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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 25251/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di PesaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla dispo-sta confisca del danaro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. il G.I.P. del Tribunale di Pesaro, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha applicato,su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dei fatti conte-stati ai capi 1) e 5) dell’imputazione nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. 309/90 ed esclusione della contestata recidiva, con il vincolo della conti-nuazione, la pena di anni due di reclusione, con confisca e distruzione di quanto insequestro tranne il danaro di cui è stata disposta la sola confisca, e del telefonocellulare, di cui è stata disposta la restituzione.

Ciò in relazione a svariate ipotesidi reato riconducibili tanto all’art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 1, in relazione alla de-tenzione a fine di spaccio di 41,20 grammi lordi di cocaina e capo 5, per la cessionein dono a [OSCURATO:PERSONA] di 1 dose di cocaina del peso di g. 0,65 circa), cheagli artt. 337, commi 1 e 2 (capo 2) e agli artt. 61 n. 2, 582, 585, 576, 583- quatercod. pen. (capo 3), e all’art. 635, commi 1 e 2, e 625 n. 7 cod. pen. (capo 4),commesse nell’ottobre 2025 in Pesaro.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzodel proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’unico motivo di se-guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Il ricorrente eccepisce il vizio della motivazione e, nello sviluppo delle ragionidella impugnazione, anche la violazione di legge in relazione alla disposta confiscadel danaro (ritenuto dal giudice del patteggiamento «certamente profitto del reatoin ragione delle modalità dell’azione») in presenza della mera detenzione a fine dispaccio e di un’unica contestazione di cessione “in dono” di una dose di cocaina.Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3.

Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod.proc. pen. riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertanto, il pro-posto ricorso va dichiarato inammissibile.2.

Ed invero, come si evince ex actis, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] svoltasi di-nanzi al G.I.P. di Pesaro in ragione dell’intervenuta richiesta di applicazione dellapena in sede di indagini preliminari, nel corpo del patto veniva testualmente datodei reperti in sequestro, ad eccezione del denaro da confiscare e destinare secondolegge e del telefono cellulare da restituire immediatamente all’avente diritto”.Pertanto, l’odierno ricorso è ammissibile, ma solo entro i limiti di cui all’art.448-comma 2-bis cod. proc. pen. secondo cui “Il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi atti-nenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalitàdella pena o della misura di sicurezza”.Come ricordato, ancora recentemente, da Sez. 4 n. 23461 del 04/05/2022Zergaoui, non mass. in punto di ammissibilità del ricorso la sentenza dipatteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile percassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ovela misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che è accaduto nel caso checi occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione, ricorso, aisensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U. n.21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).[OSCURATO:PERSONA] (richiamate dalla giurisprudenza successiva) distin-guono, dunque, due ipotesi: a. se la misura di sicurezza è stata effettivamenteoggetto dell’accordo, il ricorso resta confinato nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; b. se non vi è stato accordo sulla misura, la statuizione èricorribile anche per vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen.3.

Orbene, è pacifico che nel caso in esame, oltre ad una cessione che è giàchiaramente indicato in imputazione essere avvenuta a titolo gratuito, ricorre peril resto un’ipotesi di mera detenzione dello stupefacente a fini di spaccio.

E checostituisce ius receptum che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanzestupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può procedersi allaconfisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell’art. 240 cod.pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attivitàillecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipo-tesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga osiano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo lestesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo"del reato (cfr. Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, non mass., Sez. 4 n.3971 del 12/1/2021, Mannolo, non mass.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka,Rv. 267900; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 2, n. 41778del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247).Tuttavia, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 èanche prevista come possibile la “confisca per sproporzione” o “allargata”, di cuiall'art. 240-bis, comma 1, cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cuiall'art. 73 d.P.R. 309/90, dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90.L’art. 85-bis del d.P.R. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva dicodice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), dellalegge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018 (come modificatodall'art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con mo-dificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 che ne ha esteso l’applicabilità ancheall’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) prevede, infatti,che: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'ar-ticolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale”.

E l’articolo 240-bis del codicepenale, a sua volta, anch’esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che in tali casi: “…è sempre disposta laconfisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giu-stificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore spropor-zionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propriaprovenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli siaprovento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria siastata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”.

E la medesima normaal secondo comma prevede che: “Nei casi previsti dal primo comma, quando nonè possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cuiallo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di benie altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reoha la disponibilità, anche per interposta persona”.Come recentemente ribadito da Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato,Rv. 283248 – 01, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefa-centi, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto aconfisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod.pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 (in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non èconsentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensidell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione disostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggettodi ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).4.

Come già ricordato, nel caso in esame la misura di sicurezza è stata inseritanel patto, senza alcuna specificazione della norma ai sensi della quale si accon-sentiva alla confisca del danaro, e che dunque il regime di impugnabilità di talestatuizione era limitato alla sola illegalità della misura di sicurezza.Ebbene, ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile in quanto la dispostaconfisca non è illegale.Ed invero, la più recente elaborazione giurisprudenziale (vedasi Sez.

U, n.38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01; Sez.

U, n. 47182 del31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01; Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 – 01) pena illegale" è quella che si colloca al di fuori delsistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per ge-nere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista.In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, al più alto livello, ha chiaritoche è illegale ciò che non è ammesso in alcun modo dall’ordinamento, attraversonessun ragionamento, statuizione o patto.Come si legge a pag. 14 della motivazione delle sopra ricordate Sez.

U, n. 877del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01 «nell'ambito della ca-tegoria dell'illegalità della pena, non rientra la sanzione che risulti conclusivamentelegittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo vi-ziato (cfr. Sez.

U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348 e Sez.U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934».Con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818., le SezioniUnite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena "illegale"(in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggia-mento) e di pena meramente "illegittima", perché determinata in violazione dilegge,È vero che nel caso in esame il giudice del patteggiamento, motivandola inrelazione ai presupposti di cui all’art. 240-bis cod. pen., nel senso di ritenere cheil danaro sia stato «certamente profitto del reato tenuto conto delle circostanzedell’azione», ha fornito una motivazione non corretta in quanto riferita ad un’ipo-tesi di sola detenzione a fini di spaccio e di cessione a titolo gratuito.Tuttavia, siamo di fronte ad una confisca che, per come motivata, si palesaillegittima, ma non illegale.

Ciò perché, come si è detto, per l’ipotesi in contesta-zione, l’ordinamento comporta la possibilità della confisca ex art. 85-bis d.P.R.309/90 e 240-bis cod. pen.Le censure rivolte con il ricorso finiscono per riguardare, dunque, la motiva-zione del provvedimento impugnato -erroneamente riferita all’art. 240 cod. pen. -ma essendo entrata la confisca nel patto la sentenza impugnata non era censura-bile dinanzi a questa Corte di legittimità ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc.pen.Diverso sarebbe stato il caso in cui le parti, nel patto, avessero specificamentequalificato la confisca in relazione all’art. 240 cod. pen., definendo il danaro come“profitto del reato” (il che, come più volte chiarito, non è avvenuto).

In quel caso,infatti, se l’accordo fosse stato ratificato dal giudice del patteggiamento, ritiene ilCollegio che la misura di sicurezza come concordata assumeva il carattere dell’il-legalità (in tal senso si ritiene debbano essere interpretati, restrittivamente, i dictadi Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 –01 e di Sez. 6, n. 45909 del 26/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.)Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “In caso di sentenza diapplicazione della pena ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per un’ipotesi di reato exart. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 relativa ad una mera detenzione a fini di cessionea terzi della sostanza stupefacente, qualora le parti concordino anche circa la con-fisca del danaro in sequestro, senza operare alcuna specificazione circa la naturagiuridica di tale confisca, la statuizione in ordine alla misura di sicurezza si palesaillegittima, ma non illegale, e dunque non è censurabile con il ricorso in cassazioneex art. 448-bis comma 2 cod. proc. pen. anche se il giudice del patteggiamento,in motivazione, abbia erroneamente qualificato il danaro come “profitto del reato”.Ciò in ragione della possibilità che alla confisca, non possibile ai sensi dell’art. 240,si potesse addivenire anche ai sensi dell’art. 240-bis del codice penale giusto ilrichiamo allo stesso operatone dall’art. 85-bis del d.P.R. 309/90”.5.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di PesaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla dispo-sta confisca del danaro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. il G.I.P. del Tribunale di Pesaro, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha applicato,su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dei fatti conte-stati ai capi 1) e 5) dell’imputazione nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. 309/90 ed esclusione della contestata recidiva, con il vincolo della conti-nuazione, la pena di anni due di reclusione, con confisca e distruzione di quanto insequestro tranne il danaro di cui è stata disposta la sola confisca, e del telefonocellulare, di cui è stata disposta la restituzione. Ciò in relazione a svariate ipotesidi reato riconducibili tanto all’art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 1, in relazione alla de-tenzione a fine di spaccio di 41,20 grammi lordi di cocaina e capo 5, per la cessionein dono a [OSCURATO:PERSONA] di 1 dose di cocaina del peso di g. 0,65 circa), cheagli artt. 337, commi 1 e 2 (capo 2) e agli artt. 61 n. 2, 582, 585, 576, 583- quatercod. pen. (capo 3), e all’art. 635, commi 1 e 2, e 625 n. 7 cod. pen. (capo 4),commesse nell’ottobre 2025 in Pesaro.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzodel proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’unico motivo di se-guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Il ricorrente eccepisce il vizio della motivazione e, nello sviluppo delle ragionidella impugnazione, anche la violazione di legge in relazione alla disposta confiscadel danaro (ritenuto dal giudice del patteggiamento «certamente profitto del reatoin ragione delle modalità dell’azione») in presenza della mera detenzione a fine dispaccio e di un’unica contestazione di cessione “in dono” di una dose di cocaina.Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod.proc. pen. riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertanto, il pro-posto ricorso va dichiarato inammissibile.2. Ed invero, come si evince ex actis, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] svoltasi di-nanzi al G.I.P. di Pesaro in ragione dell’intervenuta richiesta di applicazione dellapena in sede di indagini preliminari, nel corpo del patto veniva testualmente datodei reperti in sequestro, ad eccezione del denaro da confiscare e destinare secondolegge e del telefono cellulare da restituire immediatamente all’avente diritto”.Pertanto, l’odierno ricorso è ammissibile, ma solo entro i limiti di cui all’art.448-comma 2-bis cod. proc. pen. secondo cui “Il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi atti-nenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalitàdella pena o della misura di sicurezza”.Come ricordato, ancora recentemente, da Sez. 4 n. 23461 del 04/05/2022Zergaoui, non mass. in punto di ammissibilità del ricorso la sentenza dipatteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile percassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ovela misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che è accaduto nel caso checi occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione, ricorso, aisensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U. n.21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).[OSCURATO:PERSONA] (richiamate dalla giurisprudenza successiva) distin-guono, dunque, due ipotesi: a. se la misura di sicurezza è stata effettivamenteoggetto dell’accordo, il ricorso resta confinato nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; b. se non vi è stato accordo sulla misura, la statuizione èricorribile anche per vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen.3. Orbene, è pacifico che nel caso in esame, oltre ad una cessione che è giàchiaramente indicato in imputazione essere avvenuta a titolo gratuito, ricorre peril resto un’ipotesi di mera detenzione dello stupefacente a fini di spaccio. E checostituisce ius receptum che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanzestupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può procedersi allaconfisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell’art. 240 cod.pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attivitàillecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipo-tesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga osiano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo lestesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo"del reato (cfr. Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, non mass., Sez. 4 n.3971 del 12/1/2021, Mannolo, non mass.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka,Rv. 267900; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 2, n. 41778del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247).Tuttavia, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 èanche prevista come possibile la “confisca per sproporzione” o “allargata”, di cuiall'art. 240-bis, comma 1, cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cuiall'art. 73 d.P.R. 309/90, dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90.L’art. 85-bis del d.P.R. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva dicodice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), dellalegge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018 (come modificatodall'art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con mo-dificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 che ne ha esteso l’applicabilità ancheall’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) prevede, infatti,che: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'ar-ticolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale”. E l’articolo 240-bis del codicepenale, a sua volta, anch’esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che in tali casi: “…è sempre disposta laconfisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giu-stificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore spropor-zionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propriaprovenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli siaprovento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria siastata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”. E la medesima normaal secondo comma prevede che: “Nei casi previsti dal primo comma, quando nonè possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cuiallo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di benie altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reoha la disponibilità, anche per interposta persona”.Come recentemente ribadito da Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato,Rv. 283248 – 01, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefa-centi, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto aconfisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod.pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 (in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non èconsentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensidell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione disostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggettodi ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).4. Come già ricordato, nel caso in esame la misura di sicurezza è stata inseritanel patto, senza alcuna specificazione della norma ai sensi della quale si accon-sentiva alla confisca del danaro, e che dunque il regime di impugnabilità di talestatuizione era limitato alla sola illegalità della misura di sicurezza.Ebbene, ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile in quanto la dispostaconfisca non è illegale.Ed invero, la più recente elaborazione giurisprudenziale (vedasi Sez. U, n.38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01; Sez. U, n. 47182 del31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 – 01) pena illegale" è quella che si colloca al di fuori delsistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per ge-nere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista.In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, al più alto livello, ha chiaritoche è illegale ciò che non è ammesso in alcun modo dall’ordinamento, attraversonessun ragionamento, statuizione o patto.Come si legge a pag. 14 della motivazione delle sopra ricordate Sez. U, n. 877del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01 «nell'ambito della ca-tegoria dell'illegalità della pena, non rientra la sanzione che risulti conclusivamentelegittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo vi-ziato (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348 e Sez.U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934».Con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818., le SezioniUnite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena "illegale"(in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggia-mento) e di pena meramente "illegittima", perché determinata in violazione dilegge,È vero che nel caso in esame il giudice del patteggiamento, motivandola inrelazione ai presupposti di cui all’art. 240-bis cod. pen., nel senso di ritenere cheil danaro sia stato «certamente profitto del reato tenuto conto delle circostanzedell’azione», ha fornito una motivazione non corretta in quanto riferita ad un’ipo-tesi di sola detenzione a fini di spaccio e di cessione a titolo gratuito.Tuttavia, siamo di fronte ad una confisca che, per come motivata, si palesaillegittima, ma non illegale. Ciò perché, come si è detto, per l’ipotesi in contesta-zione, l’ordinamento comporta la possibilità della confisca ex art. 85-bis d.P.R.309/90 e 240-bis cod. pen.Le censure rivolte con il ricorso finiscono per riguardare, dunque, la motiva-zione del provvedimento impugnato -erroneamente riferita all’art. 240 cod. pen. -ma essendo entrata la confisca nel patto la sentenza impugnata non era censura-bile dinanzi a questa Corte di legittimità ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc.pen.Diverso sarebbe stato il caso in cui le parti, nel patto, avessero specificamentequalificato la confisca in relazione all’art. 240 cod. pen., definendo il danaro come“profitto del reato” (il che, come più volte chiarito, non è avvenuto). In quel caso,infatti, se l’accordo fosse stato ratificato dal giudice del patteggiamento, ritiene ilCollegio che la misura di sicurezza come concordata assumeva il carattere dell’il-legalità (in tal senso si ritiene debbano essere interpretati, restrittivamente, i dictadi Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 –01 e di Sez. 6, n. 45909 del 26/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.)Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “In caso di sentenza diapplicazione della pena ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per un’ipotesi di reato exart. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 relativa ad una mera detenzione a fini di cessionea terzi della sostanza stupefacente, qualora le parti concordino anche circa la con-fisca del danaro in sequestro, senza operare alcuna specificazione circa la naturagiuridica di tale confisca, la statuizione in ordine alla misura di sicurezza si palesaillegittima, ma non illegale, e dunque non è censurabile con il ricorso in cassazioneex art. 448-bis comma 2 cod. proc. pen. anche se il giudice del patteggiamento,in motivazione, abbia erroneamente qualificato il danaro come “profitto del reato”.Ciò in ragione della possibilità che alla confisca, non possibile ai sensi dell’art. 240,si potesse addivenire anche ai sensi dell’art. 240-bis del codice penale giusto ilrichiamo allo stesso operatone dall’art. 85-bis del d.P.R. 309/90”.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris