Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 17620/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6553-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.6553/2023 Cron.

Rep.

Ud.26/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 238/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], adito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con sentenza n. 238 del 20 dicembre 2022 ha riformato la pronuncia del Tribunale Regionale di Venezia che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] ed aveva accertato il diritto della società alla esenzione «dal pagamento di qualsiasi canone o tariffa per la derivazione d’acqua dalle sorgenti n. 20, 21, 22, 23, 24, 27 sulla p.f. 203/2 C.C.

Lana e dalla sorgente n. 31 sulla p.f. 203/3 C.C.

Lana a scopo imbottigliamento di acqua minerale oggetto della concessione D/ 6379», dichiarando di conseguenza non dovuta la somma di euro 30.884,80,che la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto con comunicazione del 14 giugno 2018 dell’[OSCURATO:PERSONA].

2. La società aveva agito in giudizio premettendo di essere titolare di concessione che la esonerava dal pagamento di qualsivoglia canone o corrispettivo fino alla scadenza della concessione medesima, fissata nell’anno 2038.

La gratuità traeva origine dalla legge regionale n. 22 del 26 luglio 1954, che aveva autorizzato la partecipazione della Regione «alla costituzione di una società per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali ed eventualmente mediante forniture agli esercizi alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano» e delle zone limitrofe e,all’art. 2, aveva previsto che la Regione avrebbe conferito alla società il diritto di concessione, il cui valore sarebbe stato stimato ai fini della determinazione della quota azionaria spettante all’ente conferente.

Successivamente, sulla base dell’art. 12 del d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115 ( recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), la quota di partecipazione era stata trasferita alla [OSCURATO:PERSONA] la quale, all’esito di una precedente vicenda contenziosa conclusasi con atto di transazione approvato dalla Giunta con deliberazione del 15 novembre 2001,aveva rilasciato la concessione con decreto n. 304 del 16 ottobre 2007 che prevedeva, appunto, all’art. 6, l’esenzione dal pagamento del canone.

3. La legge provinciale n. 12 del 7 agosto 2017 aveva, però, modificato il testo dell’art. 13 della legge provinciale n. 7 del 30 settembre 2005 vigente al momento del rilascio della concessione e, nel rimettere alla [OSCURATO:PERSONA] le «modalità di misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare delle tariffe dell’acqua», aveva specificato che occorreva a tal fine tenere conto, non della sola portata d’acqua autorizzata, ma anche della quantità effettivamente derivata ed imbottigliata. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, con deliberazione n. 1343 del 15 dicembre 2017, aveva previsto una «componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo» e sulla base di detta deliberazione,con nota del 14 giugno 2018, impugnatain questa sede, quest’ultima componente era stata richiesta dal competente ufficio provinciale alla società, sul presupposto che l’esenzione dal pagamento, ribadita nell’atto concessorio , restasse circoscritta al canone in senso proprio e non si estendesse alla componente in parola.

4. Il Tribunale regionale con la pronuncia poi appellata, pur disattendendo la tesi della società secondo cui la nuova normativa non poteva essere applicata alle concessioni già in corso perché ciò avrebbe comportato una lesione dell’affidamento della parte privata, aveva ritenuto che la gratuità prevista dal titolo concessorio si riferisse ad ogni obbligazione pecuniaria derivante dalla concessione medesima, perché l’utilità derivante da quest’ultima era stata apprezzata ai fini della determinazione della quota spettante all’ente, con la conseguenza che, come evidenziato nello stesso titolo, l’imposizione del canone avrebbe comportato «la modifica del capitale sociale con una corrispondente diminuzione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nelle società successorie».

5. Il TSAP non ha condiviso dette conclusioni ed ha ritenuto fondato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano rilevando, in sintesi, che la componente tariffaria prevista dalla legge provinciale, sopravvenuta al rilascio del titolo, assolve ad una funzione diversa rispetto a quella propria del canone, perché non è correlata allo sfruttamento di un uso particolare del bene a beneficio del concedente ed è finalizzata alla tutela dell’ambiente, che rappresenta un valore costituzionalmente garantito nel nostro ordinamento, rilevante anche a prescindere dal recepimento delle direttive comunitarie.

Ha escluso, quindi, che la sua imposizione fosse idonea a modificare il regime di sinallagmaticità originariamente pattuito.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano.

7. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 200 R. d. n. 1775 del 1933 e dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., 111 Cost e 6 CEDU ed eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.

Addebita al Tribunale Superiore di avere fondato la decisione su argomentazioni astratte e prive di rilevanza nella fattispecie, nella quale occorreva stabilire se la componente tariffaria rientrasse o meno nel canone concessorio e se la sua imposizione fosse consentita in ragione della gratuità prevista nel titolo, rilasciato, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. del 1954, quando già era stata adottata la direttiva 2000/60/CE.

2. La seconda critica, egualmente ricondotta al vizio di cui al combinato disposto dell’art. 200 del R.d. n. 1775 del 1933 e del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 della Legge regionale n. 22 del 26 luglio 1954 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto l’acquisizione di una partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. conferendo nella società la concessione mineraria denominata “Merano” e dei connessi e conseguenti decreti attuativi».

Osserva la società ricorrente che il giudice d’appello ha violato la disciplina legislativa speciale, con la quale è stata concessa l’esenzione da qualsiasi onere economico inerente alla concessione.

Ribadisce che la legge regionale n. 22 del 1954 aveva trasferito il diritto di concessione alla società ed in cambio aveva attribuito alla Regione (alla quale era poi subentrata la [OSCURATO:PERSONA]) una partecipazione societaria, sicché il Tribunale avrebbe dovuto decidere la controversia tenendo conto del rapporto fra le due fonti regolatrici ed applicando il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non può prevalere su quella anteriore,se speciale.

Aggiunge che la componente tariffaria determinata per l’anno 2018 era di importo di gran lunga superiore a quello previsto a titolo di canone sicché risultava evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva totalmente frustrato l’intento del legislatore regionale di trasferire al concessionario tutte le attività economiche che si potevano trarre dal bene dato in concessione.

3. Il terzo motivo denuncia,sotto altro profilo, la violazione della legge regionale n. 22 del 1954 alla quale affianca la «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia contrattuale e, in particolare, degli artt. 1372 cod. civ.».

Ribadisce che la legge regionale e degli atti adottati in attuazione della stessa avevano previsto l’esenzione dal pagamento del canone e, pertanto, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, occorreva stabilire se la componente tariffaria fosse parte integrante del canone concessorio e, in quanto tale, non dovuta.

Aggiunge che il Tribunale Superiore non ha tenuto in alcun conto la genesi e lo svolgimento del rapporto fra la società e la Regione, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] era subentrata, perché se lo avesse fatto sarebbe giunta alla conclusione che erano stati alterati gli equilibri previsti dalla legge regionale che, a titolo di corrispettivo del mancato pagamento del canone,aveva riconosciuto all’ente territoriale la quota di partecipazione alla società.

Rileva ancora che la disciplina innovativa, priva di razionalità, aveva frustrato in maniera determinante il legittimo affidamento riposto dalla società sul regime delle reciproche obbligazioni come previsto dalla legge regionale e dal titolo concessorio.

4. Infine con il quarto mezzo la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge provinciale n. 7 del 30 settembre 2005 e della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1343 del 5 dicembre 2017 e ribadisce concetti già sviluppati nei precedenti motivi, insistendo sull’assimilazione della componente aggiuntiva al canone concessorio e sulla conseguente violazione del principio di gratuità.

5. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, è infondato per l’assorbente ragione che il preteso vizio motivazionale è prospettato, non già in relazione all’accertamento di merito compiuto dalTSAP, bensì con riferimento a questioni giuridiche (la valutazione della natura della componente tariffaria prevista dalla sopravvenuta legge provinciale e l’incidenza del principio di gratuità desumibile dalla l.r. n. 22 del 1954 e recepito nel titolo concessorio), in relazione alle quali ciò che rileva nel giudizio di cassazione è unicamente il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché rispetto alle questioni di diritto il giudice di legittimità è investito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, che può essere anche mancante, a condizione che il dispositivo sia comunque conforme a diritto (cfr. fra le tante Cass. 28 maggio 2019 n. 14476).

5.1. Occorre altresì aggiun gere che, secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., va esclusa ogni rilevanza della insufficienza motivazionale ed il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura solo in presenza di una «motivazione apparente», ossia allorquando la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice ( cfr. Cass.

S.U. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass.

S.U. 3 dicembre 2016 n. 22232 e in tema di impugnazione delle sentenze del TSAP Cass.

S.U. 8 giugno 2023 n. 16296; Cass S.U. 4 luglio 2023 n. 18843; Cass.

S.U. 6 luglio 2023 n. 19227).

Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è priva di contraddittorietà e, come evidenziato nello storico di lite, è chiara nel sottolineare la diversità di funzione ( e quindi di natura) fra canone di concessione e componente tariffaria edè altrettanto esplicita nell’escludere che nella fattispecie la società ricorrente potesse fondatamente invocare, da un lato, il principio dell’affidamento incolpevole, dall’altro la disciplina contenuta nell’atto concessorio, pur a fronte di una sopravve nuta modificazione del quadro normativo.

Si è dunque in presenza di una motivazione sintetica ma non mancante.

6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, e meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

6.1. E’ incontestato fra le parti,e di ciò dà atto anche la sentenza impugnata, che la concessione rilasciata in favore della società ricorrente si ricollega, quanto alla genesi, alla legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 22 del 26 luglio 1954, disciplinante la «Partecipazione della Regione alla costituzione della società per la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque radioattive di Merano», che aveva previsto, all’art. 2, il conferimento da parte della Regione in favore della costituenda società, del diritto di concessione «delle acque radioattive ed oligominerali sito in località denominata S. Vigilio i n t erritorio d ei Comuni d i Marlengo, Lana, Ultimo, Parcines, Cermes e Naturno e d elle [OSCURATO:PERSONA], in località Tirolo, Avelengo, Scena, dei Comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena, [OSCURATO:PERSONA] d i Bolzano ».

Il successivo art. 4 aveva rimesso all’accordo fra i partecipanti alla società la determinazione del valore di detto conferimento, alla luce del quale sarebbe stata determinata la partecipazione azionaria dell’ente territoriale.

Di questa genesi dà conto, nelle premesse, la concessione rilasciata sino a tutto l’anno 2038 in favore della [OSCURATO:SOCIETA], e sulla stessa si fonda la prevista esenzione dal pagamento del canone, espressamente stabilita dall’art. 6 della concessione medesima.

La questione controversa, sulla quale le parti dibattono ed in relazione alla quale a conclusioni opposte sono pervenuti il Tribunale Regionale ed il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], sta nello stabilire se detta gratuità, frutto delle previsioni della legge regionale ed espressamente riconosciuta nel titolo concessorio, consentisse o meno alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano di operare una differenziazione fra canone concessorio in senso stretto e quota tariffaria legata all’effettivo sfruttamento della risorsa idrica, quota, quest’ultima, richiesta alla società ricorrente sul presupposto che la stessa perseguisse la diversa finalità della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.

6.1. La soluzione da dare alla questione controversa non può prescindere dalla ricostruzione del quadro normativo, con specifico riferimento alle disposizioni delle leggi provinciali che, nel corso degli anni, hanno disciplinato le modalità di determinazione del canone dovuto per la concessione di acque minerali.

6.1.1. La legge provinciale n. 7 del 30 settembre 2005, adottata in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano in forza del potere attribuito dall'art. 8, n. 14, dello Statuto di autonomia ( che riserva alla competenza legislativa primaria della [OSCURATO:PERSONA] autonoma la materia «miniere, comprese le acque minerali e termali»), nella sua formulazione originaria prevedeva testualmente, all’art. 13, comma 5 : «Il decreto di concessione specifica la quantità d'acqua derivabile e determina il canone annuo in base alle portate medie annue concesse.

L'importo del canone annuo è così fissato: a) per le acque destinate all'imbottigliamento Euro 594,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di Euro 5.940,00….Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di euro ».

In questa prima fase, dunque, la misura del canone era stata fissata direttamente dal legislatore provinciale ed all’organo esecutivo era stato conferito solo un potere di adeguamento del canone medesimo alle variazioni del costo della vita.

6.1.2. Successivamente, per effetto dell’art. 7 della legge provinciale n. 12 del 7 agosto 2017, il comma 5 è stato modificato nei termini che seguono: Il decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni.

Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua e l'ammontare delle tariffe dell'acqua sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

A tal fine si considerano i seguenti parametri: a) per le acque minerali destinate all'imbottigliamento:

1. la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;

2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;

3. la quantità d'acqua imbottigliata a seconda che l'imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;

4. il tipo e il numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse….».

In questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1343 del 5 dicembre 2017 che nell’allegato A, ai fini della quantificazione della complessiva tariffa, dopo aver richiamatonella motivazione la direttiva 2000/60/CE, ha operato la distinzione,che viene in rilievo in causa, fra il canone in senso stretto e la componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse ed al consumo.

6.1.3. Il legislatore provinciale è nuovamente intervenuto a modificare l’art. 13 con l’art. 24 della L.P. n. 10 dell’11 luglio 2018 che ha sostituito il comma 5, nella parte che qui interessa, prevedendo che «Il decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni.

Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua e l'ammontare del canone di concessione idrica sono determinati dalla Giunta provincialee aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, in base alle variazioni del costodella vita secondo gli indici ISTAT», lasciando inalterati i parametri previsti dal testo previgente della norma.

6.1.4. Infine con l’art. 1 della L.P. 19 agosto 2021 n. 9 il comma 5 dell’art. 13 è stato integralmente riscritto ed il legislatore provinciale ha inser ito nella fonte normativa la medesima distinzione in precedenza operata dalla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1347 del 2017, prevedendo che «Il decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni.

Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua, l'ammontare del canone di concessione idrica nonché l'ammontare della componente tariffaria legata all'ambiente, alle risorse e al consumo sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

A tal fine si considerano i seguenti parametri: a) per l'imbottigliamento di acqua minerale:1) per il calcolo del canone di concessione idrica:

1.1. la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione; 2) per il calcolo della componente tariffaria legata all'ambiente, alle risorse e al consumo:

2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;

2.2. la quantità d'acqua imbottigliata a seconda che l'imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;

2.3. tipo e numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse».

7. Dalla comparazione fra i testi normativi succedutisi nel tempo emerge,dunque, che non è esatta l’affermazione che si legge a pag. 9 della sentenza impugnata, secondo cui la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1342/2017, nella parte in cui opera la distinzione fra canone idrico riferito alla concessione e componente tariffaria, sarebbe basata sull’analoga differenziazione operata dal legislatore provinciale.

In realtà, come aveva a suo tempo osservato il Tribunale Regionale, il testo all’epoca vigente dell’art. 13 della L.P. n. 7/2005, come modificato dalla L.P. n. 12/2017, non legittimava l’operata scissione fra canone in senso stretto e componente tariffaria né quella distinzione era contemplata dalla riscrittura, immediatamente successiva, effettuata dall’art. 24 della L.P. n. 10/2018.

Entrambi i testi normativi, infatti, si limitavano ad indicare i parametri in base ai quali la Giunta avrebbe dovuto determinare, in un caso, «l’ammontare delle tariffe dell’acqua» (L.P. n. 12/2017), nell’altro «l’ammontare del canone di concessione» (L.P. n. 10/2018), ossia un unico complessivo importo dovuto dal concessionario, alla cui quantificazione occorreva pervenire tenendo conto, non delle sole portate medie annue concesse ( come previsto dal testo originario del più volte citato art. 13), bensì anche dell’effettiva utilità tratta dal concessionario, espressa dalla quantità d’acqua effettivamente derivata, dal quantum imbottigliato, dal numero delle derivazioni, dalle modalità di imbottigliamento.

Le citate leggi provinciali, quindi, non avevano fatto altro che attuare il principio affermato dalla Corte Costituzionale quanto alle modalità di determinazione del canone di concessione di acque minerali, principio secondo cui il rispetto dei principi cardine di onerosità e di proporzionalità all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, rende legittima la scelta del legislatore di commisurare il canone medesimo anche alla quantità di acqua prelevata ed imbottigliata dal concessionario ( Corte Cost. 16 marzo 2001 n. 65; cfr. anchenei medesimi termini C.d.S. 27 marzo 2013 n. 1823).

Ne discende che, in relazione al periodo oggetto di causa, non si può predicare un’ontologica diversità fra canone di concessione in senso stretto e componente tariffaria aggiuntiva perché, nel contesto normativo vigente ratione temporis , quella che la deliberazione della Giunta provinciale aveva ritenuto di potere qualificare «componente tariffaria legata all’ambiente», in realtà altro non era se non attuazione dei parametri indicati dal legislatore provinciale ai fini della complessiva quantificazione «dell’ammontare» del corrispettivo da richiedere al concessionario.Ulteriore corollario di quanto si è fin qui detto è che le somme quantificate in relazione ai metri cubi di acqua derivata e imbottigliata, partecipando della natura propria del canone di concessione, non potevano essere richieste alla [OSCURATO:SOCIETA], attesa la pacifica gratuità dello sfruttamento concesso in attuazione della l.r. n. 22 del 1954.

8. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la dichiarazione di non debenza della somma di € 30.884,80 richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano con comunicazione del 14 giugno 2018.

9. La novità della questione giuridica, in relazione alla quale il Tribunale Regionale e quello Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] hanno espresso orientamenti difformi, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.

10. Non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6553-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.6553/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 238/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], adito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con sentenza n. 238 del 20 dicembre 2022 ha riformato la pronuncia del Tribunale Regionale di Venezia che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] ed aveva accertato il diritto della società alla esenzione «dal pagamento di qualsiasi canone o tariffa per la derivazione d’acqua dalle sorgenti n. 20, 21, 22, 23, 24, 27 sulla p.f. 203/2 C.C. Lana e dalla sorgente n. 31 sulla p.f. 203/3 C.C. Lana a scopo imbottigliamento di acqua minerale oggetto della concessione D/ 6379», dichiarando di conseguenza non dovuta la somma di euro 30.884,80,che la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto con comunicazione del 14 giugno 2018 dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2. La società aveva agito in giudizio premettendo di essere titolare di concessione che la esonerava dal pagamento di qualsivoglia canone o corrispettivo fino alla scadenza della concessione medesima, fissata nell’anno 2038. La gratuità traeva origine dalla legge regionale n. 22 del 26 luglio 1954, che aveva autorizzato la partecipazione della Regione «alla costituzione di una società per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali ed eventualmente mediante forniture agli esercizi alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano» e delle zone limitrofe e,all’art. 2, aveva previsto che la Regione avrebbe conferito alla società il diritto di concessione, il cui valore sarebbe stato stimato ai fini della determinazione della quota azionaria spettante all’ente conferente. Successivamente, sulla base dell’art. 12 del d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115 ( recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), la quota di partecipazione era stata trasferita alla [OSCURATO:PERSONA] la quale, all’esito di una precedente vicenda contenziosa conclusasi con atto di transazione approvato dalla Giunta con deliberazione del 15 novembre 2001,aveva rilasciato la concessione con decreto n. 304 del 16 ottobre 2007 che prevedeva, appunto, all’art. 6, l’esenzione dal pagamento del canone. 3. La legge provinciale n. 12 del 7 agosto 2017 aveva, però, modificato il testo dell’art. 13 della legge provinciale n. 7 del 30 settembre 2005 vigente al momento del rilascio della concessione e, nel rimettere alla [OSCURATO:PERSONA] le «modalità di misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare delle tariffe dell’acqua», aveva specificato che occorreva a tal fine tenere conto, non della sola portata d’acqua autorizzata, ma anche della quantità effettivamente derivata ed imbottigliata. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, con deliberazione n. 1343 del 15 dicembre 2017, aveva previsto una «componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo» e sulla base di detta deliberazione,con nota del 14 giugno 2018, impugnatain questa sede, quest’ultima componente era stata richiesta dal competente ufficio provinciale alla società, sul presupposto che l’esenzione dal pagamento, ribadita nell’atto concessorio , restasse circoscritta al canone in senso proprio e non si estendesse alla componente in parola. 4. Il Tribunale regionale con la pronuncia poi appellata, pur disattendendo la tesi della società secondo cui la nuova normativa non poteva essere applicata alle concessioni già in corso perché ciò avrebbe comportato una lesione dell’affidamento della parte privata, aveva ritenuto che la gratuità prevista dal titolo concessorio si riferisse ad ogni obbligazione pecuniaria derivante dalla concessione medesima, perché l’utilità derivante da quest’ultima era stata apprezzata ai fini della determinazione della quota spettante all’ente, con la conseguenza che, come evidenziato nello stesso titolo, l’imposizione del canone avrebbe comportato «la modifica del capitale sociale con una corrispondente diminuzione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nelle società successorie». 5. Il TSAP non ha condiviso dette conclusioni ed ha ritenuto fondato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano rilevando, in sintesi, che la componente tariffaria prevista dalla legge provinciale, sopravvenuta al rilascio del titolo, assolve ad una funzione diversa rispetto a quella propria del canone, perché non è correlata allo sfruttamento di un uso particolare del bene a beneficio del concedente ed è finalizzata alla tutela dell’ambiente, che rappresenta un valore costituzionalmente garantito nel nostro ordinamento, rilevante anche a prescindere dal recepimento delle direttive comunitarie. Ha escluso, quindi, che la sua imposizione fosse idonea a modificare il regime di sinallagmaticità originariamente pattuito. 6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano. 7. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 200 R. d. n. 1775 del 1933 e dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., 111 Cost e 6 CEDU ed eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. Addebita al Tribunale Superiore di avere fondato la decisione su argomentazioni astratte e prive di rilevanza nella fattispecie, nella quale occorreva stabilire se la componente tariffaria rientrasse o meno nel canone concessorio e se la sua imposizione fosse consentita in ragione della gratuità prevista nel titolo, rilasciato, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. del 1954, quando già era stata adottata la direttiva 2000/60/CE. 2. La seconda critica, egualmente ricondotta al vizio di cui al combinato disposto dell’art. 200 del R.d. n. 1775 del 1933 e del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 della Legge regionale n. 22 del 26 luglio 1954 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto l’acquisizione di una partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. conferendo nella società la concessione mineraria denominata “Merano” e dei connessi e conseguenti decreti attuativi». Osserva la società ricorrente che il giudice d’appello ha violato la disciplina legislativa speciale, con la quale è stata concessa l’esenzione da qualsiasi onere economico inerente alla concessione. Ribadisce che la legge regionale n. 22 del 1954 aveva trasferito il diritto di concessione alla società ed in cambio aveva attribuito alla Regione (alla quale era poi subentrata la [OSCURATO:PERSONA]) una partecipazione societaria, sicché il Tribunale avrebbe dovuto decidere la controversia tenendo conto del rapporto fra le due fonti regolatrici ed applicando il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non può prevalere su quella anteriore,se speciale. Aggiunge che la componente tariffaria determinata per l’anno 2018 era di importo di gran lunga superiore a quello previsto a titolo di canone sicché risultava evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva totalmente frustrato l’intento del legislatore regionale di trasferire al concessionario tutte le attività economiche che si potevano trarre dal bene dato in concessione. 3. Il terzo motivo denuncia,sotto altro profilo, la violazione della legge regionale n. 22 del 1954 alla quale affianca la «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia contrattuale e, in particolare, degli artt. 1372 cod. civ.». Ribadisce che la legge regionale e degli atti adottati in attuazione della stessa avevano previsto l’esenzione dal pagamento del canone e, pertanto, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, occorreva stabilire se la componente tariffaria fosse parte integrante del canone concessorio e, in quanto tale, non dovuta. Aggiunge che il Tribunale Superiore non ha tenuto in alcun conto la genesi e lo svolgimento del rapporto fra la società e la Regione, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] era subentrata, perché se lo avesse fatto sarebbe giunta alla conclusione che erano stati alterati gli equilibri previsti dalla legge regionale che, a titolo di corrispettivo del mancato pagamento del canone,aveva riconosciuto all’ente territoriale la quota di partecipazione alla società. Rileva ancora che la disciplina innovativa, priva di razionalità, aveva frustrato in maniera determinante il legittimo affidamento riposto dalla società sul regime delle reciproche obbligazioni come previsto dalla legge regionale e dal titolo concessorio. 4. Infine con il quarto mezzo la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge provinciale n. 7 del 30 settembre 2005 e della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1343 del 5 dicembre 2017 e ribadisce concetti già sviluppati nei precedenti motivi, insistendo sull’assimilazione della componente aggiuntiva al canone concessorio e sulla conseguente violazione del principio di gratuità. 5. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, è infondato per l’assorbente ragione che il preteso vizio motivazionale è prospettato, non già in relazione all’accertamento di merito compiuto dalTSAP, bensì con riferimento a questioni giuridiche (la valutazione della natura della componente tariffaria prevista dalla sopravvenuta legge provinciale e l’incidenza del principio di gratuità desumibile dalla l.r. n. 22 del 1954 e recepito nel titolo concessorio), in relazione alle quali ciò che rileva nel giudizio di cassazione è unicamente il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché rispetto alle questioni di diritto il giudice di legittimità è investito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, che può essere anche mancante, a condizione che il dispositivo sia comunque conforme a diritto (cfr. fra le tante Cass. 28 maggio 2019 n. 14476). 5.1. Occorre altresì aggiun gere che, secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., va esclusa ogni rilevanza della insufficienza motivazionale ed il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura solo in presenza di una «motivazione apparente», ossia allorquando la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice ( cfr. Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. S.U. 3 dicembre 2016 n. 22232 e in tema di impugnazione delle sentenze del TSAP Cass. S.U. 8 giugno 2023 n. 16296; Cass S.U. 4 luglio 2023 n. 18843; Cass. S.U. 6 luglio 2023 n. 19227). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è priva di contraddittorietà e, come evidenziato nello storico di lite, è chiara nel sottolineare la diversità di funzione ( e quindi di natura) fra canone di concessione e componente tariffaria edè altrettanto esplicita nell’escludere che nella fattispecie la società ricorrente potesse fondatamente invocare, da un lato, il principio dell’affidamento incolpevole, dall’altro la disciplina contenuta nell’atto concessorio, pur a fronte di una sopravve nuta modificazione del quadro normativo. Si è dunque in presenza di una motivazione sintetica ma non mancante. 6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, e meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati. 6.1. E’ incontestato fra le parti,e di ciò dà atto anche la sentenza impugnata, che la concessione rilasciata in favore della società ricorrente si ricollega, quanto alla genesi, alla legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 22 del 26 luglio 1954, disciplinante la «Partecipazione della Regione alla costituzione della società per la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque radioattive di Merano», che aveva previsto, all’art. 2, il conferimento da parte della Regione in favore della costituenda società, del diritto di concessione «delle acque radioattive ed oligominerali sito in località denominata S. Vigilio i n t erritorio d ei Comuni d i Marlengo, Lana, Ultimo, Parcines, Cermes e Naturno e d elle [OSCURATO:PERSONA], in località Tirolo, Avelengo, Scena, dei Comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena, [OSCURATO:PERSONA] d i Bolzano ». Il successivo art. 4 aveva rimesso all’accordo fra i partecipanti alla società la determinazione del valore di detto conferimento, alla luce del quale sarebbe stata determinata la partecipazione azionaria dell’ente territoriale. Di questa genesi dà conto, nelle premesse, la concessione rilasciata sino a tutto l’anno 2038 in favore della [OSCURATO:SOCIETA], e sulla stessa si fonda la prevista esenzione dal pagamento del canone, espressamente stabilita dall’art. 6 della concessione medesima. La questione controversa, sulla quale le parti dibattono ed in relazione alla quale a conclusioni opposte sono pervenuti il Tribunale Regionale ed il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], sta nello stabilire se detta gratuità, frutto delle previsioni della legge regionale ed espressamente riconosciuta nel titolo concessorio, consentisse o meno alla [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano di operare una differenziazione fra canone concessorio in senso stretto e quota tariffaria legata all’effettivo sfruttamento della risorsa idrica, quota, quest’ultima, richiesta alla società ricorrente sul presupposto che la stessa perseguisse la diversa finalità della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. 6.1. La soluzione da dare alla questione controversa non può prescindere dalla ricostruzione del quadro normativo, con specifico riferimento alle disposizioni delle leggi provinciali che, nel corso degli anni, hanno disciplinato le modalità di determinazione del canone dovuto per la concessione di acque minerali. 6.1.1. La legge provinciale n. 7 del 30 settembre 2005, adottata in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano in forza del potere attribuito dall'art. 8, n. 14, dello Statuto di autonomia ( che riserva alla competenza legislativa primaria della [OSCURATO:PERSONA] autonoma la materia «miniere, comprese le acque minerali e termali»), nella sua formulazione originaria prevedeva testualmente, all’art. 13, comma 5 : «Il decreto di concessione specifica la quantità d'acqua derivabile e determina il canone annuo in base alle portate medie annue concesse. L'importo del canone annuo è così fissato: a) per le acque destinate all'imbottigliamento Euro 594,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di Euro 5.940,00….Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di euro ». In questa prima fase, dunque, la misura del canone era stata fissata direttamente dal legislatore provinciale ed all’organo esecutivo era stato conferito solo un potere di adeguamento del canone medesimo alle variazioni del costo della vita. 6.1.2. Successivamente, per effetto dell’art. 7 della legge provinciale n. 12 del 7 agosto 2017, il comma 5 è stato modificato nei termini che seguono: Il decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua e l'ammontare delle tariffe dell'acqua sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri: a) per le acque minerali destinate all'imbottigliamento: 1. la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione; 2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente; 3. la quantità d'acqua imbottigliata a seconda che l'imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere; 4. il tipo e il numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse….». In questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1343 del 5 dicembre 2017 che nell’allegato A, ai fini della quantificazione della complessiva tariffa, dopo aver richiamatonella motivazione la direttiva 2000/60/CE, ha operato la distinzione,che viene in rilievo in causa, fra il canone in senso stretto e la componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse ed al consumo. 6.1.3. Il legislatore provinciale è nuovamente intervenuto a modificare l’art. 13 con l’art. 24 della L.P. n. 10 dell’11 luglio 2018 che ha sostituito il comma 5, nella parte che qui interessa, prevedendo che «Il decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua e l'ammontare del canone di concessione idrica sono determinati dalla Giunta provincialee aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, in base alle variazioni del costodella vita secondo gli indici ISTAT», lasciando inalterati i parametri previsti dal testo previgente della norma. 6.1.4. Infine con l’art. 1 della L.P. 19 agosto 2021 n. 9 il comma 5 dell’art. 13 è stato integralmente riscritto ed il legislatore provinciale ha inser ito nella fonte normativa la medesima distinzione in precedenza operata dalla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1347 del 2017, prevedendo che «Il decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua, l'ammontare del canone di concessione idrica nonché l'ammontare della componente tariffaria legata all'ambiente, alle risorse e al consumo sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri: a) per l'imbottigliamento di acqua minerale:1) per il calcolo del canone di concessione idrica: 1.1. la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione; 2) per il calcolo della componente tariffaria legata all'ambiente, alle risorse e al consumo: 2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente; 2.2. la quantità d'acqua imbottigliata a seconda che l'imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere; 2.3. tipo e numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse». 7. Dalla comparazione fra i testi normativi succedutisi nel tempo emerge,dunque, che non è esatta l’affermazione che si legge a pag. 9 della sentenza impugnata, secondo cui la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1342/2017, nella parte in cui opera la distinzione fra canone idrico riferito alla concessione e componente tariffaria, sarebbe basata sull’analoga differenziazione operata dal legislatore provinciale. In realtà, come aveva a suo tempo osservato il Tribunale Regionale, il testo all’epoca vigente dell’art. 13 della L.P. n. 7/2005, come modificato dalla L.P. n. 12/2017, non legittimava l’operata scissione fra canone in senso stretto e componente tariffaria né quella distinzione era contemplata dalla riscrittura, immediatamente successiva, effettuata dall’art. 24 della L.P. n. 10/2018. Entrambi i testi normativi, infatti, si limitavano ad indicare i parametri in base ai quali la Giunta avrebbe dovuto determinare, in un caso, «l’ammontare delle tariffe dell’acqua» (L.P. n. 12/2017), nell’altro «l’ammontare del canone di concessione» (L.P. n. 10/2018), ossia un unico complessivo importo dovuto dal concessionario, alla cui quantificazione occorreva pervenire tenendo conto, non delle sole portate medie annue concesse ( come previsto dal testo originario del più volte citato art. 13), bensì anche dell’effettiva utilità tratta dal concessionario, espressa dalla quantità d’acqua effettivamente derivata, dal quantum imbottigliato, dal numero delle derivazioni, dalle modalità di imbottigliamento. Le citate leggi provinciali, quindi, non avevano fatto altro che attuare il principio affermato dalla Corte Costituzionale quanto alle modalità di determinazione del canone di concessione di acque minerali, principio secondo cui il rispetto dei principi cardine di onerosità e di proporzionalità all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, rende legittima la scelta del legislatore di commisurare il canone medesimo anche alla quantità di acqua prelevata ed imbottigliata dal concessionario ( Corte Cost. 16 marzo 2001 n. 65; cfr. anchenei medesimi termini C.d.S. 27 marzo 2013 n. 1823). Ne discende che, in relazione al periodo oggetto di causa, non si può predicare un’ontologica diversità fra canone di concessione in senso stretto e componente tariffaria aggiuntiva perché, nel contesto normativo vigente ratione temporis , quella che la deliberazione della Giunta provinciale aveva ritenuto di potere qualificare «componente tariffaria legata all’ambiente», in realtà altro non era se non attuazione dei parametri indicati dal legislatore provinciale ai fini della complessiva quantificazione «dell’ammontare» del corrispettivo da richiedere al concessionario.Ulteriore corollario di quanto si è fin qui detto è che le somme quantificate in relazione ai metri cubi di acqua derivata e imbottigliata, partecipando della natura propria del canone di concessione, non potevano essere richieste alla [OSCURATO:SOCIETA], attesa la pacifica gratuità dello sfruttamento concesso in attuazione della l.r. n. 22 del 1954. 8. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la dichiarazione di non debenza della somma di € 30.884,80 richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano con comunicazione del 14 giugno 2018. 9. La novità della questione giuridica, in relazione alla quale il Tribunale Regionale e quello Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] hanno espresso orientamenti difformi, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio. 10. Non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il
Sentenza Cassazione n. 17620/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris