CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 30579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14651-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3527/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dall'I.N.P.S. contro la sentenza del tribunale che, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato illegittima l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e non dovuti i contributi pretesi dall'Inps per l'attività professionale svolta dalla professionista nell'anno 2009 e 2011; per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto - pur riconoscendo in linea generale l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA] - insussistente l'obbligo della professionista del versamento dei contributi in ragione dell'esiguità del reddito prodotto, inferiore alla soglia di esenzione prevista per i lavoratori occasionali in € 5000 l'anno, ed in difetto di prova, che avrebbe dovuto essere fornita dall'Inps, del carattere non occasionale dell'attività; quanto ai contributi relativi all'anno 2011, confermava la statuizione del tribunale in ordine alla prescrizione del credito; contro questa pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che Ric. 2021 n. 14651 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in 1. n. 111 del 2011 e dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in 1. n. 326 del 2003 (in relazione all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo degli avvocati ma non alla Cassa nazionale forense, dichiarato non sussistente l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l'attività svolta dovesse essere qualificata come occasionale; il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. 15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass.14/10/2021, n. 28117, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; in particolare, come già osservato da Cass. n. 7231 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale Ric. 2021 n. 14651 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio — da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo — per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. In definitiva, il requisito dell'abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo. Nella specie, la Corte territoriale, ha accertato che l'attività svolta dal professionista era occasionale in ragione dell'esiguità del reddito prodotto (euro 2.683,00) ed in difetto di prova da parte dell'INPS del carattere abituale dell'attività. Tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall'Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell'iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità (ovvero la non occasionalità) dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso — come accertato dal giudice di merito — di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni in diritto, ed inammissibile la censura relativa all'asserita non contestazione del requisito in questione da parte della Ric. 2021 n. 14651 sez. ML - ud. 21-06-2022 -4- professionista, sviluppata nel ricorso senza specificare ove fosse stata dedotta nei gradi di merito e, in particolare, nel giudizio di appello (Cass. Sez. 6-1, 12/10/2017, n. 24062: «Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica»). Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva svolta dalla parte intimata. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se