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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18602/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

9/12/1974;avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERIche ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 giugno 2025, in parziale riformadella sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TerminiImerese, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di incendio tentatoe di incendio consumato in danno del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi otto di reclusione,sostituendo la interdizione perpetua con quella temporanea per anni cinque, confermandoper il resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di incendio consumato e tentato inanni cinque e mesi quattro di reclusione.I fatti, per come ricostruiti attraverso le risultanze probatorie, venivano così compendiatinelle sentenze di merito.La notte del 21 febbraio 2023 veniva appiccato un incendio all’interno del CantiereNautico [OSCURATO:PERSONA] che veniva domato non prima che le fiamme si fossero già estese adalcune imbarcazioni.Dai filmati delle videocamere di sorveglianza veniva individuato un uomo travisato e inabiti scuri che, dopo avere versato del liquido infiammabile su alcune imbarcazioni,appiccava il fuoco; all’esterno del cantiere lo attendevano due complici.Il legale rappresentante del cantiere nautico, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver incorso da tempo un contenzioso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la maggioranzadelle quote societarie del cantiere e che, da quando ella era stata nominata amministratoreunico della società, acquisendo anche il 95% delle quote societarie, era stata vittima direttae indiretta di numerosi episodi intimidatori quali danneggiamenti e incendi.Il 24 aprile si verificava un altro principio di incendio; in questo caso le fiamme eranostate domate dopo che avevano interessato una cisterna d’acqua e un locale.Le indagini finalizzate ad individuare i responsabili dell’incendio convergevano verso lapersona di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], che era stato visto scattarefotografie di una gru del cantiere di cui [OSCURATO:PERSONA] rivendicava la proprietà.[OSCURATO:PERSONA], sentito nel corso delle indagini circa dove si trovasse la notte dell’incendio,riferiva di essersi fermato a casa dello zio [OSCURATO:PERSONA] ma poi, riferita tale versione afratello [OSCURATO:PERSONA] e dunque diceva a [OSCURATO:PERSONA] di rettificare la propria versione, cosa cheGalletti prontamente faceva, dicendo che aveva dormito altrove.Dale attività captative emergevano i tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di convincere lo zio [OSCURATO:PERSONA] aconfermare il suo alibi, onde sviare i sospetti circa la responsabilità per l’incendio dal Gallettimedesimo e dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] però si mostrava molto titubante a renderedichiarazioni false e, infatti, sentito a sommarie informazioni, escludeva che il nipote la seradei fatti fosse con lui.Dalle ulteriori intercettazioni emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche neltentativo di incendio dell’aprile 2023; i due dapprima discutevano del danneggiamento di unagru del cantere, quella che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto fotografare e poi del successivo incendio.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutevano delle modalità attuative dellostesso, facendo riferimento all’incendio precedente; dalle successive captazioni emergeva lapianificazione di nuovi attentati incendiari in danno della [OSCURATO:PERSONA] e delle persone lei vicine;da una ulteriore conversazione si evinceva la consegna a parte di [OSCURATO:PERSONA] aGalletti di una somma di danaro da corrispondere ad altri soggetti.La Corte di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] pertutti e tre i reati contestatigli e riduceva la pena inflittagli.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadiva che le fonti di prova a suo carico erano costituitedal riconoscimento del timbro di voce, dal raffronto fra le immagini estrapolate e la sua effigienonché dal contenuto icastico delle conversazioni intercettate e confermava la correttezzadella qualificazione giuridica dei fatti contestatigli.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato [OSCURATO:PERSONA] a mezzodel difensore di fiducia articolando cinque motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 423 e 424 cod.pen.Secondo il ricorrente la Corte avrebbe errato nella qualificazione giuridica dellecondotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] come incendi, posto che gli abbruciamenti hanno interessatoun’area circoscritta, pertanto è più corretto iscrivere le condotte nel reato di cui all’art. 424cod. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la responsabilità delLombardo.Ritiene il ricorrente che le conversazioni intercettate, lungi dall’avere un contenutoinequivoco, si prestino ad interpretazioni alternative rispetto a quella sposata dalprovvedimento impugnato.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art.99 cod. pen.A [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata, infatti, riconosciuta la recidiva in maniera automatica, senzaalcuna motivazione a sostegno.2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in punto alla omessa concessionedelle attenuanti generiche.La Corte non si sarebbe confrontata con gli elementi in favore dell’imputato quali il ruolosubordinato, l’assenza di motivi abbietti o futili e la condotta processuale non ostruzionistica.2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 27 Cost.La Corte nella determinazione del trattamento sanzionatorio non avrebbe tenuto contodel principio di proporzionalità rapportato anche alla finalità rieducativa della medesima.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso tramite il difensore di fiduciadeducendo due motivi di doglianza.3.1 Con il primo motivo deduce vizio di travisamento della prova e vizio di motivazionecon riferimento al reato di tentata estorsione.Il ricorrente ritiene che non vi sia la prova che l’intento di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque,di [OSCURATO:PERSONA], fosse quello di costringere la sorella a cedere le proprie quote societarie; sia lapersona offesa sia lo stesso giudice di primo grado ritenevano che l’intento di Orlandoquasi totalità delle quote della società.Il provvedimento impugnato non avrebbe offerto una motivazione, se non meramenteapparente, circa la finalità estorsiva degli attentati incendiari.Un ulteriore dato che, a parere del ricorrente, concorreva ad escludere la finalitàestorsiva era il fatto che dal 2020 i fratelli non avessero più contatti, come confermato dallapersona offesa nel corso della escussione dibattimentale davanti al Tribunale di TerminiImerese, nel procedimento contro il fratello [OSCURATO:PERSONA].3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio dimotivazione.Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivatoné circa la misura della pena base, di molto superiore al minimo edittale, né circa l’entitàdegli aumenti per la continuazione.4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità deiricorsi ; i difensori hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i ricorsi sono infondati.E’ necessario premettere che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione,ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami aquest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con laconseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo ununico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01),Nel concreto non si può non sottolineare che i motivi di ricorso sono versati nel merito ein gran parte rivalutativi ed aspecifici, non confrontandosi con le motivazioni delprovvedimento impugnato rese in risposta ad analoghi motivi di gravame.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).2.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Entrambe le sentenze di merito affrontano ex professo la questione della qualificazionegiuridica degli abbruciamenti e convergono nel ritenerli incendi in applicazione delle costantimassime di questa Corte in materia.Dato che l'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 cod. pen. è il dolo generico,nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specificafinalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali daassumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile la detta norma, enon l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzionedell'agente, e che tale distinzione è applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella qualeoccorre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontàdell'agente (così Sez.1, n. 217 del 15/01/1997, Rottino, Rv. 207250-01).Integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito daincendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità siassocia la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere ledimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non siverifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento,nella proiezione della volontà dell'agente. (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Tagliamento,Rv. 281720 - 01)Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distingueretra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuocodivampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino conpotenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato dipersone. (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Leonetti, Rv. 282701 - 01)La sentenza di primo grado ritiene configurabile il delitto di incendio stante lecaratteristiche oggettive dell’abbruciamento appiccato il 21 febbraio all’interno del cantiere,con fiamme che avevano danneggiato cinque imbarcazioni e che sono state domate solodopo alcune ore a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco.Circa, poi, la configurabilità del meno grave delitto di cui all’art. 424 cod. pen., lasentenza di primo grado fa riferimento al contenuto delle intercettazioni da cui si ricavasenza ombra di dubbio alcuno che la volontà degli imputati non era quella di danneggiare,bensì di provocare un incendio incontrollato e di vaste dimensioni all’interno del Cantierenautico.Analoghe, condivisibili considerazioni sono sviluppate sul punto anche dalla sentenzaimpugnata che fa riferimento alle caratteristiche di ampiezza e diffusività dell’abbruciamentoe alle intenzioni palesate dagli imputati, certamente non nel senso di danneggiare, bensì difar divampare un fuoco incontrollato all’interno del cantiere.Questo sia con riferimento all’episodio del delitto consumato in data 21 febbraio 2023,sia con riferimento al delitto tentato commesso il 24 aprile successivo.In questo secondo caso il fuoco era potenzialmente idoneo a divampare incontrollatoponendo in pericolo l’incolumità altrui, ma poi venne domato.2.2 Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Il ricorrente propone un differente interpretazione delle conversazioni intercettate eposte a base della declaratoria di penale responsabilità dell’imputato.Si tratta all’evidenza di un motivo inammissibile poiché, secondo un costanteinsegnamento di questa Corte che qui si intende ribadire, l'indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudicedi merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alleacquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali. (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).A fronte di una ammissione di responsabilità rispetto ad entrambi gli episodi,proveniente dalla viva voce dell’imputato e captata nella conversazione in data 26 aprile2023 prog. 509, citata in entrambe le sentenze di merito e partitamente riportata dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si limita ad affermare,apoditticamente e in senso contrario a quello che emerge dalla lettura della trascrizione, lasussistenza di profili di equivocità non riscontrabili.2.3 Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha ampiamente motivato la decisione di ritenere sussistente larecidiva, in ragione di diciassette precedenti e di una condanna divenuta irrevocabile nelquinquennio dai fatti in incendio.Ancora una volta a tali dati di fatto il ricorrente contrappone una doglianza del tuttogenerica.2.4 Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato.La Corte esplicita le ragioni fondanti la mancata concessione delle attenuantigeneriche, rilevando come il difensore non avesse indicato alcun elemento concreto asostegno della richiesta e come, per contro, militassero in senso contrario la condottaprocessale del [OSCURATO:PERSONA] e la sua spiccata propensione criminosa.Né il ricorrente ha riempito tale lacuna, non fornendo alcuna ragione dalla qualededurre la sussistenza del dedotto vizio di motivazione.2.5 Il quinto motivo è manifestamente infondato.La dosimetria sanzionatoria è stata giustificata ampiamente dai giudici di merito,facendo riferimento alle modalità dei fatti, costituiti da una pluralità di condotte illecite dinotevole gravità, alla intensità del dolo, oltre che al tentativo di sviare le indagini.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1 Il primo motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l’impugnato provvedimento ha datoampio conto delle ragioni su cui ha fondato la declaratoria di responsabilità dell’imputatoanche per il reato di estorsione.Pertanto, il relativo motivo di ricorso è aspecifico, meramente ripropositivo dellemedesime censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza alcun elemento dinovità tale da fare ritenere che vi sia stato un confronto con le medesime.La Corte ha già affrontato la questione dell’asserito intento meramente punitivo e/o divendetta che avrebbe connotato le azioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché il rilievo circa ilfatto che i due fratelli non avessero contatti diretti da anni.L’intento estorsivo, volto, cioè a costringere la persona offesa a fare rientrare il fratellonell’attività emerge, come sottolineato a pag. 19 della sentenza della Corte, da un passaggionelle conversazioni intercettate, in cui [OSCURATO:PERSONA] dice al nipote [OSCURATO:PERSONA] che il fatto che la sorellavoglia comprare un’altra gru è positivo, così egli troverà quella nuova quando rientrerà nelladisponibilità del cantiere.Come ritenuto dalla Corte territoriale tale affermazione fornisce una chiave di letturachiara ed inequivocabile circa la finalità della pluralità degli atti minatori, dei danneggiamentie degli incendi : certamente non si tratta di fare valere un proprio diritto, ma nemmeno di unamera finalità punitiva, poiché l’intento, come reso palese dallo stesso soggetto agente, èquello, attraverso gli atti di intimidazione, di rientrare nell’attività del cantiere nautico, da cuiera stato in precedenza estromesso.Le argomentazioni difensive sono state tutte superate con motivazione assolutamenteconvincente e logica cha ha dato ragione e conto di tutte le critiche mosse già con l’atto diappello.3.2 Il secondo motivo è parimenti infondato.La Corte, proprio perché ha rivalutato la dosimetria sanzionatoria, ha ridotto la penainflitta all’imputato, incidendo sull’aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo 3),ma confermando, con le motivazioni elencate a pag. 20, la misura della pena base e laragione della mancata concessione delle attenuanti generiche già esplicitata dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].4.

Per le ragioni sopra evidenziate entrambi i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenticondannati al pagamento delle spese processuali.Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 12 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/12/1974;avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERIche ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 giugno 2025, in parziale riformadella sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TerminiImerese, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di incendio tentatoe di incendio consumato in danno del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi otto di reclusione,sostituendo la interdizione perpetua con quella temporanea per anni cinque, confermandoper il resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di incendio consumato e tentato inanni cinque e mesi quattro di reclusione.I fatti, per come ricostruiti attraverso le risultanze probatorie, venivano così compendiatinelle sentenze di merito.La notte del 21 febbraio 2023 veniva appiccato un incendio all’interno del CantiereNautico [OSCURATO:PERSONA] che veniva domato non prima che le fiamme si fossero già estese adalcune imbarcazioni.Dai filmati delle videocamere di sorveglianza veniva individuato un uomo travisato e inabiti scuri che, dopo avere versato del liquido infiammabile su alcune imbarcazioni,appiccava il fuoco; all’esterno del cantiere lo attendevano due complici.Il legale rappresentante del cantiere nautico, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver incorso da tempo un contenzioso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la maggioranzadelle quote societarie del cantiere e che, da quando ella era stata nominata amministratoreunico della società, acquisendo anche il 95% delle quote societarie, era stata vittima direttae indiretta di numerosi episodi intimidatori quali danneggiamenti e incendi.Il 24 aprile si verificava un altro principio di incendio; in questo caso le fiamme eranostate domate dopo che avevano interessato una cisterna d’acqua e un locale.Le indagini finalizzate ad individuare i responsabili dell’incendio convergevano verso lapersona di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], che era stato visto scattarefotografie di una gru del cantiere di cui [OSCURATO:PERSONA] rivendicava la proprietà.[OSCURATO:PERSONA], sentito nel corso delle indagini circa dove si trovasse la notte dell’incendio,riferiva di essersi fermato a casa dello zio [OSCURATO:PERSONA] ma poi, riferita tale versione afratello [OSCURATO:PERSONA] e dunque diceva a [OSCURATO:PERSONA] di rettificare la propria versione, cosa cheGalletti prontamente faceva, dicendo che aveva dormito altrove.Dale attività captative emergevano i tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di convincere lo zio [OSCURATO:PERSONA] aconfermare il suo alibi, onde sviare i sospetti circa la responsabilità per l’incendio dal Gallettimedesimo e dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] però si mostrava molto titubante a renderedichiarazioni false e, infatti, sentito a sommarie informazioni, escludeva che il nipote la seradei fatti fosse con lui.Dalle ulteriori intercettazioni emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche neltentativo di incendio dell’aprile 2023; i due dapprima discutevano del danneggiamento di unagru del cantere, quella che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto fotografare e poi del successivo incendio.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutevano delle modalità attuative dellostesso, facendo riferimento all’incendio precedente; dalle successive captazioni emergeva lapianificazione di nuovi attentati incendiari in danno della [OSCURATO:PERSONA] e delle persone lei vicine;da una ulteriore conversazione si evinceva la consegna a parte di [OSCURATO:PERSONA] aGalletti di una somma di danaro da corrispondere ad altri soggetti.La Corte di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] pertutti e tre i reati contestatigli e riduceva la pena inflittagli.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadiva che le fonti di prova a suo carico erano costituitedal riconoscimento del timbro di voce, dal raffronto fra le immagini estrapolate e la sua effigienonché dal contenuto icastico delle conversazioni intercettate e confermava la correttezzadella qualificazione giuridica dei fatti contestatigli.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato [OSCURATO:PERSONA] a mezzodel difensore di fiducia articolando cinque motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 423 e 424 cod.pen.Secondo il ricorrente la Corte avrebbe errato nella qualificazione giuridica dellecondotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] come incendi, posto che gli abbruciamenti hanno interessatoun’area circoscritta, pertanto è più corretto iscrivere le condotte nel reato di cui all’art. 424cod. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la responsabilità delLombardo.Ritiene il ricorrente che le conversazioni intercettate, lungi dall’avere un contenutoinequivoco, si prestino ad interpretazioni alternative rispetto a quella sposata dalprovvedimento impugnato.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art.99 cod. pen.A [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata, infatti, riconosciuta la recidiva in maniera automatica, senzaalcuna motivazione a sostegno.2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in punto alla omessa concessionedelle attenuanti generiche.La Corte non si sarebbe confrontata con gli elementi in favore dell’imputato quali il ruolosubordinato, l’assenza di motivi abbietti o futili e la condotta processuale non ostruzionistica.2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 27 Cost.La Corte nella determinazione del trattamento sanzionatorio non avrebbe tenuto contodel principio di proporzionalità rapportato anche alla finalità rieducativa della medesima.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso tramite il difensore di fiduciadeducendo due motivi di doglianza.3.1 Con il primo motivo deduce vizio di travisamento della prova e vizio di motivazionecon riferimento al reato di tentata estorsione.Il ricorrente ritiene che non vi sia la prova che l’intento di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque,di [OSCURATO:PERSONA], fosse quello di costringere la sorella a cedere le proprie quote societarie; sia lapersona offesa sia lo stesso giudice di primo grado ritenevano che l’intento di Orlandoquasi totalità delle quote della società.Il provvedimento impugnato non avrebbe offerto una motivazione, se non meramenteapparente, circa la finalità estorsiva degli attentati incendiari.Un ulteriore dato che, a parere del ricorrente, concorreva ad escludere la finalitàestorsiva era il fatto che dal 2020 i fratelli non avessero più contatti, come confermato dallapersona offesa nel corso della escussione dibattimentale davanti al Tribunale di TerminiImerese, nel procedimento contro il fratello [OSCURATO:PERSONA].3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio dimotivazione.Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivatoné circa la misura della pena base, di molto superiore al minimo edittale, né circa l’entitàdegli aumenti per la continuazione.4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità deiricorsi ; i difensori hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i ricorsi sono infondati.E’ necessario premettere che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione,ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami aquest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con laconseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo ununico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01),Nel concreto non si può non sottolineare che i motivi di ricorso sono versati nel merito ein gran parte rivalutativi ed aspecifici, non confrontandosi con le motivazioni delprovvedimento impugnato rese in risposta ad analoghi motivi di gravame.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).2.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Entrambe le sentenze di merito affrontano ex professo la questione della qualificazionegiuridica degli abbruciamenti e convergono nel ritenerli incendi in applicazione delle costantimassime di questa Corte in materia.Dato che l'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 cod. pen. è il dolo generico,nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specificafinalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali daassumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile la detta norma, enon l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzionedell'agente, e che tale distinzione è applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella qualeoccorre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontàdell'agente (così Sez.1, n. 217 del 15/01/1997, Rottino, Rv. 207250-01).Integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito daincendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità siassocia la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere ledimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non siverifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento,nella proiezione della volontà dell'agente. (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Tagliamento,Rv. 281720 - 01)Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distingueretra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuocodivampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino conpotenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato dipersone. (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Leonetti, Rv. 282701 - 01)La sentenza di primo grado ritiene configurabile il delitto di incendio stante lecaratteristiche oggettive dell’abbruciamento appiccato il 21 febbraio all’interno del cantiere,con fiamme che avevano danneggiato cinque imbarcazioni e che sono state domate solodopo alcune ore a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco.Circa, poi, la configurabilità del meno grave delitto di cui all’art. 424 cod. pen., lasentenza di primo grado fa riferimento al contenuto delle intercettazioni da cui si ricavasenza ombra di dubbio alcuno che la volontà degli imputati non era quella di danneggiare,bensì di provocare un incendio incontrollato e di vaste dimensioni all’interno del Cantierenautico.Analoghe, condivisibili considerazioni sono sviluppate sul punto anche dalla sentenzaimpugnata che fa riferimento alle caratteristiche di ampiezza e diffusività dell’abbruciamentoe alle intenzioni palesate dagli imputati, certamente non nel senso di danneggiare, bensì difar divampare un fuoco incontrollato all’interno del cantiere.Questo sia con riferimento all’episodio del delitto consumato in data 21 febbraio 2023,sia con riferimento al delitto tentato commesso il 24 aprile successivo.In questo secondo caso il fuoco era potenzialmente idoneo a divampare incontrollatoponendo in pericolo l’incolumità altrui, ma poi venne domato.2.2 Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Il ricorrente propone un differente interpretazione delle conversazioni intercettate eposte a base della declaratoria di penale responsabilità dell’imputato.Si tratta all’evidenza di un motivo inammissibile poiché, secondo un costanteinsegnamento di questa Corte che qui si intende ribadire, l'indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudicedi merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alleacquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).A fronte di una ammissione di responsabilità rispetto ad entrambi gli episodi,proveniente dalla viva voce dell’imputato e captata nella conversazione in data 26 aprile2023 prog. 509, citata in entrambe le sentenze di merito e partitamente riportata dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si limita ad affermare,apoditticamente e in senso contrario a quello che emerge dalla lettura della trascrizione, lasussistenza di profili di equivocità non riscontrabili.2.3 Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha ampiamente motivato la decisione di ritenere sussistente larecidiva, in ragione di diciassette precedenti e di una condanna divenuta irrevocabile nelquinquennio dai fatti in incendio.Ancora una volta a tali dati di fatto il ricorrente contrappone una doglianza del tuttogenerica.2.4 Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato.La Corte esplicita le ragioni fondanti la mancata concessione delle attenuantigeneriche, rilevando come il difensore non avesse indicato alcun elemento concreto asostegno della richiesta e come, per contro, militassero in senso contrario la condottaprocessale del [OSCURATO:PERSONA] e la sua spiccata propensione criminosa.Né il ricorrente ha riempito tale lacuna, non fornendo alcuna ragione dalla qualededurre la sussistenza del dedotto vizio di motivazione.2.5 Il quinto motivo è manifestamente infondato.La dosimetria sanzionatoria è stata giustificata ampiamente dai giudici di merito,facendo riferimento alle modalità dei fatti, costituiti da una pluralità di condotte illecite dinotevole gravità, alla intensità del dolo, oltre che al tentativo di sviare le indagini.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1 Il primo motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l’impugnato provvedimento ha datoampio conto delle ragioni su cui ha fondato la declaratoria di responsabilità dell’imputatoanche per il reato di estorsione.Pertanto, il relativo motivo di ricorso è aspecifico, meramente ripropositivo dellemedesime censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza alcun elemento dinovità tale da fare ritenere che vi sia stato un confronto con le medesime.La Corte ha già affrontato la questione dell’asserito intento meramente punitivo e/o divendetta che avrebbe connotato le azioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché il rilievo circa ilfatto che i due fratelli non avessero contatti diretti da anni.L’intento estorsivo, volto, cioè a costringere la persona offesa a fare rientrare il fratellonell’attività emerge, come sottolineato a pag. 19 della sentenza della Corte, da un passaggionelle conversazioni intercettate, in cui [OSCURATO:PERSONA] dice al nipote [OSCURATO:PERSONA] che il fatto che la sorellavoglia comprare un’altra gru è positivo, così egli troverà quella nuova quando rientrerà nelladisponibilità del cantiere.Come ritenuto dalla Corte territoriale tale affermazione fornisce una chiave di letturachiara ed inequivocabile circa la finalità della pluralità degli atti minatori, dei danneggiamentie degli incendi : certamente non si tratta di fare valere un proprio diritto, ma nemmeno di unamera finalità punitiva, poiché l’intento, come reso palese dallo stesso soggetto agente, èquello, attraverso gli atti di intimidazione, di rientrare nell’attività del cantiere nautico, da cuiera stato in precedenza estromesso.Le argomentazioni difensive sono state tutte superate con motivazione assolutamenteconvincente e logica cha ha dato ragione e conto di tutte le critiche mosse già con l’atto diappello.3.2 Il secondo motivo è parimenti infondato.La Corte, proprio perché ha rivalutato la dosimetria sanzionatoria, ha ridotto la penainflitta all’imputato, incidendo sull’aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo 3),ma confermando, con le motivazioni elencate a pag. 20, la misura della pena base e laragione della mancata concessione delle attenuanti generiche già esplicitata dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].4. Per le ragioni sopra evidenziate entrambi i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenticondannati al pagamento delle spese processuali.Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 12 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris