CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 40710/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 marzo 2024 il Tribunale di Torino, in esito all'udienza fissata in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero riguardo ai reati di cui all'art. 589, 590 sexies, 61 n.3 e 479 cod. pen. ipotizzati nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], medico in servizio presso l'ospedale Cottolengo di Torino, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ordinava al pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con unico motivo lamenta la abnormità dell'ordinanza, in quanto adottata travalicando i limiti del potere di intervento del giudice per le indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale. Deduce il ricorrente che, secondo giurisprudenza costante, può ritenersi abnorme il provvedimento espressione di un potere riconosciuto ma esercitato oltre i limiti consentiti. In base a detto consolidato indirizzo, si è considerata abnorme l'ordinanza con la quale il GIP ordini l'imputazione coatta per fatti diversi da quelli per cui il PM abbia chiesto l'archiviazione. Il provvedimento impugnato risultava disposto in radicale contrasto rispetto alle risultanze probatorie raccolte in sede di indagini preliminari, con particolare riferimento agli esiti della plurime consulenze medico legali, tutte convergenti nel senso che non poteva accertarsi la causa della morte della persona offesa.L'ordinanza, inoltre, aveva del tutto travisato i principi della nota sentenza" Franzese". L'ordinanza impugnata, adottata in palese carenza di potere" in concreto", determinava altresì una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini. 3. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., unico soggetto legittimato ad impugnare è il pubblico ministero e non l'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 21/01/2015 Cc. (dep. 16/02/2015) Rv. 262688 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15251 del 14/12/2016, [OSCURATO:PERSONA], Cc. (dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) Rv. 269649 - 01). 3. Ciò posto, la questione relativa alla abnormità del provvedimento di imputazione coatta e all'interesse dell'indagato a proporre impugnazione è stata affrontata dalla sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018 , Gianforte, Rv. 273581 - 01) secondo cui costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la /1 richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta. Si è infatti rilevato che l'imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione incide pesantemente sulla possibilità per l'indagato di interloquire sull'accusa e sulla sua legittimità e, in ultima analisi, sulla possibilità di difendersi per impedire di essere sottoposto a processo; interesse questo per nulla soddisfatto dalle possibilità difensive offerte dall'ordinamento nel prosieguo procedimentale. In questa situazione, l'indagato è, dunque, pienamente legittimato ad impugnare il provvedimento a lui sfavorevole per ottenerne la rimozione. E' stato ulteriormente precisato che va esclusa l'abnormità del provvedimento di imputazione coatta con il quale il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero. (Sez. 1, n'. 47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138; Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Giovinazzo, Rv. 264509; Sez. 5, n. 24030 del 04/06/2015, Richetto; Sez. 6, n. 34284 del 22/06/2011, Polese, Rv. 250836- 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 24616 del 16/03/2021, PM/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281441 - 01). 4. Tanto premesso, il motivo di ricorso adombra, da un lato, un vizio di motivazione sotto il profilo della erronea applicazione dei principi in ordine alla causalità delineati dalla nota sentenza Franzese, dall'altro, deduce "un radicale contrasto rispetto alle risultanze probatorie raccolte in sede di indagini preliminari, con particolare riferimento agli esiti della plurime consulenze medico legali". Si tratta di censure che non riguardano in alcun modo l'unico profilo di abnormità configurabile riguardo al provvedimento di imputazione coatta emesso dal GIP nel senso delineato dalla Sezioni Unite, ossia l'aver ordinato la formulazione della imputazione per un reato diverso da quello contestato. Le considerazioni del GIP, infatti, riguardano la sussistenza di elementi sufficienti a poter sostenere l'accusa in giudizio riguardo al reato di cui all'art. 479 cod pen e alla possibilità di accertare i presupposti della colpa professionale, secondo le ipotesi accusatorie formulate. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm