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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1966

Cassazione n. 41639/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1966 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Gkelt-t3-~-afte-Paft-it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato ai sensi dell'art. 625 bis cod proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso straordinario — con il quale si eccepisce l'illegittimo rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza del 16 aprile 2024 dinanzi alla Sez. 7 di questa Corte — è manifestamente infondato.

Con lo stesso, infatti, si invoca una rivalutazione della decisione impugnata che ha motivatamente respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] per essere stato egli nominato solo il 5 aprile 2024, "atteso che, premesso che, agii atti, è presente anche una nomina dello stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] datata 19/03/2024, si deve in ogni caso rilevare che il Rossi è sempre stato assistito, senza soluzioni di continuità, da un difensore di fiducia e che la scelta dell'imputato di nominare un nuovo difensore in prossimità dell'udienza, nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA] non può pertanto incidere sull'andamento del processo".

Motivazione esente da possibili censure (tenuto conto che risulta che il predetto difensore è stato avvisato della data dell'udienza fissata per il 16 aprile 2024 innanzi alla Settima Sezione) e conforme al principio, assolutamente pacifico, secondo cui «nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli tn camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare» (da ultimo, v.

Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021 - 24/01/2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/10/2024 Il sigliere est s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1966 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Gkelt-t3-~-afte-Paft-it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato ai sensi dell'art. 625 bis cod proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso straordinario — con il quale si eccepisce l'illegittimo rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza del 16 aprile 2024 dinanzi alla Sez. 7 di questa Corte — è manifestamente infondato. Con lo stesso, infatti, si invoca una rivalutazione della decisione impugnata che ha motivatamente respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] per essere stato egli nominato solo il 5 aprile 2024, "atteso che, premesso che, agii atti, è presente anche una nomina dello stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] datata 19/03/2024, si deve in ogni caso rilevare che il Rossi è sempre stato assistito, senza soluzioni di continuità, da un difensore di fiducia e che la scelta dell'imputato di nominare un nuovo difensore in prossimità dell'udienza, nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA] non può pertanto incidere sull'andamento del processo". Motivazione esente da possibili censure (tenuto conto che risulta che il predetto difensore è stato avvisato della data dell'udienza fissata per il 16 aprile 2024 innanzi alla Settima Sezione) e conforme al principio, assolutamente pacifico, secondo cui «nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli tn camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare» (da ultimo, v. Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021 - 24/01/2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 Il sigliere est s
Sentenza Cassazione n. 41639/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris