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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 26211/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOavverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 8/2/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria depositata, insistendo per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto del Gip del Tribunale di Milano in data 18/11/2022, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro nella disponibilità dell'indagato fino alla concorrenza della somma di euro 359mila in relazione al delitto di truffa aggravata ex artt. 110, 640, commi 1 e 2, n. 2bis, 61 nn. 7 e 11 cod.pen. ascritto al capo B) della provvisoria incolpazione.Il Tribunale del riesame è pervenuto al disposto annullamento ritenendo fondata l'eccezione difensiva circa l'inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti oltre il fisiologico termine semestrale, spirato il 3/9/2022, reputando in conseguenza che gli elementi acquisiti fino a detta data non fossero sufficienti a provare il fumus commissi delicti con riguardo alla fattispecie di truffa ascritta al Costa bile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge per omessa valutazione delle circostanze rappresentate dalla p.o. nella querela.

Il P.m. ricorrente assume che il collegio cautelare, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in data successiva al 3/9/2022, ha ritenuto di espungere idealmente dal compendio acquisito anche la querela della p.o., [OSCURATO:PERSONA], sebbene la stessa non possa essere ricompresa nell'attività investigativa del P.m. e doveva costituire oggetto di valutazione.

Aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] si era presentata spontaneamente alla G.d.f di Marcianise per sporgere querela il 19/12/2022 e che l'apprezzamento del Tribunale si pone in contrasto con l'art. 405, comma 3, cod.proc.pen., che fa decorrere il termine d'indagine dalla proposizione della condizione di procedibilità, precludendo al querelante la possibilità di fornire il proprio apporto in tutti i casi in cui sia venuto a conoscenza del reato in epoca successiva allo spirare del termine previsto per il compimento delle indagini; 2.2 la violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla valutazione del fumus del reato.

Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha depotenziato gli elementi di prova acquisiti, dando ingresso a ricostruzioni alternative sganciate dalle risultanze fattuali come laddove ha fatto riferimento a passaggi della motivazione reiettiva della prima richiesta di misura, senza rapportarsi alle emergenze fattuali presenti nel fascicolo così rendendo una motivazione solo apparente.

Segnala ancora il P.m. che la verifica delle condizioni di legittimità della misura non può tradursi in una decisione anticipata sul merito, dovendo il giudice limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie legale e quella concreta.

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, con memoria del 15/5/2023, contenente alligazioni documentali, ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M. osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha richiamato a pag. 8 quali atti inutilizzabili esclusivamente la consulenza medico legale del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e l'informativa della G.d.f. del 3/10/22 senza fare alcun espresso riferimento alla querela della [OSCURATO:PERSONA], e segnalando come proprio le dette sopravvenienze fossero state considerate dal Gip emittente la misura decisive al fine della rivalutazione del quadro indiziario negativamente delibato con l'ordinanza di rigetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Aggiunge, inoltre, che la Barbato non ha sporto denunzia-querela spontaneamente ma a seguito di convocazione da parte della Gdf della Compagnia di Marcianise, subdelegata al fine di verificare la volontà della p.o. e di eventualmente integrare quanto già dalla stessa riferito a s.i.t. in data 27/10/21, sicché anche le dichiarazioni in questione, rese nell'ambito di un atto investigativo puro specificamente delegato, debbono essere ritenute inutilizzabili.

Segnala, inoltre, il difensore che, al fine di una corretta declinazione dell'asserita violazione di legge, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in che modo il contenuto della querela incida, destrutturandolo, sull'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, tenuto conto che nell'evocata querela la Barbato non ha riferito fatti diversi e ulteriori rispetto a quanto già dichiarato in sede di s.i.t.

Evidenzia ulteriormente il difensore che il P.m. ha omesso, inoltre, di confrontarsi con il dato relativo alla preclusione conseguente al pregresso giudicato relativo alla reiezione della richiesta in data 15/6/2022 sulla base della piattaforma investigativa residuata in esito alla declaratoria di inutilizzabilità.

Con riguardo al secondo motivo il difensore evidenzia che sotto l'egida della motivazione apparente il P.m. sollecita una rivalutazione del merito, esponendo circostanze riferite dalla Barbato nelle sit del 27/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte.

L'ordinanza impugnata, in esito alla declaratoria di inutilizzabilità degli atti compiuti in epoca successiva al 3/9/2022, ha espressamente richiamato (pag. 8) la consulenza medico legale del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e l'informativa riepilogativa della P.g. con relativi allegati, indicandoli come atti sopravvenuti, ritenuti decisivi dal Gip emittente al fine di affermare la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al delitto provvisoriamente ascritto al Costabile, superando i dubbi che avevano portato all'ordinanza di rigetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Alcun cenno si rinviene alla querela sporta dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il P.m. impugnante lamenta l'omessa valutazione della suddetta querela senza tuttavia, chiarire, sulla base di quali evidenze la stessa avrebbe potuto costituire una sopravvenuta ed autonoma fonte a sostegno del fumus del delitto di truffa aggravata in contestazione, atteso che la difesa ha documentato che la [OSCURATO:PERSONA] era stata sentita a s.i.t. dalla Guardia di Finanza di Milano in data 27/10/2021, rendendo ampie dichiarazioni in ordine ai fatti a giudizio, e che la nuova assunzione in data 19/12/2022, dinanzi la Guardia di Finanza di Marcianise, costituiva atto delegato, finalizzato all'integrazione di quanto già riferito in 3 cAL precedenza nel cui ambito la p.o. ha, altresì, formalizzato l'istanza punitiva nei confronti dei responsabili.

2. Deve aggiungersi che a supporto della denunziata apparenza della motivazione il P.m. evoca una ricostruzione della vicenda in danno della Barbato che attinge alle dichiarazioni dalla stessa rilasciate il 27/10/2021, come reso evidente dai passaggi testuali richiamati a pag. 5 del ricorso, estrapolati dal cennato atto (pag.3), trascurando che le stesse fanno parte del compendio negativamente delibato dal Gip con l'ordinanza reiettiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente formazione di una preclusione endoprocessuale su quanto in quella sede espressamente o implicitamente dedotto.

3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOavverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 8/2/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria depositata, insistendo per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto del Gip del Tribunale di Milano in data 18/11/2022, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro nella disponibilità dell'indagato fino alla concorrenza della somma di euro 359mila in relazione al delitto di truffa aggravata ex artt. 110, 640, commi 1 e 2, n. 2bis, 61 nn. 7 e 11 cod.pen. ascritto al capo B) della provvisoria incolpazione.Il Tribunale del riesame è pervenuto al disposto annullamento ritenendo fondata l'eccezione difensiva circa l'inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti oltre il fisiologico termine semestrale, spirato il 3/9/2022, reputando in conseguenza che gli elementi acquisiti fino a detta data non fossero sufficienti a provare il fumus commissi delicti con riguardo alla fattispecie di truffa ascritta al Costa bile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge per omessa valutazione delle circostanze rappresentate dalla p.o. nella querela. Il P.m. ricorrente assume che il collegio cautelare, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in data successiva al 3/9/2022, ha ritenuto di espungere idealmente dal compendio acquisito anche la querela della p.o., [OSCURATO:PERSONA], sebbene la stessa non possa essere ricompresa nell'attività investigativa del P.m. e doveva costituire oggetto di valutazione. Aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] si era presentata spontaneamente alla G.d.f di Marcianise per sporgere querela il 19/12/2022 e che l'apprezzamento del Tribunale si pone in contrasto con l'art. 405, comma 3, cod.proc.pen., che fa decorrere il termine d'indagine dalla proposizione della condizione di procedibilità, precludendo al querelante la possibilità di fornire il proprio apporto in tutti i casi in cui sia venuto a conoscenza del reato in epoca successiva allo spirare del termine previsto per il compimento delle indagini; 2.2 la violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla valutazione del fumus del reato. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha depotenziato gli elementi di prova acquisiti, dando ingresso a ricostruzioni alternative sganciate dalle risultanze fattuali come laddove ha fatto riferimento a passaggi della motivazione reiettiva della prima richiesta di misura, senza rapportarsi alle emergenze fattuali presenti nel fascicolo così rendendo una motivazione solo apparente. Segnala ancora il P.m. che la verifica delle condizioni di legittimità della misura non può tradursi in una decisione anticipata sul merito, dovendo il giudice limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie legale e quella concreta. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, con memoria del 15/5/2023, contenente alligazioni documentali, ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M. osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha richiamato a pag. 8 quali atti inutilizzabili esclusivamente la consulenza medico legale del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e l'informativa della G.d.f. del 3/10/22 senza fare alcun espresso riferimento alla querela della [OSCURATO:PERSONA], e segnalando come proprio le dette sopravvenienze fossero state considerate dal Gip emittente la misura decisive al fine della rivalutazione del quadro indiziario negativamente delibato con l'ordinanza di rigetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Aggiunge, inoltre, che la Barbato non ha sporto denunzia-querela spontaneamente ma a seguito di convocazione da parte della Gdf della Compagnia di Marcianise, subdelegata al fine di verificare la volontà della p.o. e di eventualmente integrare quanto già dalla stessa riferito a s.i.t. in data 27/10/21, sicché anche le dichiarazioni in questione, rese nell'ambito di un atto investigativo puro specificamente delegato, debbono essere ritenute inutilizzabili. Segnala, inoltre, il difensore che, al fine di una corretta declinazione dell'asserita violazione di legge, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in che modo il contenuto della querela incida, destrutturandolo, sull'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, tenuto conto che nell'evocata querela la Barbato non ha riferito fatti diversi e ulteriori rispetto a quanto già dichiarato in sede di s.i.t. Evidenzia ulteriormente il difensore che il P.m. ha omesso, inoltre, di confrontarsi con il dato relativo alla preclusione conseguente al pregresso giudicato relativo alla reiezione della richiesta in data 15/6/2022 sulla base della piattaforma investigativa residuata in esito alla declaratoria di inutilizzabilità. Con riguardo al secondo motivo il difensore evidenzia che sotto l'egida della motivazione apparente il P.m. sollecita una rivalutazione del merito, esponendo circostanze riferite dalla Barbato nelle sit del 27/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte. L'ordinanza impugnata, in esito alla declaratoria di inutilizzabilità degli atti compiuti in epoca successiva al 3/9/2022, ha espressamente richiamato (pag. 8) la consulenza medico legale del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e l'informativa riepilogativa della P.g. con relativi allegati, indicandoli come atti sopravvenuti, ritenuti decisivi dal Gip emittente al fine di affermare la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al delitto provvisoriamente ascritto al Costabile, superando i dubbi che avevano portato all'ordinanza di rigetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Alcun cenno si rinviene alla querela sporta dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il P.m. impugnante lamenta l'omessa valutazione della suddetta querela senza tuttavia, chiarire, sulla base di quali evidenze la stessa avrebbe potuto costituire una sopravvenuta ed autonoma fonte a sostegno del fumus del delitto di truffa aggravata in contestazione, atteso che la difesa ha documentato che la [OSCURATO:PERSONA] era stata sentita a s.i.t. dalla Guardia di Finanza di Milano in data 27/10/2021, rendendo ampie dichiarazioni in ordine ai fatti a giudizio, e che la nuova assunzione in data 19/12/2022, dinanzi la Guardia di Finanza di Marcianise, costituiva atto delegato, finalizzato all'integrazione di quanto già riferito in 3 cAL precedenza nel cui ambito la p.o. ha, altresì, formalizzato l'istanza punitiva nei confronti dei responsabili. 2. Deve aggiungersi che a supporto della denunziata apparenza della motivazione il P.m. evoca una ricostruzione della vicenda in danno della Barbato che attinge alle dichiarazioni dalla stessa rilasciate il 27/10/2021, come reso evidente dai passaggi testuali richiamati a pag. 5 del ricorso, estrapolati dal cennato atto (pag.3), trascurando che le stesse fanno parte del compendio negativamente delibato dal Gip con l'ordinanza reiettiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente formazione di una preclusione endoprocessuale su quanto in quella sede espressamente o implicitamente dedotto. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
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