CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 25434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Mesagne il 15/03/1979 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 2026/1091 R.G. Ord. emessa il 20 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di concessione della liberazione condizionale presentata da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia ristretto in detenzione domiciliare in espiazione di una pena (totale) di 27 anni, mesi 9 e giorni 29 di reclusione per un cumulo comprendente condanne per omicidio aggravato, estorsione aggravata, detenzione di armi e munizioni ed altro, commessi fino al 2014. A fondamento della decisione reiettiva, l'osservazione secondo cui il requisito del "sicuro ravvedimento", necessario per la concessione del beneficio, richiede un giudizio prognostico di certa adesione al quadro ordinannentale e sociale a suo tempo violato, che, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non è ancora possibile operare, in mancanza di elementi indicativi in tal senso. Infatti, dal parere della DNA e del [OSCURATO:PERSONA] di Protezione, oltre all'ordinaria buona condotta e alla percezione di un reddito INPS, non emerge alcun elemento rivelatore "dell'evoluzione dellasua personalità verso la sicura conformazione della futura condotta di vita al quadro di riferimento ordinamentale e sociale con cui è entrato in conflitto". In particolare, guardando al suo percorso criminale connotato da violenza e fatti di sangue, mancano comportamenti positivi di apertura e attenzione verso le vittime, interessamento per le conseguenze provocate dalle azioni illecite, o altre condotte comunque dimostrative della richiesta elaborazione critica del suo passato e definitiva conformità ai valori collettivi. 2. Per mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 176 cod. pen. e dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla I. 15 marzo 1991, n. 82. Lamenta che il Tribunale non abbia correttamente applicato la nozione di "sicuro ravvedimento" prevista dall'art. 176 cod. pen., escludendo di poterlo ritenere raggiunto, senza considerare la speciale rilevanza della collaborazione prestata agli inquirenti, la risalenza ultra decennale del percorso collaborativo, la correttezza del comportamento tenuto, le informazioni positive degli organi di polizia e, in generale, il "complesso dei comportamenti tenuti dal condannato", ma considerando ostativo esclusivamente il passato criminale di [OSCURATO:PERSONA] e il mancato adempimento delle obbligazioni civili, elemento non previsto dalla legge. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per iscritto chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e se ne impone il rigetto. 1.1. L'art. 16-nomes d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 64, prevede, al comma 1, che: «Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo». I successivi commi 2 e 3 dispongono, poi, tra l'altro, che «Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle 2caratteristiche della collaborazione prestata» e che «La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva». 1.2. La giurisprudenza di legittimità, ha costantemente ritenuto che l'istituto disciplinato dall'art. 16 -nonies d.l. n. 8 del 1991 non sia applicabile in modo generalizzato ai collaboratori di giustizia, giacché l'esito positivo della relativa istanza presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto, fondato sulla sua condotta complessiva e sul convincimento che l'azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559-01; in senso sostanzialmente conforme, cfr. Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833). 1.3. [OSCURATO:PERSONA], nella verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia ai benefici, è la individuazione del corretto perimetro del requisito del "sicuro ravvedimento", di cui all'art. 176 cod. pen., richiesto anche per i collaboratori di giustizia (Sez. 1, n. 12361 del 14/11/2023, dep. 2024, Principale, Rv. 286156-01). Si tratta di un elemento di difficile accertamento, legato al mondo interiore del soggetto condannato, i cui indici di sussistenza vanno tratti da manifestazioni esteriori. Sez. 1, n. 12361 del 14/11/2023, Principale, cit., in motivazione, ha definito il ravvedimento «un riscatto morale del condannato, colto da una valutazione globale della personalità che consideri tutti gli atti o le manifestazioni di condotta, di contenuto materiale e morale, tali da assumere un valore sintomatico. Occorre cioè cogliere un comportamento attivo, di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso e consapevole rispetto verso gli operatori penitenziari, un'azione riparatrice nei confronti delle vittime dei reati, un reale interessamento verso dette vittime, una sollecitudine verso la sorte delle persone offese (ad esempio, per attenuare i danni e alleviarne il dolore, per chiedere loro solidarietà umana: aspetto peculiare che non va sovrapposto necessariamente con quello di un eventuale risarcimento dei danni)». Il requisito, pertanto, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517), né consiste semplicemente nell'ordinaria buona condotta del condannato, ma implica comportamenti positivi 3da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01) e, nei reati di omicidio, il mostrare effettivo interessamento per la situazione morale e materiale delle persone offese (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02). Sotto tale ultimo profilo, in tema di liberazione condizionale, è stato affermato che la nozione di "ravvedimento" implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati, anche compiendo atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime dei gravi delitti commessi, pure se il soggetto è privo di possibilità economiche (Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269 - 01). Pertanto, se nella complessiva valutazione non può «assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi» (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01), il dato rileva sul piano della valutazione complessiva, unitamente agli altri indici di valutazione (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01). E' stato in particolare affermato che l'adempimento delle obbligazioni civili «non assuma rilievo preminente in sé, sul piano oggettivo dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, ma in quanto attivazione fattiva, sintomatica dell'atteggiamento personale e interiore di ravvedimento» (così Sez. 5, Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 - 01, in motivazione). 2. Ciò posto, rileva il Collegio che nessuna erroneità, né illogicità manifesta si ravvisa nella motivazione dell'impugnata ordinanza, la quale ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, ritenendo che il percorso trattamentale sinora da svolto da [OSCURATO:PERSONA] non consenta ancora di valutare in termini di sufficiente solidità l'ipotesi di ravvedimento prospettata. Il ricorrente fonda la sua doglianza sulla condotta regolare tenuta nel corso dell'espiazione, la gradualità del trattamento, fino alla concessione della detenzione domiciliare nel 2019, quale prova certa del ravvedimento, evidenziando i pareri positivi della DNA e del [OSCURATO:PERSONA] centrale di protezione. Un tale ragionamento non considera che la verifica del "sicuro ravvedimento" postula una valutazione globale della condotta del soggetto, che - in considerazione del passato criminale del ricorrente e del lungo periodo di 4espiazione ancora da scontare - deve andare oltre tali dati. L'affermazione del Tribunale, secondo cui i dati informativi raccolti sulla regolarità del percorso, l'utilità della collaborazione e la buona condotta di [OSCURATO:PERSONA] non consentono di operare questa complessiva valutazione, non fornendo elementi positivi da cui dedurre (allo stato, a fronte di un percorso carcerario ancora lungo) un reale processo di revisione critica del suo passato deviante, appare rispettosa dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, né il ricorso indica dati emersi dall'istruttoria che siano in grado di scardinare le conclusioni raggiunte. A tale compiuta argomentazione, che guarda all'atteggiamento complessivo mostrato da [OSCURATO:PERSONA] negli anni, il ricorrente dà una lettura riduttiva, mostrando di non aver compreso le reali ragioni del provvedimento. L'ordinanza non fa riferimento, infatti, al risarcimento del danno o al pagamento di obbligazioni civili, ma evidenzia — in continuità con i principi da ultimo espressi da Sez. 1, n. 12361 del 14/11/2023, Principale, cit. - la mancanza di forme di manifestazione concreta "di attenzione verso le vittime", atte a palesare una effettiva revisione critica di [OSCURATO:PERSONA] del suo passato criminale, non avendo negli anni lo stesso posto in essere una qualsiasi iniziativa o azione dimostrativa di un mutato atteggiamento interiore verso i gravi fatti commessi, nonché mostrato consapevolezza delle conseguenze da essi derivate. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigett P.Q.M