Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37038/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, in composizione monocratica, applicava ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della repubblica presso il tribunale di Catania, lamentando l'illegalità della pena irrogata, in quanto il giudice di merito ha applicato la disciplina del reato continuato, come da richiesta delle parti, con riferimento al reato di furto per il quale l'Aiello è stato riconosciuto responsabile con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania del 23.11.2021, divenuta irrevocabile il 25.12.2021, pur in assenza del requisito dell'identità del disegno criminoso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena SU richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Giova al riguardo evidenziare come la doglian2:a del ricorrente esuli completamente dalla nozione di pena illegale, che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, ricorre nel solo caso di sanzione contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (cfr., Sez.

U. n. 38809, 31 31/03/2022, Rv. 283689) P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, in composizione monocratica, applicava ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della repubblica presso il tribunale di Catania, lamentando l'illegalità della pena irrogata, in quanto il giudice di merito ha applicato la disciplina del reato continuato, come da richiesta delle parti, con riferimento al reato di furto per il quale l'Aiello è stato riconosciuto responsabile con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania del 23.11.2021, divenuta irrevocabile il 25.12.2021, pur in assenza del requisito dell'identità del disegno criminoso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena SU richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Giova al riguardo evidenziare come la doglian2:a del ricorrente esuli completamente dalla nozione di pena illegale, che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, ricorre nel solo caso di sanzione contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (cfr., Sez. U. n. 38809, 31 31/03/2022, Rv. 283689) P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 37038/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris