamenti devono
essere giustificati da un’esigenza imperativa connessa alla transizione e non possono eccedere, nella loro durata o nella
loro portata, quanto è indispensabile per garantire un passaggio ordinato da un regime all’altro.
Nell’ambito del primo esercizio di promozione soggetto ad un nuovo sistema di promozione basato sulla quantificazione dei
meriti, istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA] che prevede misure provvisorie destinate a garantire la transizione
dal vecchio al nuovo sistema, qualora sia previsto di attribuire ai funzionari di grado A 12 diversi tipi di punti di priorità,
per l’anno anteriore a tale esercizio di promozione, ma la [OSCURATO:PERSONA] decida di limitare l’attribuzione di punti di priorità
a titolo transitorio, una siffatta limitazione non può essere considerata come eccedente il potere di cui dispone l’amministrazione
per regolamentare, in via transitoria, il mutamento delle norme relative alla promozione dei funzionari. Infatti, essa non
fa altro che fissare un limite alla presa in considerazione dei meriti anteriormente riconosciuti.
Anche se è teoricamente possibile concepire un sistema diverso, l’amministrazione non ha obblighi al riguardo. Infatti, il
cambiamento dei metodi in vigore per la promozione dei funzionari ha, per definizione, lo scopo di rimediare a taluni inconvenienti
risultanti dall’applicazione delle vecchie norme. È pertanto inerente a tale processo di riforma, di cui l’amministrazione
può valutare con ampio margine di manovra la necessità, il fatto di far partire su nuove basi, da una determinata data, la
valutazione dei meriti dei funzionari.
(v. punti 79-81 e 85)
Riferimento:
Corte: 1° luglio 1976, causa 62/75, de Wind/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1167, punto 17)
Tribunale di primo grado: 13 luglio 1995, causa T‑557/93, Rasmussen/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punto 20);
11 febbraio 2003, causa T‑30/02, Leonhardt/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑265, punti 51, 55 e 56); 3 maggio 2006,
causa T‑393/04, Klaas/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑103 e II‑A‑2‑465, punto 56), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 213
e 220