CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10342/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/11/196:2 in SVIZZERA avverso la sentenza del 14/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 14/09/2021 della Corte di appello di Brescia, che -in accoglimento dell'appello del Procuratore generale- ha parzialmente riformato la sentenza in data 15/04/2019 del Tribunale di Bergamo, rideterminando la pena inflitta per i reati di truffa e ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 156 cod.proc.pen. e nullità delle notifiche all'imputato detenuto.Il ricorrente premette che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato emesso il 18/06/2015 -quando l'imputato era detenuto- e notificato al difensore di fiducia domiciliatario (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente violazione dell'art. 159 cod.proc.pen., giacche la notificazione doveva essere effettuata presso l'imputato detenuto. Precisa che a causa dell'assenza di contatti tra difensori e assistito era mancata la conoscenza della situazione processuale fino al deposito dei motivi nuovi di appello. Osserva che l'intero processo si è svolto all'insaputa di Brogna, senza che venisse rilevata alcuna nullità. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di assenza. Il ricorrente ribadisce che "la Corte territoriale non mostra di tenere in alcun conto tale profilo inerente fatti processuali, ritenendo che la mera nomina di 'difensore di fiducia' -che a rigore tale non può considerarsi- possa presumersi la conoscenza di processi, laddove il medesimo non risulta avere mai avuto contatti". 1.3. "Violazione di legge - Omessa motivazione in tema di Istanza di restituzione in termini". Scrive la difesa: "la sentenza omette di motivare in merito alla rilevata carenza di notifica (notifica presso il difensore domiciliatario, già rinunciante) del ricorso per Cassazione del SPG". 1.4. "Violazione di legge - Omessa motivazione in tema di istanza di restituzione in termini". A tale riguardo scrive il ricorrente: "la sentenza non prerde poi posizione in merito alla istanza di restituzione in termini, che, ove non diversamente opinato, deve ritenersi non rigettata, con ogni conseguenza rispetto alla tempestività delle eccezioni di nullità". 1.5. "Inutilizzabilità del riconoscimento fotografico. Mancato riconoscimento dibattimentale - Mancanza di consenso in relazione alla non conoscenza del processo - Vizio di motivazione e travisamento in relazione ad insussistente riconoscimento al di là di ogni dubbio ragionevole". "E' chiaro -scrive la difesa- in relazione a quanto sopra, che qualsiasi consenso espresso da difensore d'ufficio senza contatti con l'assistito non può assumere valenza abdicativa rispetto alla formazione della prova in ambito dibattimentale". Assume, quindi, che manca ogni certezza circa il riconoscimento dell'imputato, attesa l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, non rinnovato in dibattimento ed eseguito oltre i termini per il compimento delle indagini.Si osserva che il riconoscimento non può fondarsi sulle poco nitide immagini registrate dal sistema di video sorveglianza. 1.6. "Motivazione apparente in punto di attendibilità dei testi". In questo caso si assume che le dichiarazioni di Lurini sono inattendibili e che le contraddizioni e le discrasie nel suo narrato non possonc essere giustificate dal decorso del tempo. 1.7. "Violazione di legge - Ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti in tema di trattamento sanzionatorio e recidiva". La difesa ribadisce che l'imputato non aveva avuto conoscenza del processo e aveva chiesto la restituzione in termini. La Corte di appello -però- dichiarava l'inammissibilità dei motivi aggiunti sul presupposto che questi fuoriuscissero dal perimetro dei motivi principali, senza considerare che tale principio di diritto non poteva trovare applicazione nel caso di imputato che non ha avuto conoscenza del processo. Vengono, dunque, riproposti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla recidiva. 2. Con motivi nuovi la difesa illustra ulteriori argomenti a supporto del ricorso e ne richiama i motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. E' ben vero che «le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa")», (Sez. U - , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01). La stessa sentenza ora menzionata, però, ha precisato c:he tale principio di diritto non si applica nel caso di imputato detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti, nel qual caso sono valide le procedure notificatorie previste per l'imputato non detenuto. Si legge a tal proposito nella sentenza ora menzionata: «la ragione di tale differenza è intuitiva. L'autorità giudiziaria che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può non sapere il suo status: da qui l'obbligo di notifica personale. Al contrario, lo stato di detenzione, ove l'imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi. Di conseguenza, poiché, per eseguire le notificazioni, l'autorità giudiziaria non ha alcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come, invece, è previsto per l'emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue le notifiche con le modalità previste per l'imputato non detenuto. La suddetta procedura notificatoria è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale che, con l'ordinanza n. 315 del 1998 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art., 24 Cost., nella parte in cui subordina l'obbligatorietà delle notificazioni a mani dell'imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti, La Corte, nel richiamare la sentenza n. 25 del 1970, ha ribadito che la "notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto per altro processo, non importa menomazione del 'suo diritto di difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è ragionevole presumere che l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti, mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora, dovendosi ritenere che le persone cui la copia è consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalla legge indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne... inoltreranno a lui l'atto notificato". Ma, ove dagli atti risulti lo stato di detenzione (ad es. perché è comunicato dallo stesso imputato), riprende vigore la norma primaria della notifica personale». Alla stregua di tali linee ermeneutiche, nel caso in esame non si può ravvisare alcuna nullità, visto che l'imputato era detenuto in diverso procedimento; che dagli atti non risultava tale suo stato; che l'imputato aveva eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, presso il quale è stata legittimamente eseguita la notifica, nel rispetto della scelta fiduciaria effettuata dallo stesso imputato; che - per come visto- nessun obbligo di ricerca a tutto campo incombeva all'autorità giudiziaria per eseguire la notificazione. Va rimarcato che la successiva caducazione del mandato difensivo non ha fatto venir meno l'elezione di domicilio effettuata presso quel difensore di fiducia, dovendosi ricordare che «L'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse. [...]», (Sez. 5, Sentenza n. 55242 del 15/10/2018, Scotti, Rv. 274169 - 01). Il fatto -poi- che il soggetto fiduciariamente scelto per ricevere le notifiche (originariamente nominato anche quale difensore di fiducia) non abbia provveduto a inoltrare o comunicare alcunché all'imputato, è un'evenienza interna al rapporto fiduciario così instauratosi tra i due soggetti, senza che possa riverberare alcun effetto quanto alla validità della notifica. Nessuna nullità si rinviene -né viene eccepita- con riguardo al giudizio di appello, visto che il decreto di citazione è stato notificato a mani dell'imputato detenuto, secondo la procedura prevista dall'art. 156 cod.proc.pen. Tanto che lo stesso imputato ha partecipato all'udienza con collegamento a distanza. 1.2. Da quanto fin qui esposto discende anche la manifesta infondatezza dei motivi secondo, terzo e quarto, tutti collegati alla ritenuta invalidità della procedura notificatoria ora esaminata. 1.3. I motivi quinto e sesto sono meramente reiterativi dei motivi secondo e terzo dell'atto di appello, che vengono sostanzialmente trasfusi nel ricorso, così che essi si presentano alla stregua di una pedissequa reiterazione delle questioni di merito, senza che siano esposte censure alla motivazione della sentenza impugnata. A tale riguardo questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello; così che -in questa ipotesi- i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), cocl.proc.pen. 1.4. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'assolutamente pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «In tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicchè, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva», (Sez. 5 - , Sentenza n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 - 01). 2. L'inammissibilità dei motivi esposti con il ricorso principale implica l'inammissibilità dei motivi aggiunti. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente 31 pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione Ak5 della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co