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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06422/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria inviata in limine; considerato che i motivi, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti per la fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen. (per entrambi) e la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. (per il solo Abbate), sono generici poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie - relative al reperimento della Smart sinistrata poi utilizzata per falsificare i dati di quella rubata - chiaramente comprovanti l'integrazione del reato di riciclaggio e la conseguente esclusione della più blanda ipotesi di ricettazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria inviata in limine; considerato che i motivi, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti per la fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen. (per entrambi) e la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. (per il solo Abbate), sono generici poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie - relative al reperimento della Smart sinistrata poi utilizzata per falsificare i dati di quella rubata - chiaramente comprovanti l'integrazione del reato di riciclaggio e la conseguente esclusione della più blanda ipotesi di ricettazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06422/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris