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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06152/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30NATHAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, circa la responsabilità dell'imputto (alla luce della puntuale descrizione delel sue condotte da parte della Polizia giudiziaria che lo osservò), il diniego delle circostanze attenuanti generiche (valutando la gravità della condotta, il tentativo di fuga, la commissione di reati, anche dello stesso tipo, successivamente a quello per il quale si procede), il disconoscimento della continuazione con altro reato per il quale è stato condannato con sentenza passata in giudicato (per la distanza cronologica e la differenza tipologica); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremain favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30NATHAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, circa la responsabilità dell'imputto (alla luce della puntuale descrizione delel sue condotte da parte della Polizia giudiziaria che lo osservò), il diniego delle circostanze attenuanti generiche (valutando la gravità della condotta, il tentativo di fuga, la commissione di reati, anche dello stesso tipo, successivamente a quello per il quale si procede), il disconoscimento della continuazione con altro reato per il quale è stato condannato con sentenza passata in giudicato (per la distanza cronologica e la differenza tipologica); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremain favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06152/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris