CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 32267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.352/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7007/2021 depositata il22/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Roma. Quest’ultimo aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata da Barbara e [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla domanda del Richiardi, volta ad ottenere l’esecuzione degli accordi, contenuti in una scrittura privata, con cui la dante causa dei convenuti, [OSCURATO:PERSONA], affermava di aver acquistato un appartamento ed un box con il denaro dell’attore, ed al quale si era obbligata a ritrasferire gli immobili, su semplice richiesta; che la Corte distrettuale, dopo aver inquadrato la fattispecie nell’ambito di un negozio fiduciario, affermava che il diritto al ritrasferimento del bene sarebbe sorto nel momento stesso della stipula del pactum fiduciae, sicché non vi sarebbe stata ragione per ritenere che il diritto del fiduciante potesse essere esercitato solo a seguito dell’inadempimento della controparte; che gli intimati si sono costituiti con controricorso, depositando altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che anche il ricorrente ha depositato memoria, in prossimità della camera di consiglio; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi, oltre ad un terzo, che riassume le questioni comunque considerate assorbite, per l’eventuale pronunzia ex art. 384 c.p.c.; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 2934 e 2935 c.c. nonché 587, 602 e 2704 c.c. e 115, 116 e 132 c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente riferito il caso di specie solo al diritto del fiduciante alla restituzione del bene, senza considerare complessivamente il contratto fiduciario nella sua rilevanza causale, avrebbe ritenuto immotivatamente una rinuncia per facta concludentia del fiduciante alla restituzione del bene ed avrebbe fatto partire la decorrenza del termine prescrizionale dalla data del testamento olografo del fiduciario e non dall’apertura della successione e dalla pubblicazione del testamento, con la quale si era manifestato l’inadempimento della Carrer, che aveva lasciato gli immobili alla figlia Barbara anziché al fiduciante; che, mediante il secondo, il Richiardi rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., contestando la condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, fondato dalla sentenza impugnata sulla ripetizione di tesi già disattese in primo grado; che il primo motivo è fondato; che questa Suprema Corte, nell’unico precedente in terminis ha affermato che il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene(Sez. 1, n. 14375 del 16 novembre 2001); che la Corte distrettuale, pur a conoscenza del suddetto precedente, ha motivatamente ritenuto di discostarsene, affermando “L’anzidetto principio non può condividersi poiché il diritto al ritrasferimento del bene sorge e può essere fatto valere nel momento in cui le parti stipulano il negozio fiduciario, a meno che non siano previsti termini di adempimento. Pertanto qualora, come nel caso in esame, le parti abbiano disposto la restituzione a semplice richiesta, non vi è ragione per ritenere che il diritto del fiduciante possa essere esercitato solo a seguito dell’inadempimento della controparte; in tal modo si subordinerebbe l’esercizio del diritto al rifiuto del fiduciario e si finirebbe con l’affermazione paradossale che il diritto non può essere esercitato e quindi la prescrizione non può decorrere se non a seguito dell’inadempimento della parte obbligata. Certamente l’obbligazione del fiduciario si attua con la richiesta del fiduciante ma non può identificarsi in tale momento la decorrenza dell’esercizio del diritto e perciò della prescrizione. Occorre poi domandarsi come il citato principio giurisprudenziale possa avere applicazione nell’ipotesi in cui il fiduciante non chieda al fiduciario il trasferimento e tale situazione si protragga per un periodo particolarmente ampio, come è avvenuto nel caso di specie, in cui il Richiardi ha chiesto l’adempimento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, avendo stipulato il negozio fiduciario il 12/7/1995. Ora il decorso di 19 anni in assenza di qualunque manifestazione di volontà del Richiardi di ottenere il trasferimento induce a ritenere che vi sia stata rinuncia per facta concludentia da parte del medesimo a far valere il proprio diritto, onde non potrebbe individuarsi una diversa decorrenza della prescrizione senza incidere sul principio di affidamento”; che questo Collegio reputa di dover riconfermare il principio enunciato dalla sentenza n. 14375/2001; che l’art. 2935 c.c. afferma testualmente che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; che nel pactum fiduciae – come nella generalità dei contratti di durata - l termine di prescrizione con il giorno in cui resti inadempiuta la richiesta di restituzione; che nell’assetto della volontà negoziale, il tempo non ha un rilievo prevalente rispetto all’elemento caratterizzante della predetta tipologia contrattuale, che ha di volta in volta riguardo al deposito, alla custodia, alla detenzione, sicché ove – per definizione – il contratto non abbia una determinazione temporale, il termine di prescrizione non può partire dalla manifestazione di volontà ma dal suo inadempimento, né quindi può ritenersi ammissibile una rinuncia per facta concludentia, come ipotizzato dalla Corte d’appello; che dunque non può reputarsi affatto paradossale la protrazione nel tempo del suddetto negozio; che, d’altronde, è lo stesso sistema a prevedere una serie di meccanismi volti a modificare lo status quo, ove necessario, come nell’ipotesi della fissazione giudiziale di un termine per l’accettazione del legato (art. 650 c.c.) o come la necessità dell’interversione dalla mera detenzione al possesso ai fini dell’usucapione (artt. 1141 e 1164 c.c.); che la prescrizione non avrebbe potuto essere dichiarata neppure con riguardo alla data del testamento olografo, in sé mancante dei requisiti di certezza e della prova che il Richiardi fosse venuto a conoscenza del contenuto dello stesso, che lo privava del diritto alla restituzione; che il termine a quocoincide invece con la data di pubblicazione del testamento olografo, primo evento utile a conoscere l’inadempimento della fiduciaria; che il secondo motivo e tutte le valutazioni inerenti alla eventuale pronunzia sull’esecuzione ex art. 2932 c.c. restano assorbiti; che la memoria depositata dai controricorrenti non introduce elementi in grado di modificare il quadro testé esposto; che pertanto la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui