CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a SIAPICCIA il 18/04/1978 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per:- [OSCURATO:PERSONA]: annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena in relazione alle circostanze di cui agli artt.81 e 114 c.p.; rigetto nel resto; - [OSCURATO:PERSONA]: rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA]: rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA]: rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA]: rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA]: annullamento con rinvio; - [OSCURATO:PERSONA]: annullamento con rinvio; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI difensore di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI difensore di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per entrambi nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ORISTANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Cagliari del 24 giugno 2019, ha riconosciuto la responsabilità di più imputati in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, procedendo in relazione all'esistenza di una stabile associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, operante principalmente nel territorio della Sardegna e collegata a canali di approvvigionamento ubicati nella penisola, nonché per vari reati in materia di stupefacenti. 2. Con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari in data 7/11/2023 venivano in parte riformate e confermate, per le diverse posizioni P:51'120.,, degli imputati, le dcgeiziZai. di primo grado relative all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché ad una pluralità di 164 reati satellite in materia di stupefacenti, nonché furto e porto illegale di armi. 3. Il giudice di merito ha accertato che il sodalizio risultava operante in un arco temporale non circoscritto ad episodi occasionali, bensì sviluppato in modo continuativo e strutturato, quantomeno a partire dal mese di novembre 2013, epoca in cui veniva raggiunto un accordo tra i principali soggetti coinvolti - segnatamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri, dall'altro - fino al mese di giugno 2014, periodo in cui interveniva l'operazione di polizia giudiziaria culminata in arresti, fermi e sequestri. 4. La ricostruzione operata dal Tribunale si fonda su un complesso di elementi probatori ritenuti convergenti e reciprocamente corroboranti, tra cui assumono rilievo centrale le intercettazioni, nonché l'attività investigativa svolta sul territorio, attraverso la quale emergeva una articolata rete di rapporti interpersonali, caratterizzata da un'elevata frequenza di contatti e da una significativa stabilità nei rapporti tra gli associati. In tale contesto probatorio veniva valorizzato in particolare il ruolo di taluni soggetti ritenuti stabilmente inseriti nella struttura associativa, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], la cui azienda-agriturismo, sita nelle campagne di Sardara, costituiva un luogo centrale per le attività del sodalizio, essendo utilizzata sia quale punto di incontro tra i partecipi, sia quale sede di stoccaggio della sostanza stupefacente destinata alla successiva distribuzione. 5. Quanto alla struttura del sodalizio, le due sentenze - conformi sul punto - evidenziano come il nucleo centrale dell'organizzazione fosse costituito dai soggetti incaricati dell'approvvigionamento della droga - identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i quali si rifornivano attraverso canali operanti nel territorio calabrese, avvalendosi di pregressi contatti criminali, mentre la fase successiva 1della distribuzione sul territorio isolano risultava affidata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto radicato nel contesto territoriale sardo e dotato di una rete di distribuzione idonea alla diffusione dello stupefacente. Al centro del tessuto probatorio si pongono le conversazioni intercettate tra i predetti soggetti ritenute altamente significative, in quanto indicative della sussistenza di un accordo programmatico stabile, volto alla realizzazione di una pluralità indeterminata di operazioni di traffico illecito, con previsione di forniture reiterate di sostanza stupefacente e con una chiara ripartizione dei ruoli tra gli associati. Ulteriori elementi sintomatici della natura associativa del vincolo dalle due conformi decisioni vengono individuati nella predisposizione di strumenti e accorgimenti idonei a eludere i controlli delle forze dell'ordine, quali l'utilizzo di utenze telefoniche dedicate, frequentemente sostituite e intestate a soggetti estranei, nonché l'impiego di autovetture modificate, dotate di vani occulti per il trasporto della droga, e l'organizzazione dei trasferimenti mediante trasporto marittimo, con modalità reiterate e standardizzate. 6. Le sentenze evidenziano, altresì, la sistematicità delle condotte poste in essere dagli associati, le quali, lungi dall'essere episodiche, risultavano espressione di un programma criminoso unitario e continuativo, caratterizzato dalla previsione di una serie indeterminata di operazioni di traffico, sorrette da un comune intento di profitto e da un'organizzazione stabile. 7. Sulla base di tali elementi, il giudice di merito riteneva dimostrata la piena partecipazione all'associazione di diversi imputati, tra cui gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre escludeva la sussistenza dei presupposti per ritenere integrato il vincolo associativo nei confronti di altri soggetti, tra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali veniva rilevata la mancanza di elementi idonei a dimostrare una consapevole e stabile adesione al sodalizio, trattandosi piuttosto di condotte episodiche non inserite in un contesto associativo. In proposito, le sentenze di merito distinguono tra i soggetti intranei all'associazione e quelli estranei ad essa, valorizzando, in relazione a questi ultimi, l'assenza di 'contatti significativi e continuativi con gli altri partecipi, nonché la mancanza di prova circa la consapevolezza del vincolo stabile che caratterizzava l'organizzazione criminale. 8. In ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice di merito escludeva talune aggravanti, ritenendo in particolare non dimostrata la disponibilità di armi in capo all'associazione nei termini richiesti dalla norma incriminatrice, e procedeva alla determinazione della pena sulla base della gravità delle 2condotte, delle modalità esecutive e del ruolo rivestito da ciascun imputato all'interno del sodalizio. Venivano altresì valorizzati, ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio, elementi quali la durata dell'attività criminosa, la capacità organizzativa dimostrata dagli imputati, nonché l'intensità del dolo, desunta dalla pianificazione e dalla sistematicità delle operazioni di traffico illecito. 9. Avverso la sentenza di appello vengono proposti i ricorsi per cassazione da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di plurimi motivi, che vengono di seguito esposti. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 10. Con ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori impugnano la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari con la quale veniva riformata, nei limiti indicati, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cagliari del 24 giugno 2019, in relazione a più ipotesi delittuose in materia di stupefacenti ex d.P.R. n. 309 del 1990: una di natura associativa, ex art. 74 (capo 1 della rubrica), e tre episodi di cessione di sostanza stupefacente contestati quali reati fine (capi 133, 141 e 149). 11. All'esito del rito abbreviato, il giudice di primo grado dichiarava la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, con assoluzione limitatamente al capo 133. La Corte di appello, previa assoluzione quanto al capo 149, confermava nel resto (capi 1 e 141) la sentenza di primo grado. Quanto alla contestazione associativa sub capo 1, l'imputazione descriveva un sodalizio operante tra Cagliari e Roma, dal novembre 2013 al luglio 2014, finalizzato alla commissione stabile di più delitti in materia di stupefacenti, con riferimento a forniture e trasporti di cocaina da immettere sul mercato sardo; al ricorrente veniva attribuito il ruolo qualificato di dirigente e organizzatore, con il compito di tenere stabili contatti con fornitori, e di concerto con altri coimputati, programmare criteri generali di gestione della struttura e determinare tempi e modalità dei trasporti. In relazione al capo 141, veniva ascritta al coimputato [OSCURATO:PERSONA] la cessione al [OSCURATO:PERSONA] di quattro chilogrammi di cocaina, in data 29 dicembre 2013 in Cagliari; la Corte territoriale riteneva che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere affermata a titolo di concorso, valorizzando - in sintesi - la conversazione intercettata del 22 dicembre 2013 (progr. 2086), la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in Sardegna in prossimità della data indicata, nonché elementi logistici (tra cui 3l'utilizzo di autovettura poi risultata dotata di doppio fondo) e la dinamica di consegna e rientro. 12. A sostegno del ricorso, la difesa premette specifiche considerazioni sui limiti del sindacato di legittimità in presenza di c.d. "doppia conforme", richiamando, in particolare, che il travisamento della prova è deducibile nei casi in cui il giudice di appello abbia introdotto dati probatori non esaminati dal primo giudice per rispondere ai motivi di gravame, ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento in modo macroscopico e decisivo, tale da disarticolare il ragionamento probatorio. 13. Con il primo motivo, riferito al capo 1, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione (anche per travisamento), sostenendo che l'affermazione di responsabilità per l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con attribuzione di un ruolo apicale di organizzatore/direttore, sarebbe fondata su indici generali e su un apparato argomentativo non individualizzante. 13.1. In particolare, viene contestata l'estensione a [OSCURATO:PERSONA] di elementi ritenuti, in larga parte, riferibili ad altri soggetti (utenze dedicate, intestazioni fittizie, autovettura con doppio fondo, programmazione delle trasferte, linguaggio convenzionale, prosecuzione operativa dopo controlli), nonché la ricostruzione del presunto "gruppo laziale" e la sovrapposizione alla posizione del ricorrente di condotte altrui. Si evidenzia, inoltre, l'omessa considerazione, da parte della Corte di appello, di un argomento difensivo reputato decisivo: il venir meno del presupposto dell'associazione "laziale" contestata al ricorrente in procedimento parallelo (c.d. Gallardo) e la dedotta inidoneità di inferenze di tipo meramente congetturale (anche basate su elementi di estrazione territoriale) a sostenere la qualifica apicale attribuita al ricorrente. La difesa insiste, in chiave sistematica, sul necessario quid pluris rispetto al concorso di persone nel reato: la partecipazione associativa non può ridursi alla mera disponibilità o alla sola affectio societatis, dovendo, invece, risultare un apporto concreto, stabile e funzionale all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, prove che in effetti non sarebbero emerse. 13.2. Con il secondo motivo, relativo al capo 141, si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione (anche per travisamento), sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione assente o illogica e da carenze probatorie: mancherebbero riscontri oggettivi dell'accordo e dell'effettiva consegna, non emergerebbero contatti organizzativi con l'acquirente il giorno del fatto, e l'interpretazione delle conversazioni 4intercettate sarebbe stata operata in senso univoco nonostante la dedotta ambiguità e cripticità. In particolare, la difesa evidenzia il dato - prospettato come decisivo - relativo alla difformità tra brogliacci e perizia trascrittiva nel giudizio ordinario a carico del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente contestazione del significato attribuito alla frase ("quattro per iniziare") e, più in generale, della tenuta inferenziale che collega la conversazione del 22 dicembre 2013 alla cessione del 29 dicembre 2013. La difesa denunciava altresì una frattura logica nella comparazione tra la motivazione di condanna sul capo 141 e l'assoluzione sul capo 149, assumendo che, a fronte di elementi ritenuti analoghi, la Corte avrebbe operato una valutazione disomogenea dei riscontri. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 14. In relazione ai reati di furto aggravato di armi da fuoco di cui al capo 166 (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di porto illegale e detenzione delle medesime armi di cui al capo 167, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla Corte d'appello di Cagliari, alla pena di 4 anni di reclusione e 10.000 euro di multa, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, e riduzione per il rito abbreviato, oltre al pagamento delle spese processuali. 15. La condanna si fonda, tra l'altro, sull'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della sua presenza a bordo di un'autovettura insieme ad altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di una informativa dei Carabinieri di Villacidro che riferiva della presenza di una "terza persona" nell'auto, identificata come uomo di circa 50 anni, di origine oristanese, chiamato "Zio" dal [OSCURATO:PERSONA], e riconosciuta solo per inflessione dialettale e timbro di voce. 16. La difesa contesta la validità probatoria di tale identificazione, sostenendo che non sia possibile attribuire con certezza l'identità di una persona solo sulla base dell'inflessione dialettale, dato che la provincia di Oristano presenta almeno tre inflessioni diverse (alto, centro e basso Oristanese), e che nessuno ha mai riconosciuto direttamente la voce di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha inoltre richiamato un precedente della Cassazione (Sez. 1, n. 39548 del 29/05/2018, Mele, n.m.) in cui era stata ritenuta una fattispecie di travisamento della prova l'attribuzione dell'identità di un soggetto solo per l'inflessione dialettale, senza altri elementi certi. 517. Al riguardo il ricorso lamenta che la Corte d'appello non abbia risposto alle specifiche doglianze difensive circa l'inidoneità della prova fonica e la genericità dell'attribuzione della voce, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 18. Con la sentenza di primo grado il Tribunale di Cagliari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati previsti e puniti dagli artt. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 624 -bis e 625, nn. 2 e 5, cod. pen., nonché 10 e 12, comma 2, I. n. 497 del 1974, e lo condannava alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. 19. Avverso tale decisione l'imputato proponeva appello, deducendo, per quanto qui rileva, la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza n. 355 emessa in data 2 maggio 2016 dal G.U.P. presso il Tribunale di Oristano, divenuta irrevocabile il 9 settembre 2019, nonché la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. 20. In particolare, la difesa, all'udienza dell'8 ottobre 2022, formulava istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. e si riservava il deposito della sentenza del G.U.P. di Oristano, poi prodotta con memoria depositata il 28 novembre 2022. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado. 21. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per omessa decisione e motivazione sulla richiesta di continuazione con la sentenza del G.U.P. di Oristano divenuta irrevocabile il 9 settembre 2019, trattandosi sempre di furto in abitazione con le medesime modalità operative e in un brevissimo lasso di tempo; inoltre, con il secondo motivo di ricorso la difesa deduce la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., pure proposta con i motivi di appello. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 22. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo plurimi motivi di censura ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con specifico riferimento ai capi di imputazione nn. 28, 39 (nel quale è assorbito il capo 40), 41, 73 e 104. In 6particolare, la difesa lamenta, in via assorbente, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla posizione personale del ricorrente, evidenziando come il nominativo dello stesso sia menzionato esclusivamente in modo episodico e meramente descrittivo; tale richiamo risulta confinato a due soli passaggi della motivazione (pagine 19 e 25); manca del tutto un'esposizione argomentativa idonea a chiarire: la partecipazione ai singoli fatti, la qualificazione giuridica delle condotte, il percorso logico-probatorio posto a fondamento della ritenuta responsabilità. 23. La difesa deduce, pertanto, che la sentenza si risolve, con riguardo ai predetti capi, in una motivazione meramente apparente, priva di qualsiasi effettivo collegamento tra il compendio probatorio e la posizione dell'imputato. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 24. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 74, comma 2, e 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 25. Il provvedimento impugnato, per quanto qui rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo contestato al capo 1 e a tre episodi di cessione di sostanza stupefacente (capi 53, 67 e 110), ritenuti non inquadrabili nei contesto associativo, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo. 26. La difesa evidenzia, al riguardo, che l'imputato non è stato condannato per alcuno dei reati-fine attribuiti ai presunti sodali in ambito associativo, richiamando, a conforto, l'esito assolutorio già intervenuto per altri capi ritenuti connessi a vicende di trasporto o cessione di ingenti quantitativi, sicché l'affermazione di responsabilità per il capo associativo sarebbe rimasta priva di adeguato supporto individualizzante. 27. Avverso- detta sentenza hanno proposto due diversi ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando plurime doglianze in punto di violazione di legge e vizi della motivazione che possono riassumersi per temi di impugnativa. 28. Le impugnazioni, pur con articolazioni parzialmente diverse, convergono nell'individuare: (a) un presunto difetto di motivazione in punto di art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; (b) una ritenuta illogicità/insufficienza del ragionamento indiziario relativamente all'art. 73 stesso d.P.R.; (c) un vizio7 t'Y'estrinseco' relativo al capo 156), prospettato quale errore materiale non correttamente recepito nel dispositivo. 29. Con un primo nucleo di censure relative al capo 1), la difesa deduce mancanza e, comunque, motivazione meramente apparente, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; si assume che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare per relationem le argomentazioni del primo giudice, senza confrontarsi criticamente con i motivi di appello e senza individualizzare la condotta dell'odierno ricorrente. In particolare, si prospetta che gli indici strutturali dell'associazione (utenze dedicate, sostituzione di schede, autoveicoli con doppio fondo, modalità di trasporto via mare, linguaggio convenzionale e programmazione delle trasferte) non sarebbero in alcun modo riferibili all'imputato; la motivazione sarebbe, pertanto, viziata per salto logico, avendo desunto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] da elementi descrittivi dell'operatività altrui, a fronte dell'assenza di riscontri individualizzanti. 30. La difesa lamenta, altresì, l'omessa considerazione di elementi di segno contrario già dedotti in appello, tra cui: l'assenza di sequestri di rilevanti quantitativi di stupefacente nella disponibilità dell'imputato; l'esito negativo delle perquisizioni presso l'azienda agricola; la compatibilità del tenore di vita con l'attività lavorativa svolta; l'assenza di contatti diretti con i soggetti laziali ritenuti figure apicali del sodalizio; la mancata partecipazione a conversazioni in cui si programmano future operazioni di narcotraffico. 31. Sotto ulteriore profilo, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe trascurato il quid pluris richiesto per distinguere la partecipazione associativa dal concorso nei reati-fine o da rapporti di contiguità: la mera frequentazione di un luogo o la conoscenza personale di uno dei coimputati non costituirebbero, di per sé, prova del consapevole inserimento nel pactum sceleris. 32. Particolare rilievo è attribuito agli accadimenti del 18 marzo 2014, valorizzati nella sentenza impugnata quali indici del ruolo dell'azienda dell'imputato come 'punto di riférimento' per i sodali. La difesa assume che tale valorizzazione sarebbe illogica e contraddittoria, poiché gli stessi fatti sono stati giudicati non dimostrati con riferimento ai reati-fine contestati ai coimputati (capi 149 e 150), definiti con assoluzione perché il fatto non sussiste; ne deriverebbe un'incongruenza argomentativa nell'utilizzare, per sostenere la partecipazione associativa dell'[OSCURATO:PERSONA], circostanze ritenute probatoriamente incerte quanto ai reati-fine. Si prospetta, inoltre, che la Corte territoriale abbia attribuito valenza dimostrativa alla mera reiterazione delle 'soste' presso l'azienda, desumendone8 /1/la finalità di stoccaggio provvisorio dello stupefacente, senza indicare i necessari riscontri oggettivi e. senza confrontarsi con l'argomento difensivo relativo all'assenza di esiti positivi in occasione delle perquisizioni e dei controlli. 33. In tale cornice si richiama anche l'interpretazione di una conversazione intercettata, in cui l'imputato verrebbe definito 'pivello': secondo la difesa, tale espressione e la stessa richiesta di conferma circa l'affidabilità del soggetto costituirebbero indici di estraneità al sodalizio, o comunque di collocazione esterna e marginale, incompatibile con l'intraneità associativa. 34. Con ulteriore motivo (relativo ai capi 53, 67 e 110), la difesa deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., assumendo che l'affermazione di responsabilità per le cessioni sarebbe stata desunta in via inferenziale dal mero dato dell'incontro tra l'imputato e soggetti successivamente trovati in possesso di droga; si censura l'assenza di riscontri sull'effettiva provenienza della sostanza e la mancanza di una pluralità di indizi univoci e concordanti. 35. Si evidenzia, segnatamente, che per taluni episodi il ragionamento probatorio si fonderebbe su una catena logica non necessitata (appuntamento - incontro - rinvenimento), senza che sia stato accertato se la sostanza fosse già nella disponibilità degli acquirenti prima dell'abboccamento e senza elementi ulteriori idonei a corroborare l'ipotesi della cessione da parte dell'odierno ricorrente. 36. Viene altresì dedotto che, in relazione ad almeno due episodi, mancherebbero dati ulteriori rispetto al rinvenimento della sostanza, sicché l'elemento indiziante sarebbe unico e non satisfattivo dei requisiti previsti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; si richiama la necessità che la prova indiziaria sia costruita su una pluralità di indizi e su un percorso logico che escluda, con sufficiente robustezza, ipotesi alternative plausibili. 37. Infine, viene dedotto un ulteriore vizio di legittimità in relazione al capo 156): si prospetta che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto, in motivazione, un errore di attribuzione del fatto (scambio di persona), ma avrebbe omesso di trarne le conseguenze nel dispositivo, non pronunciando la formula àssolutoria in favore dell'imputato. Secondo la difesa, tale omissione avrebbe determinato la permanenza di una condanna per un fatto che la stessa sentenza impugnata riconosce non riferibile al ricorrente, con conseguenti effetti pregiudizievoli sullo status e sul trattamento sanzionatorio complessivo. 38. Sulla base di tali doglianze, le difese concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; in subordine, l'eliminazione deglieffetti pregiudizievoli derivanti dal mancato recepimento, nel dispositivo, della statuizione assolutoria concernente il capo 156). Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 39. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato hconosciuto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 80) e 88) dell'imputazione, entrambi ricondotti alla violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: 40. In particolare, all'imputato è stato contestato, quanto al capo 80), di aver, in concorso con altro soggetto, trasportato e destinato alla cessione un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo eroina, nell'ambito di una interlocuzione intercorsa tra i coindagati e valorizzata quale segmento significativo della condotta illecita; quanto al capo 88), a [OSCURATO:PERSONA] è contestato di aver ceduto a soggetto già coinvolto nelle medesime dinamiche un ulteriore quantitativo della stessa sostanza, all'interno di un quadro relazionale ritènuto indicativo di pregresse e reiterate attività di traffico. Il ricorso per cassazione dell'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deduce un unico motivo formalmente unitario ma sostanzialmente articolato in relazione ai due capi di imputazione, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. 41.Con riferimento al capo 80), il ricorrente deduce l'illogicità e la carenza della motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fondato la decisione su una conversazione priva di contenuto univoco, nella quale l'espressione utilizzata ("ho portato delle cose") non consentirebbe, in assenza di ulteriori riscontri, di inferire la riferibilità a sostanza stupefacente. Osserva, altresì, che non vi sarebbe stato alcun sequestro di sostanza; mancherebbero elementi probatori anche solo indiziari idonei a corroborare l'ipotesi accusatoria; la motivazione si risolverebbe in affermazioni apodittiche circa la plausibilità dell'interpretazione accusatoria; la stessa Corte territoriale non avrebbe esplicitato le ragioni della riferibilità del dialogo ad attività di traffico di stupefacenti. 42. Con riguardo al capo 88), il ricorrente lamenta analoghi vizi motivazionali, evidenziando che la responsabilità sarebbe stata affermata sulla base di una ricostruzione meramente congetturale dei rapporti tra gli imputati, in difetto di sequestri o di elementi oggettivi di riscontro. Sostiene il ricorrente, in particolare, che la Corte di merito avrebbe fondato la decisione su una presunzione non dimostrata circa la natura illecita dei rapporti intercorrenti tra 10i soggetti coinvolti, aderendo ad una ipotesi accusatoria priva di adeguato sostegno probatorio. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 43. La sentenza della Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso con altri soggetti, acquistato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di cocaina pari a circa 500 grammi, al prezzo di euro 56 al grammo, detenendola per finalità diverse dall'uso esclusivamente personale, fatto accertato in Monastir il 15 luglio 2014. All'imputato è stata irrogata la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 44. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 533 cod. proc. pen. e dell'art. 27 Cost., nonché vizio di motivazione, deducendo che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità sulla base di elementi meramente congetturali, non idonei a superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Assume, in particolare, che la presenza dell'imputato nel luogo ritenuto teatro dell'accordo illecito sarebbe stata desunta unicamente da una fotografia scattata in un contesto aperto al pubblico e privo di ulteriori riscontri probatori, e che la Corte territoriale avrebbe indebitamente disatteso la ricostruzione difensiva, invertendo l'onere della prova. 45. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sostenendo che la responsabilità sarebbe stata affermata sulla base di un unico indizio, privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma. [OSCURATO:PERSONA] 46. Precipuamente, rileva il Collegio che anche al fine di evitare inutili ripetizioni, prima di procedere all' esame dei singoli motivi di ricorso, appaiono opportune alcune considerazioni relative a questioni di carattere generale che sono inerenti a profili comuni a diversi motivi di ricorso. 47. In primo luogo, va ribadito che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il . giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass. Sez. U. n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv 214794). 48. Nella regiudicanda in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, rileva la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi per molti punti di c.d. doppia conforme, che si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame/concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, sono inammissibili tutte le doglianze che aggrediscono la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della 'credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 49. Di consegaza, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di 12attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 50. Con riferimento alle critiche prospettate da diversi ricorrenti in materia di valutazione degli indizi, il Collegio sottolinea che ciascun indizio è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente (sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, rv. 243508) nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile. Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e di proporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di comune esperienza. Ciò fonda la ragione per la quale il sistema processuale impone un particolare rigore valutativo degli indizi secondo la regola dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. di cui pretende gravità, precisione e concordanza. La Suprema Corte ha ormai un orientamento consolidato nel ravvisare che la certezza è intesa quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite (sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, rv. 193407; sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, rv. 242123; sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240762-240766). E', dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo. La Suprema Corte ha precisato come l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. impone anche un vincolo di metodo operativo per il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poiché l'indizio in sé considerato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quello da dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione per individuarne «la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12 7.2005, Mannino, rv. 231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici. Si rende, 13quindi, necessaria la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria e complessiva degli elementi acquisiti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, rv. 231678; sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, rv. 248384; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuznnanovic, rv. 256967). Per convalidare, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza, è dunque necessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualità remote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, addirittura ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'orientamento espresso da sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, rv. 240763 (vedi altresì sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., RC. in proc. Stasi, rv. 258321; sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc. Segura, rv. 262280). 51. In ordine al sindacato demandato alla Suprema Corte è evidente che la stessa non è chiamata a valutare la gravità, la precisione e della concordanza in sé degli indizi, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito, ma deve riguardare l'articolazione logica e giuridica della motivazione della relativa sentenza per poterne verificare la corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativa nella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, rv. 207944; sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, rv. 241826; sez. 4, n. 48320 del 12/1.1/2009, Durante, rv. 245880; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258321). 52. In tale univoco e consolidato quadro giurisprudenziale occorre ricondurre i singoli motivi di ricorso, riguardanti gli imputati, in tema di evidenza probatoria da analizzare partitamente per ciascuna posizione processuale. [OSCURATO:PERSONA] 53. Le questioni sottoposte al Collegio dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riguardano, da un lato, la sufficienza e individualizzazione della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, in particolare, all'attribuzione al ricorrente di un ruolo di organizzazione e direzione in seno all'associazione; dall'altro, la tenuta motivazionale della 14conferma di responsabilità per il reato fine di cui al capo 141, nei limiti del giudizio di legittimità. 54. Richiamato quanto esposto sul giudizio di legittimità che non consente a questa Corte di procedere a una rilettura delle risultanze probatorie né a una diversa ricostruzione del fatto storico, è utile evidenziare che il sindacato è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della coerenza logico-giuridica della motivazione, nei limiti delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.. In particolare, in presenza di . decisione c.d. doppia. conforme, la deduzione del vizio motivazionale per travisamento della prova è ammissibile nei rigorosi casi in cui la distorsione del dato processuale sia macroscopica e decisiva, idonea a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, ovvero quando il giudice di appello abbia introdotto elementi non esaminati dal primo giudice per rispondere alle censure. 55. Sul delitto associativo sub capo 1) ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il Collegio ritiene che il ricorso in esame meriti l'accoglimento nei termini, nei limiti e per le ragioni che seguono. La sentenza impugnata, pur richiamando plurimi indici sintomatici dell'esistenza del sodalizio, non sviluppa un percorso argomentativo effettivamente individualizzante, idoneo a sorreggere - in termini di adeguatezza e non apparente specificità - l'attribuzione al ricorrente del ruolo qualificato di organizzatore e di direzione. L'apparato motivazionale non consente di cogliere, con sufficiente chiarezza, come e perché gli elementi valorizzati si traducano, per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], in un effettivo esercizio di funzioni apicali, anziché in mere interferenze episodiche o in condotte rilevanti, al più, sul piano del concorso nei singoli reati. 56. In tema di art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza ha chiarito, da un lato, che l'elemento differenziale rispetto al concorso di persone nel reato va individuato nell' "elemento organizzativo" (anche minimale o rudimentale) quale quid pluris rispetto al mero accordo delle volontà; dall'altro, che l'accertamento della partecipazione - e, a fortiori, del ruolo apicale - richiede un contributo "dinamico", concreto e funzionale alla vita dell'associazione, non potendo fondarsi su un generico status di appartenenza al sodalizio,e(Sez. 6, n. 21292 del 07/03/2025, Oliverio, Rv. 288182 - 01). In tale prospettiva, la qualifica di organizzatore/direttore postula la dimostrazione di un effettivo ruolo di gestione e coordinamento (anche settoriale) dell'attività associativa o di un ramo o momento significativo della stessa: occorre che l'apporto risulti stabile, consapevole e funzionale al 15mantenimento e al rafforzamento del sodalizio, e non già confinato alla mera disponibilità verso uno o più associati o alla partecipazione a singole attività esecutive non inserite in un quadro di continuità. È stato infatti ribadito che la partecipazione rilevante presuppone la costante disponibilità e la volontà di far parte dell'associazione, contribuendo al suo mantenimento e al perseguimento dell'obiettivo comune (v., tra le più recenti, Sez. 3 del 7/11/2024, n. 43142). 57. Nel caso in esame, la motivazione impugnata . non chiarisce in modo compiuto e non stereotipato in che misura gli indici richiamati (utenze, modalità operative, logistica dei trasporti, contatti) siano concretamente riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e come essi si traducano - in termini di continuità, stabilità e incidenza causale - in un effettivo esercizio di funzioni organizzative o direttive. La sentenza, in sostanza, descrive l'assetto del gruppo e richiama elementi di contesto, ma non compie quell'operazione valutativa individualizzante che consente di distinguere, sul piano della tipicità, la partecipazione associativa (e ancor più quella qualificata) dal concorso o dalla contiguità. Ne consegue che il giudizio di responsabilità per il delitto associativo, nella parte in cui si fonda sull'attribuzione di uno specifico ruolo apicale, risulta sorretto da argomentazione non sufficiente. 58. Si osservi in proposito che la motivazione impugnata succintamente a pag. 24-25 si limita a indicare alcuni elementi utili per descrivere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al dialogo e quindi alla trattativa per la cessione di una partita di stupefacenti ma nulla è evidenziato circa il suo ruolo apicale. Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, affinché proceda a un rinnovato esame limitatamente a tale capo, uniformandosi ai principi qui richiamati e offrendo una motivazione effettivamente individualizzante quanto alla posizione del ricorrente e all'eventuale concreto indice dello svolgimento e della qualificazione del ruolo apicale attribuitogli in imputazione. Restano assorbiti ogni . ulteriore profilo e ogni diversa censura sul capo associativo, nei sensi di cui in motivazione. 59. Sul capo 141) il Collegio ritiene che il secondo motivo sia infondato. Le censure, pur articolate, si risolvono in larga parte nella prospettazione di una lettura alternativa del compendio probatorio e nell'invito ad una rivalutazione del significato del materiale intercettivo e indiziario, operazione preclusa in sede di legittimità.16 Ì'1,760. La Corte territoriale ha fornito una motivazione non meramente apparente, ricostruendo il contesto valorizzato e collegandolo ad ulteriori elementi ritenuti convergenti, con un percorso argomentativo che - per quanto qui rileva - non presenta fratture logiche manifeste tali da imporre l'annullamento. Le deduzioni difensive in ordine all'assenza di riscontri esterni e alla contestata interpretazione di taluni passaggi intercettivi attengono alla tenuta del ragionamento probatorio nel merito e non evidenziano, nei rigorosi limiti del giudizio di legittimità, un vizio decisivo. Neppure la dedotta ambiguità delle conversazioni, così come prospettata, integra di per sé un vizio scrutinabile in questa sede, risolvendosi in una richiesta di nuova ponderazione delle risultanze processuali. Pertanto, la doglianza deve essere disattesa. 61. In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al delitto associativo di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, con annullamento con rinvio sul punto; va rigettato nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 62. La Corte rileva che il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Dall'esame della motivazione emerge che la sentenza impugnata ha attribuito all'imputato la presenza a bordo dell'autovettura sulla base della sola inflessione dialettale della voce udita, ritenuta tipica dell'oristanese, senza che vi sia stato un riconoscimento diretto della voce da parte di alcun testimone o della polizia giudiziaria. La motivazione della sentenza di appello non affronta le specifiche doglianze difensive circa l'inidoneità di tale elemento a fondare un giudizio di responsabilità personale, né chiarisce a quale specifica zona dell'oristanese sarebbe riconducibile l'inflessione dialettale attribuita alla voce in modo da tale da ricondurre a [OSCURATO:PERSONA] oltre ogni ragionevole dubbio la voce captata - peraltro non riconosciuta dalla polizia giudiziaria - all'interno dell'auto. 63: La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che non può attribuirsi valore probatorio decisivo alla sola inflessione dialettale, in assenza di ulteriori elementi certi di identificazione (vedi Sez. 1, n. 39548 del 2018, cit.). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si rivela assertiva, carente e illogica, in quanto fonda la responsabilità dell'imputato su un dato meramente verosimile e non su una prova certa e specifica. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame, affinché valuti nuovamente la posizione 17 Ì)vdell'imputato alla luce dei principi sopra richiamati e fornisca adeguata motivazione in ordine all'attribuzione della voce a [OSCURATO:PERSONA] e alla responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 64. In via preliminare, va rilevato che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur formalmente prospettati coMe, vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., investono - per come dedotti - la soglia minima di intellegibilità dell'apparato argomentativo .della sentenza di appello, là dove essa non consentirebbe di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito nel delibare due specifiche questioni devolute e potenzialmente incidenti sul trattamento sanzionatorio: la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. con la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Oristano n. 355 del 2 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 9 settembre 2019, e la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., entrambe indicate come riproposte in appello e, secondo la prospettazione difensiva, sostanzialmente non esaminate dalla Corte territoriale. 65. Ciò posto, giova ricordare che il vizio di "motivazione apparente", rilevante come anomalia motivazionale che si traduce in violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ricorre quando la motivazione, pur formalmente esistente, risulti priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da non rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice, ovvero quando le linee giustificative siano talmente carenti o disarticolate da rendere oscure le ragioni del decisum; in questa medesima cornice si colloca la precisazione per cui la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione può assumere rilievo come violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) quando la motivazione non consenta il controllo sul procedimento logico seguito. Inoltre, nel giudizio di appello - quale sede naturale del controllo pieno sulle doglianze devolute - non è consentito che il superamento delle censure difensive, quando siano specifiche e dotate di decisività, si risolva in formule di stile, adesioni acritiche o valutazioni stereotipate disancorate dal contesto, dovendo la decisione misurarsi effettivamente con i punti controversi in modo tale da rendere comprensibile perché essi siano stati ritenuti infondati o irrilevanti. Tali principi, calati nella fattispecie, conducono a ritenere fondati i motivi nei termini in cui lamentano un oggettivo silenzio motivazionale su questioni puntualmente poste. 1866. Quanto alla continuazione, in particolare, il ricorso riferisce che la difesa aveva chiesto il riconoscimento del vincolo ex art. 81, comma 2, cod. pen. con la sentenza del G.u.p. di Oristano (irrevocabile il 9 settembre 2019), riservandosi e poi provvedendo al relativo deposito, e che la Corte territoriale, pur dando atto dell'istanza e della produzione, non avrebbe espresso alcuna valutazione sul riconoscimento o sul diniego del vincolo. Se, dunque, la decisione impugnata si limita a registrare la richiesta senza fornire alcuna ragione - neppure implicita - idonea a rendere percepibile l'esito della domanda e i criteri della sua reiezione, ricorre un difetto motivazionale non meramente .quantitativo ma strutturale, perché non è dato comprendere se la Corte abbia ritenuto insussistenti gli indici del medesimo disegno criminoso, ovvero abbia reputato la questione assorbita o comunque non scrutinabile; in altri termini, la mancanza di presa di posizione impedisce qualsiasi controllo sull'esercizio del potere valutativo devoluto al giudice di merito. Né vale opporre che la continuazione costituisca valutazione discrezionale: proprio perché essa incide sul trattamento sanzionatorio, è necessario che la motivazione dia contezza dell'esercizio di tale potere; e, a maggior ragione, qualora il vincolo venga riconosciuto, l'esigenza di controllabilità si proietta anche sulla determinazione degli aumenti, secondo l'indirizzo che valorizza l'obbligo di rendere conoscibili i criteri di commisurazione per evitare forme surrettizie di cumulo materiale. 67. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen.. Il ricorso rappresenta che l'attenuante era stata invocata nei motivi di appello, illustrando che l'istanza si fondava sul minimo contributo causale attribuito all'imputato e che, nondimeno, la Corte di appello avrebbe omesso totalmente di motivare sul punto. Al di là del merito della valutazione - che resta riservato al giudice di rinvio - va rimarcato che l'art. 114 cod. pen. postula una verifica in concreto della marginalità del contributo, non essendo sufficiente la sola minore efficacia causale rispetto a quella prestata da altri concorrenti; .è dunque indispensabile che la decisione dia conto, almeno nelle . linee essenziali, delle ragioni per cui tale soglia sia stata ritenuta non raggiunta. Se la sentenza, invece, non contiene alcuna risposta a una doglianza specifica, si versa nuovamente nell'ipotesi di motivazione meramente apparente per omissione, perché manca il segmento argomentativo minimo che consenta di verificare l'esercizio del potere valutativo e la coerenza del risultato. 68. Ne consegue che le omissioni denunciate, investendo profili devoluti e potenzialmente decisivi (continuazione e attenuante ex art. 114 cod. pen.), determinano un vulnus motivazionale che impone l'annullamento con rinvio, 19non potendo questa Corte sostituirsi al giudice di merito nel compimento di valutazioni rimesse alla sua discrezionalità. Il giudice del rinvio dovrà pertanto pronunciarsi espressamente sulla richiesta di continuazione con la sentenza del G.u.p. di Oristano divenuta irrevocabile il 9 settembre 2019, e sulla'richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., offrendo motivazione effettiva e controllabile, e procedendo, se del caso, alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio secondo criteri esplicitati. In breve, si annulla la sentenza impugnata con rinvio .ad altra sezione della Corte di appellò di Cagliari per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 69. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito precisati. Deve premettersi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la motivazione della sentenza deve dar conto, in modo specifico e individualizzato, della posizione di ciascun imputato, mediante un percorso argomentativo che consenta di ricostruire gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione; il loro significato probatorio; il nesso tra tali elementi e l'affer.mazione di responsabilità. È principio altrettanto pacifico che integra il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non solo la motivazione mancante in senso materiale, ma anche quella meramente apparente, ossia solo formalmente esistente ma priva di contenuto effettivo, perché generica, stereotipata o non riferita alla concreta posizione dell'imputato. Nel caso di specie, dall'esame della sentenza impugnata emerge con immediatezza che tali principi risultano violati. Invero, con riferimento ai capi 28, 39 (con assorbimento del capo 40), 41, 73 e 104, la motivazione non sviluppa alcuna autonoma ricostruzione fattuale riguardante i fatti attribuiti al ricorrente; in particolare 'non indica quali elementi probatori siano stati valorizzati nei suoi confronti e non esplicita il ragionamento inferenziale che conduce alla ritenuta responsabilità. Ciò che maggiormente rileva è che il ricorrente viene unicamente citato in due isolate porzioni della sentenza: a pag. 19 v'è una sola f' descrizione dei reati e a pag. 25 viene citato circa la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tra "gli altri imputati non associati" per affermare la prescizione del reato di Cui al capo 22. Oltre tali richiami nella motivazione non si rintraccia un'analisi delle prove, un confronto con i motivi di appello e soprattutto una valutazione critica 20del materiale probatorio anche per comprendere la rideterminazione della pena in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa. 70. La motivazione, pertanto, si esaurisce in una menzione meramente nominativa, del tutto inidonea a soddisfare l'onere argomentativo risolvendosi in una forma di decisione sostanzialmente priva di giustificazione. Deve ribadirsi che, nel giudizio penale, la responsabilità non può essere desunta per implicito, per rinvio generico ad altre posizioni, o desunta dal mero inserimento in un contesto associativo non specificamente individualizzato, essendo invece necessario un accertamento puntuale e individualizzato. Nel caso in esame, la totale carenza di un tale accertamento impedisce qualsiasi controllo di logicità e coerenza della decisione, determinando un vizio radicale della motivazione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati di cui ai capi 28, 39 (assorbito in esso il capo 40), 41, 73 e 104, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari affinché il giudice territoriale proceda a un nuovo esame ricostruendo in modo analitico la posizione del ricorrente, esplicitando gli elementi probatori utilizzati e sviluppando un apparato motivazionale conforme ai principi di diritto richiamati. [OSCURATO:PERSONA] 71. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] investe la sentenza impugnata sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deducendo argomentazioni che toccano tanto il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto i reati di cui all'art. 73 del medesimo testo unico, nonché una doglianza specifica in ordine alla mancata trasposizione, nel dispositivo, di una statuizione assolutoria concernente il capo 156). 72. Atteso che non è consentito a questa Corte procedere a una rivalutazione del compendio probatorio né a una diversa ricostruzione del fatto storico ne discende che le censure motivazionali sono scrutinabili solo se evidenziano un vulnus reale dell'apparato argomentativo,lale da incidere sulla comprensibilità del percorso decisorio o da rivelare un'inferenza manifestamente illogica; non sono invece consentite doglianze che si risolvano in una diversa lettura di indizi, intercettazioni o emergenze processuali. 73. Pertanto, sul delitto associativo di cui al capo 1) ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 il Collegio ritiene che i motivi di ricorso siano da rigettare. Le doglianze difensive, per come strutturate, ribadiscono in sostanza i motivi di appello su cui la Corte di appello si sofferma a pag. 33 e ss. della motivazione che in sede di legittimità, invero, risultano in larga parte orientate a sollecitare 21una diversa lettura del materiale indiziario valorizzato dalla Corte territoriale, secondo un'impostazione che tende a isolare singoli elementi per contrapporre una ricostruzione alternativa; tale prospettazione non è consentita in sede di legittimità quando la motivazione dia conto - in modo non apparente - delle ragioni poste a fondamento della decisione. 74. Va ribadito che l'accertamento della partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può fondarsi su elementi indiziari, purché valutati globalmente e dotati di convergenza; non occorre la prova di un apporto apicale o della compartecipazione a tutti i reati-fine, essendo sufficiente un contributo consapevole e funzionale alla vita del sodalizio, inserito in un quadro di stabilità e non meramente occasionale. 75. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha recepito e approfondito la motivazione del giudice di prime cure (pag. 34 e ss.) ricostruendo la posizione dell'imputato attraverso una serie di elementi univoci valorizzati nel loro convergente significato indiziario: il riferimento a rapporti qualificati con soggetti inseriti nell'associazione, disponibilità di autovetture, intestazione e frequente sostituzione di utenze telefoniche a soggetti extracomunitari, la suddivisione di ruoli tra chi gestiva i rapporti coi fornitkri e chi distribuiva la droga in Sardegna, l'uso di un frasario convenzionale, la disponibilità di un luogo ritenuto funzionale alle esigenze logistiche del gruppo (indicata quale abitazione-azienda di [OSCURATO:PERSONA] in agro di Sardara), e soprattutto la prosecuzione dell'attività criminosa nonostante i frequenti controlli di p.g., a dimostrazione della stabile e consolidata struttura associativa. 76. La motivazione impugnata, unitamente alla conforme decisione di primo grado, senza alcuna lacuna logica, colloca tali elementi nel più ampio contesto relazionale emerso dalle intercettazioni e dall'istruttoria e ritenendo, con valutazione di merito, che essi esprimano un consapevole inserimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nel programma criminoso. Giova richiamare il principio secondo cui il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorre soltanto quando la motivazione sia mancante, rerscatILIate o manifestamente illogica;• non è, invece, configurabile allorché le censure si traducano nella prospettazione di una diversa valutazione degli indizi e della loro valenza dimostrativa. Ne consegue che non assume rilievo decisivo la dedotta non riferibilità all'imputato di tutti gli indici tipici della struttura associativa: il delitto di cui all'art. 74 cit. non postula l'uniformità dei ruoli né la condivisione di ogni modalità operativa tra i partecipi; ciò che rileva è la stabile disponibilità a 22contribuire al perseguimento degli scopi comuni e l'inserimento, anche non apicale, in una struttura dotata di minima organizzazione e stabilità. Neppure la circostanza, valorizzata dalla difesa, dell'assoluzione di coimputati per i reati-fine riferiti ai fatti del 18 marzo 2014 determina, di per sé, un vizio logico della motivazione: l'autonomia strutturale tra delitto associativo e reati-fine consente di trarre, dai medesimi fatti, elementi sintomatici del vincolo associativo, ove inseriti in una valutazione complessiva che tenga conto del contesto e delle ulteriori emergenze. 'Quanto alla dedotta critica della motivazione per relationem, va osservato che essa non integra vizio di legittimità quando il giudice di appello richiami la decisione di primo grado e, al contempo, risulti che le doglianze 'siano state esaminate e disattese con argomentazioni riconoscibili e coerenti, non essendo richiestq, unkconfutazione analitica di ogni passaggio dell'atto di gravame. In altri termini, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento consenta di comprendere le ragioni della decisione e il percorso valutativo seguito; non è invece configurabile un vizio ex art. 606 cod. proc. pen. per il solo fatto che il ricorrente ritenga preferibile una diversa lettura degli elementi a carico o valorizzi elementi difensivi di segno contrario che, secondo il giudice di merito, non hanno forza demolitoria del quadro complessivo. 77. La motivazione impugnata si pone in linea con tali principi anche laddove (a pagg. 39-40) chiarisce e sviluppa non soltanto l'iter argomentativo recepito dalla sentenza di primo grado ma approfondisce la rete complessiva degli elementi probatori deducendone con coerenza argomentativa l'apparterea associativa di [OSCURATO:PERSONA], considerando anche la trasferta del 18 marzo 2014 e le tre visite all'azienda-abitazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 78. Quanto all'interpretazione delle conversazioni intercettate - e, in particolare, al significato attribuito all'espressione 'pivello' riferita al ricorrente - va ribadito che la lettura del linguaggio utilizzato dagli interlocutori e la sua contestualizzazione costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo in presenza di manifeste illogicità; nella specie, la motivazione non presenta fratture logiche evidenti, avendo collocato tale dato nel quadro complessivo delle relazioni accertate e spiegando che trattasi di una valutazione sull'affidabiltà di [OSCURATO:PERSONA] che presuppone non la sua estraneità bensì proprio la sua appartenenza al sodalizio. 79. Anche sui reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 53, 67 e 110) il Collegio ritiene l'infondatezza dei motivi di ricorso e il conseguente rigetto. 80. Le doglianze relative ai singoli episodi di cessione si risolvono in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla tenuta inferenziale del 2'3ragionamento adottato dai giudici di merito. La Corte territoriale ha ritenuto la sequenza degli eventi (contatto - incontro - immediato rinvenimento della sostanza) sintomatica della cessione, collocandola in un contesto di frequentazioni e rapporti già esaminati e valorizzati ai fini del giudizio. 81. Non è consentito a questa Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine alla plausibilità comparativa di ricostruzioni alternative, quando la sentenza impugnata esponga un lineare percorso argomentativo non apodittico e non contraddittorio; la censura ex art. 192 cod. proc. pen. non può trasformarsi in una richiesta di nuova ponderazione del materiale indiziario. 82. Va richiamato il principio secondo cui la prova indiziaria richiede una valutazione unitaria degli elementi, non atomistica, sicché la denuncia di 'unicità dell'indizio' non è dirimente quando il giudice di merito abbia valorizzato più dati convergenti (tempistica, contatti, contesto, ulteriori riscontri) e abbia dato conto del percorso logico seguito. 83. La richiesta difensiva di verificare se la sostanza stupefacente fosse già nella disponibilità degli acquirenti prima dell'incontro implica un accertamento fattuale ulteriore e un diverso bilanciamento delle alternative ricostruttive: si tratta, dunque, di censura di merito, non riconducibile a un vizio di legittimità se il ragionamento della sentenza impugnata supera la soglia della non manifesta illogicità che nella motivazione impugnata non si riscontra. 84. Sull'errore materiale relativo al capo 156), invece, il Collegio ritiene fondata la doglianza relativa alla mancata trasposizione nel dispositivo della statuizione concernente il capo 156). Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge il riconoscimento dell'errore di attribuzione del fatto all'imputato; tale statuizione non risulta, tuttavia, recepita nel dispositivo, con permanenza di un effetto pregiudizievole non coerente con il contenuto motivazionale. 85. Ricorrono, pertanto, i presupposti . per procedere alla correzione dell'errore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., disponendosi l'integrazione del dispositivo nel senso che, dopo le parole "non sussistono", deve leggersi: "assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 156) per non aver commesso il fatto". 86. La correzione è limitata all'eliminazione della discordanza tra motivazione e dispositivo, senza incidere sul resto dell'accertamento, che resta fermo; essa è adottata nei limiti in cui l'errore risulti ictu ocu/i e la rettifica sia meramente ricognitiva del contenuto già espresso in motivazione. In conclusione, il Collegio dispone il rigetto dePricorsP, con condanna del ricorrente24 7i9al pagamento delle spese processuali, e la disposizione di correzione dell'errore materiale nei termini precisati per il reato di cui al capo 156). [OSCURATO:PERSONA] 87. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato. I motivi, pur separatamente articolati con riferimento ai capi 80) e 88), sono tra loro strettamente connessi, poiché entrambi mirano a censurare - sotto il profilo del vizio di motivazione - l'apprezzamento del materiale probatorio, sicché possono essere trattati con considerazioni valide per entrambi i profili. 88. Ribadito che il sindacato di legittimità non consente a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito con una diversa lettura prospettata dalla difesa, lo stesso resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità delle doglianze che, pur formalmente rubricate come vizi motivazionali, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito. 89. Ciò posto, al netto dei profili riguardanti il merito della valutazione probatoria, entrambi i profili oggetto del ricorso non intaccano sufficientemente l'assetto argomentativo della motivazione. In particolare, il motivo relativo al capo 80) difetta di congrua correlazione con gli argomenti esposti nella motivazione a pag 29-30, poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In tema di ricorso per cassazione, è infatti inammissibile l'impugnazione quando manchi l'indicazione della necessaria correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte con l'atto di ricorso, non potendo quest'ultimo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468). Nel caso di specie, la doglianza. sul capo 80) non aggrèdisce in modo puntualè il ragionamento svolto dalla Corte territoriale (specificamente e compiutamente sviluppato alle pagg. 29-30 della motivazione), limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione del dato conversazionale e del contesto, così asserendo una diversa valutazione di merito preclusa in questa sede. 90. Né giova, a fondamento della censura, il richiamo alla mancata apprensione materiale della sostanza.25 NÈ principio consolidato, in materia di stupefacenti, che la sussistenza del reato possa essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate (c.d. "droga parlata") quando il loro tenore risulti sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita; e, tuttavia, quando gli indizi consistano unicamente nelle dichiarazioni captate senza sequestro, la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta con particolare attenzione e rigore, essendo gravato il giudice da un onere motivazionale rafforzato (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251). Inoltre; l'interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori intercettati - anche quando criptico o cifrato - costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione soltanto nella logica della "chiave interpretativa", restando preclusa la sostituzione dell'apprezzamento del merito con una diversa lettura proposta dalla difesa (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nel caso in esame, la motivazione del giudice di merito - per come richiamata e valorizzata nella sentenza impugnata - non si presenta né meramente assertiva né priva di criteri razionali di lettura del dato conversazionale; sicché la critica difensiva, in mancanza di puntuale aggressione del percorso logico, rimane meramente avversativa e sul piano dell'alternativa ricostruzione dei fatti. 91. Il motivo concernente il capo 88) è, a sua volta, in ogni caso infondato, perché formulato in termini meramente assertivi e superficiali. La doglianza, infatti, si limita a contestare in via apodittica ma non spiega la pretesa illogicità del percorso argomentativo della sentenza, senza individuare specifiche fratture logiche né passaggi decisivi incongrui, e senza dimostrare - con critica puntuale - l'effettiva manifesta illogicità della motivazione, risolvendosi in una contrapposizione meramente avversativa rispetto alla valutazione dei giudici di merito, come tale non scrutinabile in sede di legittimità. In particolare, il ricorso non offre alcun concreto contributo critico al percorso logico inferenziale della motivazione soprattutto ove correla la prova sul reato sub capo 80) (in particolare la conversazione crip(tica con Pullen in cui quest'ultimo comunica di aver portato "delle cose" e che le avrebbe consegnate a [OSCURATO:PERSONA]) al reato sub capo 88) per la cessione a Pullen. Sul punto la motivazione impugnata a pg. 29-30 spiega la relazione tra il ricorrente e Pullen (che avvisa subito i suoi clienti della disponibilità della sostanza) anche alla luce dei rapporti di quest'ultimo con Corda e Carta. 2692. Deve, infine, escludersi che la decisione impugnata versi in ipotesi di motivazione apparente, vizio che ricorre quando la motivazione non consenta il controllo del procedimento logico seguito dal giudice; e, correlativamente, che tale vizio non coincide con la mera contraddittorietà o con la dedotta illogicità (che restano deducibili nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). In questa linea, si ribadisce il perimetro dell' "apparenza" in termini di effettiva inidoneità del testo a rendere intelligibile l'iter logico. Nel caso di specie, la sentenza impugnata espone un ragionamento comprensibile e controllabile, confrontandosi con le censure difensive nei punti ritenuti decisivi; sicché non è ravvisabile alcun difetto riconducibile alla motivazione inesistente o apparente. 93. In conclusione, poiché il motivo sul capo 80) non si confronta sufficientemente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata (con conseguente difetto di specificità); il motivo sul capo 88) si risolve in doglianze generiche e assertive, non dimostrando la dedotta illogicità del percorso argomentativo; e infine, non ricorre alcuna ipotesi di motivazione apparente, il ricorso deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 94. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 95. In via generale, anche per il ricorso in parola va ribadito che il giudizio di legittimità non si risolve in un terzo grado di merito. Sono inammissibili le censure che, pur formalmente rubricate come violazione di legge o vizio di motivazione, si sostanzino nella prospettazione di una surrettizia lettura alternativa delle emergenze processuali o nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito. Il primo motivo è inammissibile in quanto meramente assertivo e, sotto la veste della violazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 27 Cost. e del vizio motivazionale, sollecita in realtà una rivalutazione del merito della valutazione probatoria, non consentita in questa sede, senza spiegare quale sarebbe il vizio logico argomentativo della motivazione impugnata e senza individuare specifiche carenze espositive o aporie logiche idonee a incidere sulla tenuta del percorso motivazionale della sentenza. In particolare, la doglianza si limita a lamentare l'insufficienza degli elementi valorizzati dai giudici di merito e a contrapporre una ricostruzione alternativa, senza un puntuale confronto con la ratio decidendi del provvedimento 27impugnato; difetta, pertanto, quell'onere di critica effettiva che deve essere articolata mediante enunciati espliciti e argomentati rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione censurata. 96. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché LIC2517kr+' generico. La censura si limita ad affermare la mancanza di indizi plurimi senza indicare quali punti della motivazione sarebbero viziati, né confutare in modo specifico le argomentazioni adottate dai giudici di merito. Deve richiamarsi, in proposito, il principio - espresso dalle Sezioni Unite - secondo cui l'impugnazione (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che l'onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato‘ (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 97. In questa prospettiva, la doglianza, così formulata, si risolve in una contestazione apodittica, non idonea a delimitare il devolutum e, dunque, a consentire il controllo di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. Giova ricordare che le Sezioni Unite . hanno altresì chiarito - nel diverso contesto del ribaltamento della decisione assolutoria - che l'apparato motivazionale che intenda sovvertire un esito precedente deve delineare le linee portanti dell'alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza; principio che evidenzia, in via generale, la, centralità dell'argomentazione critica e specifica quale condizione di intelligibilità e controllabilità del percorso decisionale. 98. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mgiudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che dopo le parole «non sussistono» deve leggersi «,assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 156) per non aver commesso il fatto». Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3/07/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t n [OSCURATO:PERSONA] ente Salvatore vere [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2./. UDIZIARIC Dott.ssa li, Caliendo 29