CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 18516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della medesima città che, con sentenza del 21/11/2023, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n 159 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni sei di reclusione ed euro 7.650,00 di multa. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del trattamento sanzionatorio indicato e, in particolare, della mancata esclusione della recidiva. 3. Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025