CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroO.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiManola Micci e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,via M. Fascetti 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso l’ordinanza n. 2139/2021 della Corte d’appello di Ancona,pubblicata il 24/06/2021 e notificata il 25/06/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/2026Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (ente espropriante), di seguitoSOCIETA’ AUTOSTRADE, proponeva ricorso per opposizione allastima contro [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]. (ente espropriato),di seguito OMAS, in relazione a un’area espropriata, sita in [OSCURATO:PERSONA], interessata dai lavori di costruzione della terza corsiadell'Autostrada A14, tratto Fano-Senigallia, la cui indennità è stataquantificata dal collegio dei tecnici ex art. 21 d.P.R. n. 327 del2001, in € 864.136,74, di cui € 549.324 per indennità diespropriazione (data dalla differenza tra il valore di mercato delfondo ante esproprio e il valore dell’area residua post esproprio), aisensi dell’art. 33 D.P.R. 327/2001, essendo stata riconosciutafattispecie di espropriazione parziale; € 19.326,67 per occupazionetemporanea ex art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001; € 217.693,67 peroccupazione d’urgenza ex art. 22 bis; € 54.932,40 per aumento del10% dell’indennità ex art. 37, comma 2, d.P.R. cit.; ed € 22.860 atitolo di indennità per soprassuoli.Per quanto in questa sede ancora di rilievo, con l’opposizione,la SOCIETA’ AUTOSTRADE deduceva che alla data di adozione deldecreto di esproprio l’area rientrava nelle zone destinate a viabilitàe verde stradale e non in zona urbanistica D1.1 di completamento,come ritenuto dal CTU, aggiungendo che quest’ultimo avevaignorato il vincolo di fascia di rispetto autostradale che gravava sugran parte del fondo ablato e che aveva erroneamente ritenutospettanti le indennità aggiuntive di cui agli artt. 33, coma 2, e 37,comma 9, d.P.R. n. 327 del 2001.La proprietaria dei terreni si costituiva in giudizio, chiedendo ilrigetto dell’opposizione o, in subordine, la stima in base a valoriunitari più elevati.All’esito di una prima CTU e di una successiva CTU suppletiva,la Corte d’appello statuiva come segue: «… la Corte determinal’indennità di espropriazione in € 445.097 + € 4.570 persoprassuoli; l’indennità di occupazione temporanea in € 17.674, eNumero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’indennità d’occupazione d’urgenza da calcolarsi come inmotivazione su parametro di base annuale di € 37.080 e mensile di€ 3.090, moltiplicato per il numero di anni e mesi ulteriori, dalladata di occupazione (29/05/2009) alla data di deposito dellaindennità definitiva presso la Cassa DD.PP.; determina in € 13.853la maggiorazione del 10% di cui all’art. 37 co. 2 T.U. Es.; oltre agliinteressi legali sulla differenza tra la somma complessivamentericonosciuta e quella già versata dall’ente espropriante presso laCassa DD.PP; condanna la opponente alla refusione delle spese infavore della resistente che liquida in complessivi € 14.000, oltre al15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. …».Avverso tale statuizione, la SOCIETA’ AUTOSTRADE haproposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi didoglianza.Si è difesa con controricorso la OMAS.Con istanza depositata il 23/02/2023, la ricorrente ha chiestoche la causa venisse rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corteper la decisione della causa a Sezioni Unite.Le parti hanno depositato entrambe memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degliartt. 1, 32 e 33 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. ed anche l’omesso esame di un fatto decisivoai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Ad opinione della ricorrente l’ordinanza impugnata ha indennizzatoil presunto nocumento all’attività aziendale svolta da OMAS, cosìviolando, però, le disposizioni degli artt. 1, 32 e 33 d.P.R. n. 327del 2001, che limitano l’indennizzo spettante alla parte espropriataal solo valore venale dei beni immobili interessati dalla proceduraablativa.Sempre secondo la ricorrente, inoltre, il medesimo capodell’ordinanza, in ogni caso, ha omesso l’esame di una parteNumero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/2026determinante della CTU del 26 aprile 2019, ove il perito, chiamatodalla Corte d’appello di Ancona a chiarire se il fondo reliquatoall’espropriazione fosse idoneo a parcheggio e/o agli altri usiconnessi alla fruizione industriale del fabbricato OMAS, avevaspiegato che «la superficie residuale dopo l’esproprio è per interoidonea ad essere utilizzata a spazi di manovra, parcheggio, verdeed altri usi connessi all’utilizzo e alla fruizione industriale delfabbricato OMAS» (p. 13 della CTU del 26 aprile 2019).La SOCIETA’ AUTOSTRADE ha, quindi, ritenuto che la mancataconsiderazione di tale precisazione, ha condotto l’ordinanzaimpugnata a ritenere erroneamente che la sottrazione dell’areaespropriata avesse comportato una riduzione dell’operativitàaziendale di OMAS, con conseguente liquidazione dell’indennitàaggiuntiva di cui all’art. 33 d.P.R. cit. per € 85.565,00, che invecenon era dovuta.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degliartt. 32 e 37 d.P.R. n. 327 del 2001 e la falsa applicazione dell’art.33 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.La ricorrente ha dedotto che, quando ha indennizzato la societàespropriata per lo spostamento – in seguito all’espropriazione –della fascia di rispetto autostradale, per avere privato il fondoreliquato di volumetria edificabile, la Corte d’appello ha aggirato ilcarattere inderogabile di inedificabilità assoluta dei vincoliconformativi, attribuendo ingiustamente all’espropriante la perditadi volumetria edificabile e le relative conseguenze economiche, conviolazione degli articoli 32 e 37 d.P.R. n. 327 del 2001 che, ai finidella determinazione del valore del bene espropriato, impongono ditener conto dei vincoli di natura non espropriativa.Ad opinione di SOCIETA’ AUTOSTRADE, ciò ha comportato anche lafalsa applicazione dell’art. 33 d.P.R. cit., visto che il nesso dicausalità della perdita di volumetria edificabile non risiede nellaNumero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/2026procedura espropriativa ma nell’imposizione legale di un vincoloconformativo.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.22-bis, comma 5, d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.La ricorrente ha affermato che l’ordinanza impugnata ha violatol’art. 22-bis, comma 5, d.P.R. n. 327 del 2001 ed indirettamente gliartt. 23, 24 e 32 stesso d.P.R., in conseguenza diun’interpretazione meramente letterale della norma, discostandosidall’insegnamento di questa Corte e forse informata a un diverso eisolato orientamento, nella parte in cui ha stabilito che il dies adquem per il calcolo dell’indennità di occupazione d’urgenzacoincida, nel caso di pagamento successivo all’esproprio, con ladata di deposito dell’indennità definitiva e non con la data diemissione e notifica del decreto di esproprio.Ad opinione della ricorrente, tale opinione è errata, in quantoconduce all’illogica conseguenza di indennizzare l’espropriato ancheper il periodo in cui, a seguito dell’emissione del decreto ablativo,non sia più proprietario del bene espropriato. Essa presuppone lapretermissione dell’inequivocabile portata del tenore letterale degliartt. 23, 24 e 32 d.P.R. cit., determinando un vulnus nel sistema euna serie di conseguenze pratiche distorsive.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La ricorrente ha censurato la decisione della Corte d’appello, nellaparte in cui l’ha condannata al pagamento delle spese di lite inragione della presunta maggiore determinazione delle indennitàdovute alla società espropriata rispetto a quelle riconosciute eversate presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, mentre invece avrebbedovuto tenere conto che l’opposizione ha comportato larideterminazione delle indennità dovute ad OMAS in misurainferiore rispetto a quelle stabilite dal collegio tecnico ex art. 21Numero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/2026d.P.R. n. 327 del 2001, con la conseguenza che la SOCIETA’AUTOSTRADE non era soccombente, dato che la Corte d’appello haaccertato la spettanza dell’indennità complessiva in misura inferiorea quella emersa all’esito della determinazione peritale.2. In ordine alla richiesta di assegnazione del ricorso alleSezioni Unite di questa Corte, per la trattazione della questionesollevata con il terzo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare ildecreto dell’allora Prima Presidente che, in altro procedimento, hagià respinto la medesima istanza, rilevando che la questione erastata già affrontata da questa Corte e risolta mediantel'enunciazione di un principio di diritto oramai consolidato (v. inmotivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6961 del 16/03/2025).3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile con riferimento adentrambi i profili di doglianza.La dedotta violazione di legge non coglie la ratio della decisioneimpugnata e si sostanzia in una critica alla valutazione di meritoinsindacabile in sede di legittimità.Il prospettato omesso esame di un fatto decisivo non riguardaun fatto, ma valutazioni del CTU, che peraltro non si rivelanodecisive perché ciò che ha assunto rilievo per la Corte d’appello èstata la riduzione dello spazio pertinenziale, senza la necessità chelo spazio di manovra fosse del tutto eliminato per effettodell’espropriazione parziale.4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile non avendo laricorrente attinto la ratio della fondato con riferimento ad entrambii profili di doglianza.4.1. Nella pronuncia impugnata si legge quanto segue: « …quanto alla fascia di rispetto autostradale incidente sulla porzionedi terreno espropriata, come correttamente rilevato dal c.t.u.,l’intera superficie contribuisce all’edificazione di 2.475 mq disuperficie coperta grazie alla superficie scoperta di 9.057 mq, di cuiil 55% è edificabile e il 45% non edificabile a causa del vincoloNumero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/2026autostradale, che comunque con la sua consistenza concorreall’edificabilità; in buona sostanza, il vincolo seppur insistente sullaporzione del fondo di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. non impedisce chel’area sottoposta al vincolo contribuisca comunque a determinare lasuperficie utile totale del fondo, fermo restando la non edificabilitàall’interno della porzione in fascia di rispetto …».La Corte d’appello ha, quindi, considerato la parte del terrenoespropriato che era gravato dal vincolo di inedificabilità e havalutato come edificabile solo l’area non assoggettata al vincolo,stimando un valore dell’area espropriata in complessivi €359.532,00.Effettuata tale operazione, la medesima Corte ha, poi, ritenutooperante il disposto dell’art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, statuendocome segue: «… al valore di mercato della porzione di terrenoespropriata, deve aggiungersi l’indennizzo relativo al minor valoredella parte residua a seguito dell’espropriazione: ed invero nel casodi specie, come già detto, in linea con la valutazione del c.t.u. ilbene di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. è da considerare un bene unitario,intanto perché tra il fabbricato e l’area espropriata esiste intimaunità economica e funzionale essendo l’area essenziale allafunzionalità della destinazione d’uso del fabbricato per operazioni dicarico e scarico, spazi di manovra, deposito temporaneo dimateriale, parcheggio privato di talché la riduzione della superficiescoperta ha comportato una riduzione della operatività dell’azienda,nonché sotto il profilo già considerato del computo anche dellaporzione assoggettata a vincolo per avanzamento della fascia dirispetto ai fini della volumetria edificabile; in tal senso nellafattispecie in esame si configura la tipologia della espropriazioneparziale in quanto la parte ablata risulta oggettivamente legata davincolo funzionale ed economico alla porzione rimasta in proprietàalla [OSCURATO:SOCIETA]. trattandosi di parte di fondo integrante pertinenzadell’edificio con negativa incidenza sulle possibilità di utilizzo dellaNumero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/2026stessa; di conseguenza l’indennità di espropriazione va determinataosservando il criterio di cui all’art. 33 T.U. Es. riguardantel’esproprio parziale di bene unitario, tenendo conto della differenzadi valore del complesso immobiliare fabbricato-terreno prima edopo l’espropriazione; seguendo tale criterio il c.t.u. hadeterminato il valore da aggiungere al valore di mercato del beneespropriato, ai sensi dell’art. 33 T.U. Es. pari a € 85.565 (fg 16, 17,18 relazione c.t.u.), tot 445.097,00».In sintesi, al valore stimato delle aree espropriate, pari ad €359.532,00 è stato aggiunto il valore corrispondente aldeprezzamento stimato delle aree rimaste in proprietà alla OMAS,pari in € 85.565,00.Il motivo di doglianza contiene una censura alla decisione chenon tiene conto della statuizione adottata e, dunque, nondell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.La questione sollevata dalla ricorrente è stata già affrontata daquesta Corte e risolta mediante l'enunciazione del principio didiritto, in seguito più volte ribadito, secondo cui l'indennità dioccupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietarioper la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbepercepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla datadell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento checonclude la fattispecie complessa, da cui deriva l'effettodell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte dellaPubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati (cfr.Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32415 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 30/06/2020, n.13203; 6/07/2022, n. 21476; 1/06/2023, n. 15535; 9/07/2024, n.18672 e 18679; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 691 del 16/03/2025).A sostegno di tale conclusione, si è osservato che a)l'acquisizione della proprietà da parte della PubblicaNumero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/2026Amministrazione costituisce l'effetto di una fattispecie complessa,nella quale il decreto di espropriazione, pur avendo un ruolodeterminante, è integrato dal pagamento del "giusto prezzo" delbene, a norma dell'art. art. 37, comma primo, del D.P.R. n. 327 del2001, b) l'indennità di occupazione ha la funzione di compensare ilproprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione aquanto avrebbe percepito periodicamente da esso, fino a quandodetta fattispecie complessa non si sia perfezionata con il depositodell'indennità di esproprio, c) la data di corresponsionedell'indennità di espropriazione o del corrispettivo della cessionevolontaria non coincide con la data del pagamento effettivo, macon quella del deposito dell'indennità presso la Cassa depositi eprestiti, che produce effetti liberatori per l'espropriante, d) ai sensidell'art. 26, comma sesto, del D.P.R. n. 327 del 2001, lo svincolodelle somme depositate richiede la collaborazione dell'espropriato,tenuto a produrre una dichiarazione in cui assume ogniresponsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.Può quindi ritenersi superato il precedente contrario invocatodalla ricorrente, secondo cui il credito per l'indennità di occupazionecessa alla data di emanazione del decreto ablativo (cfr. Cass., Sez.I, 9/08/2017, n. 19758). Tale affermazione si ricollegavaall'orientamento formatosi sotto la vigenza dell'art. 70 della legge25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971,n. 865, il quale affermava che l'indennità di occupazione deveessere calcolata fino alla data di cessazione dell'occupazionetemporanea, coincidente con la scadenza del termine di efficaciaindicato nel provvedimento autorizzativo, oppure, prima di talescadenza, con la restituzione del terreno al proprietariodall'Amministrazione espropriante, o ancora, ove quest'ultima neabbia acquistato la proprietà con uno strumento pubblicistico(decreto di esproprio, cessione volontaria ecc.), o privatistico(contratto di compravendita o altro), con l'emissione delNumero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/2026provvedimento ablatorio o la stipulazione dell'atto di trasferimento(cfr. Cass., Sez. I, 23/09/2009, n. 20446; 29/11/2006, n. 25364).Il principio si pone oggi in contrasto con il tenore letterale delcomma quinto dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, il quale èchiaro nel prevedere che l'indennità di occupazione è dovuta "per ilperiodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e ladata di corresponsione dell'indennità di espropriazione o delcorrispettivo".6. Il quarto motivo di ricorso è fondato.La Corte d’appello ha valutato la soccombenza della SOCIETA’AUTOSTRADE considerando che la somma accertata come dovutaera superiore a quella riconosciuta e versata presso la CassaDepositi e Prestiti in data 20/11/2013, mentre invece, comededotto dalla ricorrente, avrebbe dovuto considerare la sommaliquidata dal collegio dei periti, che era superiore a quella liquidatadalla Corte d’appello.Com’è noto, infatti, il giudizio di opposizione alla stima non hacarattere impugnatorio, ma introduce un ordinario giudizio dicognizione sul rapporto, volto all'accertamento del quantumeffettivamente dovuto (Cass., Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24355del 05/08/2022).Oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteridi legge, anche se tale caratteristica deve essere coordinata con ilprincipio della domanda, derivandone che l'opposizione formulatadall'espropriato può condurre a determinare un'indennità maggiore,e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa,in difetto di una domanda formulata dall'espropriante (Cass., Sez.1, Ordinanza n. 15414 del 06/06/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n.8442 del 28/05/2012).A fronte dal minore importo accertato come dovuto, rispento aquanto oggetto della stima peritale, non avrebbe dovuto essereritenuta soccombente la parte ricorrente, ma vincitrice.Numero registro generale 24498/2021Numero sezionale 1097/2026Numero di raccolta generale 18285/2026Data pubblicazione 06/06/20267. In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo diricorso e, dichiarati inammissibili il primo e il secondo e infondato ilterzo, l’ordinanza impugnata deve essere cassata nei limiti delmotivo accolto.8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, puòprocedersi alla statuizione sulle spese di lite e di CTU del giudiziodella Corte d’appello.9. Le spese di lite devono essere interamente compensate,tenuto conto delle ragioni della decisione a fronte delle rispettiveallegazioni e deduzioni delle parti.Per le stesse ragioni vanno poste a carico solidale delle parti lespese di CTU, con rivalsa interna nella misura del 50%.10. Anche le spese del presente giudizio di legittimità devonoessere compensate in ragione dell’accoglimento di uno solo deiquattro motivi di doglianza. P.Q.MLa Corteaccoglie il quarto motivo di ricorso e, dichiarati inammissibili ilprimo e il secondo e infondato il terzo, cassa l’ordinanza impugnatanei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, in parzialeriforma dell’ordinanza impugnata, limitatamente alle spese di lite edi CTU: 1) compensa interamente tra le parti le spese di lite delgiudizio davanti alla Corte d’appello; 2) pone a carico solidale delleparti le spese di CTU, con rivalsa interna nella misura del 50%;compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]