CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01J9RHY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata alla rescissione del giudicato formatosi per effetto della sentenza della stessa Corte d'appello emessa il 6/12/2017, divenuta irrevocabile il 18/9/2018. La Corte territoriale ha premesso che il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 29/2/2010 alla pena di anni nove di reclusione ed C 40.000,00 di multa per il reato previsto dall'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e che l'appello era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 9/2/2012, divenuta irrevocabile il 21/4/2012; che, in data 4/5/2016, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la non esecutività della sentenza per un vizio nella notifica dell'estratto contumaciale, che conseguentemente era stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art.161 cod.proc.pen.; che era stato quindi proposto ricorso per cassazione e che la Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sa nzionatorio, dichiarando irrevocabile la sentenza in punto di responsabilità; che, in sede di rinvio, la citazione non era stata notificata al difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) bensì al precedente difensore d'ufficio (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), mentre all'imputato la notifica era avvenuta presso quest'ultimo; che il 6/12/2017 la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed C 20.000,00 di multa, con pronuncia divenuta definitiva il 18/9/2018; che l'istanza di rescissione era stata presentata dalla difesa il 5/12/2022 e che dagli atti trasmessi risultava che il Bakhri era stato destinatario di un ordine di esecuzione in relazione al 0 quale era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] un mandato di arresto europeo per l'esecuzione della suddetta sentenza; che il 21/10/2022 il ricorrente era stato tratto in arresto e che il 10/11/2022 gli era stato consegnato l'ordine di esecuzione. La Corte ha quindi ritenuto l'istanza inammissibile in quanto proposta tardivamente nonché fuori dai casi previsti dalla legge; ha rilevato che il dies a quo per la presentazione dell'istanza dove(35a ritenersi decorrente dal momento in cui il ricorrente era stato tratto in arresto, in esecuzione di un mandato in cui erano indicati gli estremi della sentenza divenuta irrevocabile essendo in questo momento individuabile la «conoscenza del procedimento» prevista dall'art.629-bis cod.proc.pen. nel testo applicabile ratione temporis ed essendo non richiamabile nel caso di specie l'art.175, comma 2-bis, cod.proc.pen., relativo alla richiesta di restituzione nel termine nei confronti del detenuto all'estero estradato in favore dell'autorità nazionale, con termine decorrente dalla dara di consegna allo Stato richiedente; ha quindi ritenuto che il termine decorresse non dal momento della notifica dell'ordine di esecuzione bensì da quello di notifica del mandato di arresto europeo e quindi da quello del momento dell'arresto avvenuto in Spagna il 21/10/2022, con la conseguenza che l'istanza - presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - doveva ritenersi tardiva. La Corte ha altresì rilevato che la richiesta era stata presentata al di fuori dei casi previsti dalla legge in quanto l'accesso al rimedio rescissorio doveva ritenersi ammissibile nei soli casi in cui l'imputato fosse stato illegittimamente processato in assenza per tutta la durata del processo; ha rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente era rimasto inconsapevolmente assente nel solo corso del giudizio di rinvio; conseguendone che lo stesso avrebbe potuto invocare la relativa ignoranza del procedimento eccependo la nullità in corso di giudizio ovvero con ricorso presso la Corte di Cassazione ovvero, ancora, con istanza di restituzione nel termine per impugnare. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 629-bis cod.proc.pen. e agli artt. 6 e 18 della I. 69/2005, in merito alla ritenuta tardività dell'istanza di rescissione del giudicato, proponendo in subordine eccezione di incostituzionalità dello stesso art. 629-bis cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. Ha osservato che - sebbene in tema di rescissione del giudicato non sia riprodotta la disposizione dettata dall'art.175, comma 2-bis cod.proc.pen. - doveva ritenersi oggettivo lo stato di difficoltà che si trova ad affrontare il condannato con sentenza italiana all'esito della notifica del mandato di arresto europeo; ha quindi dedotto che l'interpretazione sistematica della normativa rilevante, ossia quella in materia di assenza letta alla luce di quanto disposto in tema di mandato di arresto europeo, imponesse di ritenere che - ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di rescissione del giudicato - non fosse sufficiente la mera notifica del M.A.E. contenente gli estremi del procedimento ma che fosse necessaria anche l'informazione del diritto a ottenere un nuovo processo in caso di condanna pronunciata in absentia, conseguendone che la Corte d'appello non avrebbe dovuto fermarsi alla semplice constatazione della mera notifica del M.A.E. contenente l'indicazione del procedimento e della sentenza di condanna ma avrebbe dovuto verificare che il M.A.E. contenesse le informazioni previste dall'art.6, comma 1-bis, della I. n.69/2005; concludendone che, avendo omesso tale accertamento, la Corte d'appello, aveva emesso una decisione frutto di erronea applicazione del combintty'cléíli artt. 629-bis cod.proc.pen e 6 e 18, 1.69/2005; in subordine, qualora fosse stata ritenuta sufficiente la sola notifica del M.A.E. non accompagnata dagli avvisi summenzionati, chiedeva di rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché valutasse la legittimità dell'art.629-bis, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che, per il condannato arrestato all'estero in forza di M.A.E., il termine per proporre la rescissione del giudicato decorra dalla notifica dello stesso M.A.E. accompagnato dall'avviso previsto dall'art.6, comma 1-bis, 1.69/2005. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art.606, comma :1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'istanza in quanto avanzata fuori dei casi previsti dalla legge; ha dedotto che il condannato non si sarebbe trovato nella disponibilità di altro mezzo per ottenere il venire meno del titolo se non quello della rescissione del giudicato anche poiché lo stesso non era stato dichiarato legittimamente assente in dtuna pregressa fase processuale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con la prima ratio decidendi posta alla base della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, la Corte territoriale ne ha rilevata la tardività in riferimento al termine previsto dall'art.629-bis, comma 2, cod.proc.pen., il quale - nel testo vigente ratione temporis (e applicabile in caso di dichiarazione di assenza pronunciata anteriormente al 1° novembre 2022, data di entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art.89, comma 1) - stabiliva che il termine per la presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato fosse quello di trenta giorni «dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento».3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va quindi rilevato che - per effetto del chiaro riferimento al momento dell'avvenuta conoscenza del "procedimento" anziché della sentenza - la disposizione applicabile indicava che il termine iniziava inequivocabilmente a decorrere pur quando l'interessato non avesse avuto una compiuta conoscenza del provvedimento da rescindere. Ciò in quanto il presupposto da dimostrare onde ottenere la rescissione del giudicato si concretizzava nell'incolpevole mancata conoscenza "della celebrazione del processo", e dunque del fatto che un processo, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, si fosse tenuto. Mentre non occorreva, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione, che il condannato avesse avuto conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, perché la legge ciò non richiedeva; se così si opinasse, del resto, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva. Restando comunque ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 175 cod. proc. pen. (in termini, Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994 - (I1); a propria volta, la scelta di ancorare la decorrenza del termine alla mera conoscenza del procedimento non può ritenersi lesiva dei diritti del condannato, dovendo il medesimo, se agisce per la rescissione del giudicato, soltanto prospettare di non avere avuto, non per sua colpa, conoscenza del procedimento; e questo non significa, in linea di principio, che debba avere conoscenza completa del contenuto degli atti del processo e della sentenza conclusiva (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925). Ne consegue che correttamente la Corte territoriale, a fronte di una notifica del M.A.E. avvenuta il 21/10/2022, ha ritenuto tardiva l'istanza di rescissione del giudicato presentata il 5/12/2022. Deve altresì ritenersi non conferente il richiamo operato dal ricorrente al contenuto necessario del M.A.E., come previsto per effetto dell'introduzione, all'interno dell'art.6 della 1.69/2005 - e in relazione all'art.3, comma 1, lett.a), d.lgs. 2/2/2021, n.10 - del comma 1-bis, il quale ha ampliato i contenuti informativi dello stesso M.A.E., prevedendo come necessario contenuto una delle quattro indicazioni previste nelle lett.a), b), c), e d), in caso di processo celebrato in absentia nello Stato richiedente; disposizione che, a propria volta, si raccorda con quella contenuta nell'art.18-ter della stessa I. 69/2005 (introdotto dall'art.16, comma 1, d.lgs. n.10/2021), il quale prevede che la Corte d'appello possa rifiutare la consegna se il mandato d'arresto non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni previste dall'art.6, comma 1-bis; nonché con quella contenuta nell'art.30 - come pure sostituito, da ultimo, dall'art.24 del d.lgs. n.10/2021 - il quale, nell'ambito della procedura attiva di consegna, prevede che il mandato d'arresto europeo debba contenere tutte le indicazioni contenute nell'allegato annesso alla decisione quadro, come modificato dall'art.2, par.3 della decisione quadro 2009/299/GAI. Deve difatti escludersi che le predette disposizioni, inerenti al contenuto minimo necessario del M.A.E. sia nella procedura attiva e sia in quella passiva, siano idonee ad assumere effetti sulla decorrenza del termine processuale previsto per la presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato e che, sulla base dei predetti principi, deve intendersi legata al mero dato - sempre nel testo applicabile ratione temporis - della conoscenza della pronuncia della sentenza; difatti, le citate disposizioni contenute nella I. n.69/2005 sono dettate in via strumentale rispetto al solo obbligo di procedere alla consegna del condannato (come reso evidente dal tenore testuale dell'art.18-ter, che consente alla Corte d'appello di rifiutare la consegna medesima in caso di informazioni incomplete e che stabiliscono altresì il diritto della persona di cui è domandata la consegna di chiedere la trasmissione di copia della sentenza) e non interferiscono con la materia del diritto alla proposizione delle impugnazioni straordinarie avverso la sentenza pronunciata dallo Stato che ha richiesto la consegna. Per l'effetto delle predette considerazioni, deve quindi ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in quanto basata su un'interpretazione non corretta dei rapporti tra la procedura (attiva e passiva) di consegna e le modalità di proposizione dell'impugnazione straordinaria in questione. 4. L'inammissibilità del primo motivo di ricorso determina il logico assorbimento dell'esame del motivo inerente/a ulteriore ratio decidendi adottata dalla Corte distrettuale a fondamento della pronuncia li) impugnata. .5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il