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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 20027/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 01097/2024R.G., sollevato dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli , con ordinanza del 10 gennaio 2024, comunicata alle parti il 12 gennaio2024, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA];in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -attore- e Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -convenuto- udìta la relazione della causa svolta nella c amera di consiglio del l’11 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Regolamento di competenza.

C.C. 11/07/2024 r.g.n. 01097/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto « che la Corte di cassazione rimetta la questione alle SS.UU. o, in subordine, disponga un differimento dell’adunanza camerale già fissata in attesa della pronuncia del ricorso iscritto a RGN 1558 del 2022».

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha conve nuto il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dall’esondazione delle acque di un canale di scolo consortile p e r la raccolta e il convogliamento delle acque piovane, asseritamente dovuta alla pluriennale mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del canale e dei fossi di delimitazione e di scolo dei terreni limitrofi;

2. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, sulla base del principio, affermato da questa Corte di legittimità (è stata citata, in particolare, Cass. n.8722/2011), secondo cui, nella ripartizione della competenza tra il T ribunale ordinario e il T ribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti della pubblica amministrazione, il tribunale specializzato è competente per le « domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica», mentre competente è il tribunale ordinario per le domande « che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque»: ciò, in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte discrezionali dell’autorità amministrativa dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche, per cui, se si C.C. 11/07/2024 r.g.n. 01097/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani deduceche « un'opera idraulica non sia tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita)», ciò implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione;

3. riassunta la causa, da parte de ll’ attor e , dinanzi al giudice indicato come competente, alla prima udienza il giudice delegato ha sollevato d’ufficio la questione di competenza per materia del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] e, invitate le parti ad interloquire sul punto , ha rinviatola causa per la precisazione dell e conclusioni dapprima davanti a sé e poi davanti al collegio; 4.il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 10 gennaio 2024, ritenendo di essere a sua volta incompetente per ragione di materia, ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio, indicando nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della causa; 5.la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo «che la Corte di cassazione rimetta la questione alle SS.UU. o, in subordine, disponga un differimento dell’adunanza camerale già fissata in attesa della pronuncia del ricorso iscritto a RGN 1558 del 2022»; non sono state depositate scritture difensive dalle parti private.

Considerato che: come esattamente osservato dal Pubblico Ministero, questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140, lett . e) , del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra Tribunale ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause «caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua»; C.C. 11/07/2024 r.g.n. 01097/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale, sussistono pertanto ragioni di opportunità che inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla citata questione. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G. , oggetto di ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018.

Così deciso in Roma, nella Camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 01097/2024R.G., sollevato dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli , con ordinanza del 10 gennaio 2024, comunicata alle parti il 12 gennaio2024, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA];in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -attore- e Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -convenuto- udìta la relazione della causa svolta nella c amera di consiglio del l’11 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 11/07/2024 r.g.n. 01097/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto « che la Corte di cassazione rimetta la questione alle SS.UU. o, in subordine, disponga un differimento dell’adunanza camerale già fissata in attesa della pronuncia del ricorso iscritto a RGN 1558 del 2022». Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha conve nuto il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dall’esondazione delle acque di un canale di scolo consortile p e r la raccolta e il convogliamento delle acque piovane, asseritamente dovuta alla pluriennale mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del canale e dei fossi di delimitazione e di scolo dei terreni limitrofi; 2. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, sulla base del principio, affermato da questa Corte di legittimità (è stata citata, in particolare, Cass. n.8722/2011), secondo cui, nella ripartizione della competenza tra il T ribunale ordinario e il T ribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti della pubblica amministrazione, il tribunale specializzato è competente per le « domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica», mentre competente è il tribunale ordinario per le domande « che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque»: ciò, in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte discrezionali dell’autorità amministrativa dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche, per cui, se si C.C. 11/07/2024 r.g.n. 01097/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani deduceche « un'opera idraulica non sia tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita)», ciò implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione; 3. riassunta la causa, da parte de ll’ attor e , dinanzi al giudice indicato come competente, alla prima udienza il giudice delegato ha sollevato d’ufficio la questione di competenza per materia del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] e, invitate le parti ad interloquire sul punto , ha rinviatola causa per la precisazione dell e conclusioni dapprima davanti a sé e poi davanti al collegio; 4.il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 10 gennaio 2024, ritenendo di essere a sua volta incompetente per ragione di materia, ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio, indicando nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della causa; 5.la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo «che la Corte di cassazione rimetta la questione alle SS.UU. o, in subordine, disponga un differimento dell’adunanza camerale già fissata in attesa della pronuncia del ricorso iscritto a RGN 1558 del 2022»; non sono state depositate scritture difensive dalle parti private. Considerato che: come esattamente osservato dal Pubblico Ministero, questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140, lett . e) , del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra Tribunale ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause «caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua»; C.C. 11/07/2024 r.g.n. 01097/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale, sussistono pertanto ragioni di opportunità che inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla citata questione. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G. , oggetto di ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018. Così deciso in Roma, nella Camera di c
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