CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30752/2025
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n. 4 cod. proc. civ., in quanto non precisa gli atti dei gradi di merito in cui avrebbe fatto menzione di tali documenti,e non li localizza. Inoltre la censura non coglie pienamente la ratio decidendi della pronuncia che, oltre ad escludere un diritto incondizionato alla stabilizzazione (affermazione corretta alla luce della normativa che prevede solo l’inclusione in una graduatoria da utilizzare per le successive assunzioni),ha evidenziato che l’appellante non aveva dimostrato di essersi collocato in posizione utile ai fini dell’assunzione nel periodo in cui era sospeso dal servizio. 3. Considerato che la mancata stabilizzazione del rapporto ha impedito l’assunzione a tempo indeterminato, deveritenersi assorbito il secondo motivo, con il qualeil ricorso denuncia violazione dell’art. 2119 cod. civ., dell’art. 2 legge n. 604/1966, degli artt. 55 bis e 55 ter d.lgs. n. 165/2001, nonché la nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla valutazione espressa sulla disposta risoluzione anticipata del rapporto di impiego a tempodeterminato 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate € 3000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigetta