CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te, nella rispettiva quotadel 50% cadauno, della [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege;- ricorrenti -CONDOMINIO “I SALICI” [OSCURATO:PERSONA] N. 34/E ROMA, inpersona dell’amministratore legale rappresentante, rappresentato e difesodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026CONSORZIO [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata edifesa dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2964/2024 del Consiglio di Stato pubblicata indata 29/3/2024.Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del24/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI.1. Nel corso dell’anno 2015, [OSCURATO:PERSONA] ha avviato, dinanzi alTribunale civile di Roma, un procedimento ai sensi dell’art. 696 c.p.c. alfine di accertare i danni subiti in conseguenza della rottura di unatubazione abusivamente realizzata negli anni ‘70 dai proprietari dei fondiove detta tubazione era stata collocata.Accertato che la causa dei cedimenti di detta tubazione era daindividuare nell’insufficiente dimensione del collettore, e che l’eliminazionedi tali disfunzione postulava “l’integrale rifacimento della fognatura”, ilTribunale di Roma (con sentenza n. 13707 del 6 luglio 2017, passata ingiudicato), dopo aver riscontrato la responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 2051 c.c., in relazione alla produzione dei dannidenunciati dall’attore, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoriaavanzata dal [OSCURATO:PERSONA], accogliendola in relazione al “pregiudizio direttamentecagionato dai cedimenti dell’impianto”, ma negandola in relazione alladedotta “diminuzione di valore dell’immobile” dell’attore, ritenendoostativo sul punto, “prima ancora che la questione di giurisdizione … ilNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026fatto che la prospettazione di questo tipo di danno si fonda, logicamente,su una indimostrata irreversibilità dell’attuale situazione”.Lo stesso Tribunale di Roma ha contestualmente dichiaratoinammissibile la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] riferita ai danni derivatidall’inagibilità del proprio immobile (ed alla conseguente prospettatanecessità di ritrasferire altrove l’attività d’impresa), rilevando sul punto ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una pretesariconducibile all’omesso esercizio “delle funzioni pubblicistiche di governodel territorio comunale, con i relativi poteri (tra cui, in particolare, quelliafferenti alla sanatoria degli abusi, al recupero urbanistico, allapianificazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione)”, con laconseguenza che tale domanda, secondo il tribunale, sarebbe rientratanella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle“controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti della pubblicheamministrazioni in materia urbanistica ed edilizia concernente tutti gliaspetti dell’uso del territorio”, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a.2. A seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza del Tribunalecivile di Roma, a fronte delle ulteriori inerzie di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA],con ricorso notificato il 10 settembre 2019, ha adito il TribunaleAmministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo la condannadell’amministrazione comunale a pronunciarsi espressamente sull’istanzadal medesimo proposta ai fini del controllo dell’opera di urbanizzazionetecnologica relativa agli impianti fognari per la raccolta di acquemeteoriche esistenti in loco, disponendo l’adeguamento, la messa insicurezza e la messa a norma della condotta idrica di raccolta delle acquemeteoriche nel tratto interessanti i luoghi di causa, oltre al risarcimentodel danno da ritardo.Con il medesimo ricorso, inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna diRoma [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 30, co. 2, c.p.a., al rispristino “a titolo dirisarcimento in forma specifica” dello status quo ante, affinchéNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026provvedesse “all'adeguamento, la messa in sicurezza e la messa a normadella condotta idrica a raccolta delle acque meteoriche della Via P.A.equivalente del danno patito (quantificato in euro 157.950,00, oltreinteressi e rivalutazione). In ogni caso, ha chiesto la condanna di RomaCapitale “al risarcimento dei danni patiti … per il trasferimento dellapropria attività in altra sede e per la locazione dei relativi locali …, inquanto conseguenti in via diretta ed immediata dall'omesso eserciziodell'attività amministrativa”.3. In tale giudizio ha proposto ricorso incidentale il Condominio “ISalici” di [OSCURATO:PERSONA] n. 34/E in Roma (già chiamato acontraddire, quale convenuto, nel giudizio introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alTribunale di Roma), invocando l’accoglimento della domanda proposta dalConti nonché, in via incidentale (“a valere ove occorra quale ricorsoautonomo”), l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità di RomaCapitale in ordine ai danni periodicamente subiti dal Condominio a causadelle rotture e del malfunzionamento dell’impianto che provocanoallagamenti al parcheggio condominiale, con la conseguente condannadell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno.4. Con sentenza n. 3863/2020, qualificata come ‘non definitiva’, il TarLazio ha dichiarato “inammissibile la domanda avverso il silenzio e ladomanda di risarcimento del danno da ritardo nel provvedere”, in quantoha ritenuto che detta domanda fosse “diretta a provocare, sotto una primaprospettiva, l’esercizio di poteri attinenti alla pianificazione urbanistica delterritorio e la programmazione delle opere pubbliche, a fronte dei qualinon è individuabile una legittimazione del ricorrente, sotto altraprospettiva, l’esecuzione di un’attività materiale, che per sua natura nonpuò essere sollecitata mediante lo specifico rimedio di cui all’articolo 31cod. proc. amm.”.Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026Di seguito, il Tribunale amministrativo ha ribadito i principi espressidalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “non si può configurareun silenzio-inadempimento dell’Amministrazione nei confronti di un attoavente contenuto generale, il quale è indirizzato ad una pluralitàindifferenziata di destinatari e non è destinato a produrre effettidifferenziati nella sfera giuridica di singoli soggetti specificamenteindividuati (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 6096/2017)” (Consigliodi Stato, Sez. IV, 29 novembre 2019, n. 8160), ed altresì che il rimedioavverso il silenzio non è esperibile al fine di ottenere l’esecuzione di unamera attività materiale dell’amministrazione, richiamando in tal senso, exmultis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751.Con riferimento all’introduzione del giudizio sottoposto al proprioesame, inoltre, il T.a.r. Lazio ha rilevato come lo stesso non costituisse laprosecuzione, a seguito di translatio iudicii, di quello a suo tempoincardinato davanti al Tribunale civile di Roma (e conclusosi con lasentenza n. 13707 del 6 luglio 2017), con la conseguente esclusione dialcun vincolo endoprocessuale discendente dalla decisione sullagiurisdizione resa dal giudice ordinario.5. Dopo aver disposto ulteriori adempimenti istruttori (con particolareriguardo ad una verificazione per la conferma dell’inagibilità delle aree edella riconducibilità dei danni all’inadeguatezza delle condutture fognarie),con sentenza definitiva n. 2786/2022, il [OSCURATO:PERSONA] ha, nell’ordine: 1)disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa diRoma [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che, nel caso di specie, verrebbe in rilievoun’ipotesi di “omesso esercizio di una potestà pubblica di governo delterritorio comunale e, in particolare, dei relativi poteri pianificazione,realizzazione, gestione e controllo delle opere di urbanizzazione nonché disanatoria e recupero urbanistico dei relativi abusi”; 2) ritenuto “palese edincontrovertibile” la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dellacircostanza che l’amministrazione avrebbe dovuto procedereNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026all’adeguamento di tutte le opere di urbanizzazione a servizio di tale area,ivi compresa la gestione delle acque meteoriche, mentre, in concreto,aveva invece omesso di dar seguito alle attività amministrative necessarieall’adeguamento e alla manutenzione del sistema fognario; 3) accolto ladomanda proposta ai sensi dell’art. 30, co. 2, c.p.a., condannando RomaCapitale a: “a) porre in essere l’attività di pianificazione urbanistica eprogrammazione delle opere pubbliche necessarie ai fini dell’adeguamentoe la messa in sicurezza delle condotte idriche a raccolta delle acquemeteoriche della via P.A. Fontebasso e strade limitrofe a serviziodell’intero insediamento interessato, tenendo eventualmente conto dellesoluzioni progettuali a tal fine prospettate dal verificatore nella propriarelazione e, in particolare, avviando le procedure volte alla realizzazionedei lavori di rifacimento delle relative condutture, anche avvalendosi deglistrumenti di attuazione del nuovo P.R.G. comunale di cui già dispone (iProgrammi integrati n. 1 e 2 ed [OSCURATO:PERSONA] zona “O” n. 20 A-B“[OSCURATO:PERSONA]B”, i primi due mai adottati e l’ultimo attualmente in fase diriadozione) nonché, casomai, anche dando seguito alle altre iniziative giàintraprese dall’amministrazione”; 4) accolto l’ulteriore domanda dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] a: “b) a provvedere nell’immediato adassicurare la manutenzione delle condutture fognarie di raccolta e deflussodelle acque reflue di interesse dei ricorrenti nonché del fosso disollecitando l’intervento del competente Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] eAgro Romano affinché ne garantisca la funzionalità”; 5) accolto, infine, ladomanda risarcitoria avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Condominio “I Salici”,riconducendola, peraltro, all’art. 2051 c.c. e ricollegandola alla:“inadeguatezza, rispetto al crescente sviluppo edilizio della zona, delsistema fognario di gestione delle acque meteoriche, essendo, nel caso dispecie configurabile in capo a [OSCURATO:PERSONA] – in ragion dei poteri dipubblicistici di governo del sistema fognario comunale a costei spettanti -Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026una responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c. per non aver provvedutoall’adeguamento ed alla manutenzione delle relative condutture, di fattoinserite nel sistema delle fognature comunale e, per l’effetto, rientrantinella sfera di controllo”.6. A seguito dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio diStato, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto in primo grado per difetto di giurisdizione(nella specie indicata come spettante al giudice ordinario), disponendo,conseguentemente, l’annullamento senza rinvio della sentenza resa dalTar del Lazio.7. A fondamento della propria decisione, il Consiglio di Stato hapreliminarmente rilevato l’autonomia del giudizio in corso rispetto a quelloconcluso con la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 13707 del 6 luglio2017, non avendo l’interessato proposto appello avverso tale sentenza, néessendosi avvalso del meccanismo della translatio iudicii di cui all’art. 11,co. 2, c.p.a.Ciò posto, pur a seguito della proposizione del ricorso introduttivo delpresente giudizio, il giudice amministrativo aveva conservato le stesseprerogative di esame della propria giurisdizione di cui avrebbe goduto nelcaso in cui l’interessato si fosse avvalso del meccanismo della translatioiudicii ex art. 11, co. 2, c.p.a., essendosi in presenza di due giudizi diversied avuto riguardo al carattere meramente rituale (e, dunque, non dimerito) della pronuncia emessa dal giudice civile.Stabilite tali premesse, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel caso dispecie, difettasse la giurisdizione del giudice amministrativo “posto che nelcaso di specie viene in rilievo esclusivamente un’attività di mero faceremateriale concernente l’attività di ampliamento, manutenzione edeventuale sostituzione dello specifico collettore fognario de quo secondo leregole tecniche e in conformità a canoni di diligenza e prudenza, con laNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026conseguenza che non sono ravvisabili profili di spendita di poteripubblicistici”.Sul punto, il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza dellostesso Consiglio e della Corte di Cassazione (maturato a seguito delle notepronunce della Corte Costituzionale, 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio2006, n. 191), secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo presuppone l’esistenza del potere autoritativo.I predetti principi, infatti, escludono che “la manutenzione e persino lostesso rifacimento delle condotte idriche siano riconducibili allagiurisdizione del giudice amministrativo, come, del resto, la Corte diCassazione ha già avuto modo di chiarire con specifico riguardo a unavicenda del tutto analoga a quella per cui è causa” (cfr. Cassazione, Sez.Un., 13 settembre 2017, n. 21192), secondo cui: “Va affermata lagiurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domandarivolta dal privato contro un Comune per conseguirne la condanna ad unfacere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie adadeguare l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche alfine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietàprivata, e la condanna al risarcimento dei danni prodotti alla proprietà acausa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianticomunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della PubblicaAmministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.Sempre riprendendo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questaCorte di cassazione, il Consiglio di Stato ha sottolineato come lagiurisdizione del giudice amministrativo “anche di natura esclusiva,presuppone un collegamento con l’esercizio di poteri di naturapubblicistica” escludendo “che potesse sussistere tanto la giurisdizionegenerale di legittimità del giudice amministrativo, venendo in rilievo dirittisoggettivi e non interessi legittimi, quanto la giurisdizione esclusiva, ancheai sensi dell’art. 133, lett. f), c.p.a., poiché in riferimento a tutti gli aspettiNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell'uso del territorio, sono riservate al giudice amministrativo soltanto lecontroversie aventi ad oggetto atti o provvedimenti, ed, ai sensi dell’art.7, comma 1, dello stesso C.p.a., anche i comportamenti, ma soltanto sericonducibili, anche mediatamente, all'esercizio del potere amministrativo,da escludersi in ragione di quanto sopra”.In particolare, il Consiglio di Stato, riproponendo le parole delleSezioni Unite della Corte di cassazione, ha ribadito che “l’inosservanza daparte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essaappartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenzae prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinariosia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbiaper oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacchéuna siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritatividell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio delneminem laedere (cfr. già Cass. S.U. ord. 14 gennaio 2005, n. 599 e Cass.S.U. 28 novembre 2005, n. 25036, nonché, di recente, Cass. 6 settembre2013, n. 20571)”.Nel caso di specie, secondo il Consiglio di Stato - avendo il Contirichiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] “a titolo di risarcimento in formaspecifica”, di provvedere all’adeguamento, alla messa in sicurezza e alla“messa a norma” della condotta idrica per la raccolta delle acquemeteoriche, ovvero, in via subordinata, il ristoro per equivalente, e, inogni caso, la condanna al risarcimento dei danni subiti per aver dovutotrasferire altrove la propria attività di impresa, nonché, con riferimentoalla posizione del Condominio ‘I Salici’, la condanna al risarcimento deidanni periodicamente subiti dal Condominio a causa degli allagamenti delparcheggio condominiale – la giurisdizione su tali domande avrebbedovuto essere riconosciuta in capo al giudice civile, apparendo peraltroparadossale e giuridicamente scorretto affermare (come parrebbe derivaredal ragionamento argomentato dal Tribunale civile di Roma) laNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026giurisdizione del giudice civile per alcune voci di danno, e quella delgiudice amministrativo per altre conseguenze dannose, trattandosi in ognicaso di conseguenze riconducibili al medesimo danno-evento (consistentenel cedimento delle condutture idriche dovuto alla loro materiale econcreta inadeguatezza), e dovendo invece distinguersi la giurisdizioneordinaria da quella amministrativa, non già in relazione al tipo di danno-conseguenze, bensì in ordine alla concreta esistenza e all’esercizio dipoteri autoritativi immediatamente (o mediatamente) connessi all’attivitàcausativa del danno-evento.8. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione invocando, in linea principale, la risoluzione delconflitto reale negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 2964/2024 delConsiglio di Stato e la sentenza n. 13707/2017 del Tribunale di Roma,ovvero, in via subordinata, la cassazione della sentenza emanata dalConsiglio di Stato, sul presupposto della ritenuta appartenenza dellagiurisdizione al giudice amministrativo.9. [OSCURATO:PERSONA] ‘I Salici’ di [OSCURATO:PERSONA] n. 34/E Roma hadepositato controricorso “a valere ove occorra quale ricorso incidentaleautonomo”, aderendo al ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA] ed invocando, ‘oveoccorra’ in via autonoma, la cassazione della sentenza impugnatariconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alladecisione della controversia in esame.10. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al fine di resistere alricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed a quello del Condominio ‘I Salici’ di ViaGiuseppe Moneti n. 34/E Roma.11. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato da [OSCURATO:PERSONA] giudizio d’appello dinanzi al Consiglio di Stato) ha depositatocontroricorso, aderendo al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] per la dichiarazione dellagiurisdizione del giudice amministrativo.Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/202612. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione hadepositato memoria, invocando l’affermazione della giurisdizione delgiudice ordinario.13. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA], nonché in qualità di comuniste, nella rispettiva quota del50% cadauno, della Eredi di [OSCURATO:PERSONA], costituita ai sensi dell’art. 5della legge n. 443/85 fino al 17.11.2029 in prosecuzione della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato comparsa di interventovolontario.14. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di LorenzoConti nonché in qualità di comuniste della Eredi di [OSCURATO:PERSONA]; ilCondominio ‘I Salici’ di [OSCURATO:PERSONA] n. 34/E Roma e RomaCapitale hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente principale invoca la risoluzione, exart. 362 c.p.c., del conflitto reale negativo di giurisdizione tra la sentenzan. 2964/2024 del Consiglio di Stato e la sentenza n. 13707/2017 delTribunale Ordinario Civile di Roma.In particolare, secondo il ricorrente, il conflitto reale negativo in esamesarebbe emerso a seguito della decisione, da parte di due diversi giudiciappartenenti a ordini differenti (ordinario e amministrativo), di declinare lapropria giurisdizione sul medesimo oggetto della disputa.Nella specie, mentre il Tribunale di Roma aveva inizialmente stabilitoche, al fine ottenere il risarcimento dei danni subiti per effettodell’inadeguatezza delle infrastrutture comunali, l’istante avrebbe dovutoagire dinanzi al T.A.R. (trattandosi di scelte urbanistiche concernenti lagestione del territorio da parte dell’amministrazione capitolina), ilConsiglio di Stato ha ribaltato la prospettiva, sostenendo trattarsi, alNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026contrario, di una questione di ‘ordinaria amministrazione’ e dimanutenzione, i cui risvolti risarcitori avrebbero dovuti essere sottopostiall’esame del giudice ordinario.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispettoall’eventuale rigetto del primo motivo, il ricorrente principale invoca lacassazione ex art. 110 c.p.a. della sentenza n. 2964/2024 del Consiglio diStato, con la conseguente dichiarazione di giurisdizione del giudiceamministrativo.Il ricorrente, dopo aver evidenziato la contraddittorietà delcomportamento processuale dell’amministrazione comunale - la qualeavrebbe eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dinanzi alTribunale di Roma, per poi sostenere l'esatto opposto davanti al Consigliodi Stato - contesta la decisione del Consiglio di Stato per aver questinegato la propria giurisdizione in un caso in cui l'attività amministrativarichiesta dall’istante non consisteva in un semplice ‘fare materiale’, bensìin una complessa attività di pianificazione urbanistica e infrastrutturale.A tale riguardo, l’allagamento dedotto come causa dei danni denunciatiin questa sede, lungi dal costituire un mero evento isolato, si era rivelatola conseguenza di una carenza strutturale del quartiere cittadino, che solol’adozione di atti amministrativi d'imperio (espropri, nuovi progetti,stanziamenti di bilancio) avrebbe potuto risolvere.Da qui l’appartenenza al giudice amministrativo della giurisdizioneconcernente la risoluzione della controversia in esame, trattandosi delricorso di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia di gestione delterritorio, comportante il coinvolgimento, pur quando indiretto,dell’esercizio di poteri autoritativi di pertinenza dell’amministrazionepubblica.In particolare, nel caso in cui il danno denunciato dall’attore derivi,come nel caso di specie, non già dal compimento di un singolo atto, bensìda una specifica ‘omissione provvedimentale’ (come nel caso di mancataNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026progettazione e costruzione delle infrastrutture necessarie, in conformitàai piani regolatori esistenti), si è nel campo degli interessi legittimi e,comunque, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo inmateria urbanistica e edilizia, nonché nelle materie concernenti tutti gliaspetti dell'uso del territorio, a norma dell’art. 133, lett. f) del c.p.a.Tali premesse evidenzierebbero, ad avviso del ricorrente, l’errore in cuisarebbe incorso il Consiglio di Stato nel considerare l'obbligo di messa insicurezza alla stregua di un mero debito derivante da un contratto o da unfatto illecito privato, essendosi piuttosto spinto, l’odierno istante, allacontestazione del modo in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provveduto allagestione della rete idrica di un'intera zona urbana, ponendo in discussionel'essenza stessa dell’esercizio della funzione pubblica amministrativa.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere in primo luogo affrontare, per ragioni dipregiudizialità, l’ultima questione posta dal ricorso incidentale avanzatodal Condominio ‘I Salici’ di [OSCURATO:PERSONA] n. 34/E in Roma (su cui v.infra), avendo quest’ultimo sul punto dedotto la formazione del giudicatointerno sulla giurisdizione del giudice amministrativo a seguito dellamancata tempestiva impugnazione della sentenza non definitiva resa delTar Lazio n. 3863 del 10 aprile 2020 che avrebbe, ad avviso delCondominio, riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo sututte le questioni oggetto dell’odierna controversia (cfr. infra).4. In particolare, avendo il [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Condominio ‘I Salici’invocato la risoluzione della questione di giurisdizione in relazione alledomande dalle stesse proposte in questa sede, varrà esaminare se larisoluzione di tale questione possa ritenersi ancora controvertibile, ovveronon più discutibile a seguito della (dedotta) formazione del corrispondentegiudicato, non avendo le parti tempestivamente impugnato la richiamatasentenza non definitiva n. 3863 del 10 aprile 2020 resa dal [OSCURATO:PERSONA].5. Con riguardo a tale questione, converrà intanto segnalare come,secondo quanto affermato da un recente pronunciamento di questeNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sezioni Unite, debba ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avversola sentenza del Consiglio di Stato con cui si deduca il vizio di violazione delgiudicato interno sulla giurisdizione, dovendosi ritenersi che tale ricorsosia proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in quanto la violazionedi una norma del procedimento – come la disciplina che regola laformazione del giudicato, anche implicito, su tale questione – non èviolazione di una norma meramente processuale, interna ai limiti dellagiurisdizione, ma si sostanzia in una decisione sulla giurisdizione che puòcostituire oggetto del pieno sindacato della Corte di cassazione,investendo la portata delle norme processuali di riferimento e lasussistenza o meno della formazione di un giudicato sulla giurisdizione, aprescindere dall'interpretazione che sul punto ne abbia dato la decisionedel giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 38737 del06/12/2021, Rv. 664745 - 01).6. Ferma tale premessa, rileva il Collegio come, nel caso di specie, conla sentenza non definitiva emessa dal Tar del Lazio n. 3863/2020, ilgiudice amministrativo si sia unicamente limitato a dichiarareinammissibile la domanda del [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio della pubblicaamministrazione (non invocabile come fonte di danno in relazione ad attigenerali), nonché l’inammissibilità della domanda di risarcimento deldanno da ritardo (non avendo il ricorrente prospettato alcuna situazioneastrattamente idonea a determinare l’obbligo dell’Amministrazione diavviare nei suoi confronti uno specifico procedimento), limitandosi,«quanto alle ulteriori domande formulate dal ricorrente e a quellecontenute nel ricorso incidentale del Condominio “I Salici”», a disporre laconversione del rito ai fini della trattazione in udienza pubblica.Da tanto discende la conclusione per cui, attraverso la pronuncia dellasentenza non definitiva in esame, il TAR Lazio non si è affatto pronunciato,neppure implicitamente, sulla sussistenza della giurisdizione del giudiceamministrativo in relazione alle questioni oggetto del presente giudizio, sìNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026che la questione di giurisdizione in questa sede posta in via principale dalConti e dal Condominio ‘I Salici’ deve ritenersi ancora validamente eutilmente discutibile in questa sede.7. Ferma tale premessa, al fine di dirimere i termini della questione digiurisdizione in esame, varrà preliminarmente porsi l’interrogativo circal’effettiva sussistenza, nel caso di specie, di un conflitto reale negativo digiurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo e, quindi, inordine alla conseguente ritualità della richiesta principale avanzatadall’odierno ricorrente volta a dirimere tale specifico conflitto.8. Sul punto, occorre riconoscere un decisivo rilievo al richiamodell’insegnamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass.,Sez. U, Sentenza n. 27310 del 25/09/2023) secondo cui, non avendo l'art.59 della legge n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioniprocessuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione(tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c.), làdove il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria dellagiurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione,mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite dellaSuprema Corte, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, ilconflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n.1), c.p.c.; e tanto, a prescindere dalla circostanza che una delle duesentenze sia passata in giudicato.Secondo quanto specificato nella decisione appena richiamata, l'art. 59della legge n. 69 del 2009 ha stabilito la natura vincolante per le partidella pronuncia declinatoria, in caso di tempestiva riassunzione,possibilità di sollevare il regolamento d'ufficio, entro un ristretto termineperentorio. L'introduzione di tale disposizione interagisce con la possibilitàdi denuncia del conflitto di giurisdizione reale, di cui al richiamato secondocomma dell'articolo 362 c.p.c. Ma tale interazione influisce semplicementeNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026sui casi in cui risulta necessario avvalersi di tale mezzo di ricorso, nonpotendosi ritenere che il rapporto tra le due norme determini unasostanziale abrogazione implicita del secondo comma, n. 1, dell'art. 362con riferimento all'area di applicazione del nuovo articolo 59.Anche dopo l'entrata in vigore di detta norma, infatti, deve ritenersiammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell’ipotesi incui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambinegato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senzasollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza di unconflitto reale negativo di giurisdizione. Principio costantemente affermatodalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n.9841 del 05/05/2011, secondo cui «la disciplina dettata dall'articolo 59della legge 18 giugno 2009 n. 69, siccome non è in grado di coprirel'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione didifetto di giurisdizione, non ha prodotto l’abrogazione implicita dell'articolo362, comma 2, n. 1, c.p.c. Ne consegue che le parti possono proporreconflitto negativo di giurisdizione nel caso in cui la tutela della medesimasituazione soggettiva sia stata contemporaneamente richiesta a diversigiudici, che abbiano adottato decisioni declinatorie della giurisdizione,senza sollevare essi stessi di ufficio conflitto, così come previsto dalcomma 3 dell’articolo 59 citato».Deve dunque ritenersi ammissibile il ricorso per conflitto negativo digiurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario e il giudiceamministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sullamedesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto,essendosi in presenza di un confitto reale negativo di giurisdizione,denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensidell’articolo 362, comma secondo, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi,indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce incontrasto sia passata in giudicato (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 150 delNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/202607/01/2013). E tanto - varrà ribadirlo - in forza del principio per cui, nonavendo l'articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 coperto l'intero arcodelle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto digiurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'articolo362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronunciadeclinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto digiurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle SezioniUnite della Corte di Cassazione, resta ferma la possibilità di far valere, inogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362,secondo comma, n. 1, c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delledue sentenze sia passata in giudicato (v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n.16883 del 05/7/2013; Cass., Sez. U, Sentenza n. 2479 del 31/1/2017;Cass., Sez. U, Sentenza n. 8246 del 30/3/2017; Cass., Sez. U, Sentenzan. 1919 del 28/1/2021); Cass., Sez. U, Sentenza n. 14323 del25/5/2021).9. Pervenendo all’esame diretto della questione di giurisdizione postadall’odierno ricorrente principale, osserva il Collegio come, secondo ilcostante e perdurante insegnamento di queste Sezioni Unite, ai fini delriparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo,rileva, non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitumsostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi,ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio(cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15323 del 25/6/2010; Cass., Sez. U, n.20902 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21522 del 15/9/2017,Rv. 645315 – 01; Cass, Sez. U, n. 25456 del 26/10/2017; Cass., Sez. U,n. 20350 del 31/7/2018; Cass, Sez. U, n. 30009 del 19/11/2019).Più di recente, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/1/2024 haprecisato che la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario egiudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale,individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quelloNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi edal rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale.Con specifico riguardo ai tratti concreti riconducibili al caso oggettodell’odierno esame, queste Sezioni Unite hanno affermato (attraverso lastessa pronuncia richiamata nella sentenza del Consiglio di Statoimpugnata in questa sede) che l'inosservanza da parte della p.a., nellagestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regoletecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può esseredenunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda aconseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto larichiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffattadomanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, maun'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (cfr. giàCass., Sez. U, Ordinanza n. 599 del 14/1/2005, e Cass., Sez. U, n. 25036del 28/112005; Cass., Sez. U, n. 2057 del 16/9/2013).Da qui la conclusione dell’affermazione della giurisdizione dell'autoritàgiudiziaria ordinaria relativamente alla domanda rivolta dal privato controun Comune per conseguirne la condanna ad un facere specifico,consistente nella realizzazione delle opere necessarie ad adeguarel'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche al fine discongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietà privata, e lacondanna al risarcimento dei danni prodotti a questa proprietà a causadella pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali,prospettandosi la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazioneai sensi dell'art. 2043 cod. civ.» (Cass., Sez. U, n. 21192 del 13/9/2017).La stessa sentenza del Consiglio di Stato qui impugnata richiamaaltresì Cass., Sez. U, n. 25843 del 23/92021, secondo cui l'inosservanzada parte della p.a., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essaappartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza eprudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinarioNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. alrisarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguirela condanna della stessa ad un facere, giacché la domanda non investescelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta alrispetto del principio del neminem laedere. Né, al riguardo, è di ostacolo ildisposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7della legge n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo lecontroversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito dellasentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizioneesclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la p.a. non esercitialcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblicialla cui tutela sia preposta.10. Ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione postad’odierno ricorrente principale occorrerà, pertanto, accertare in concretose la relativa richiesta avanzata in sede di merito - nel rivendicare lacondanna dell’amministrazione alla realizzazione delle opere necessarie adadeguare l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche alfine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietàprivata, e la condanna al risarcimento dei danni prodotti a questaproprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degliimpianti comunali – presupponga il compimento, da partedell’amministrazione resistente, di un’attività di natura tecnica (ol’esplicazione un’attività materiale conforme alla normale diligenza o allaprudenza ordinariamente previste) al fine di evitare i pregiudizi paventatidall’istante, o, viceversa, il compimento di una attività di naturaautoritativa o, più in generale, di un’attività discrezionale di carattereamministrativo comportante la ponderazione di diversi interessi coinvoltidallo svolgimento di tale attività.Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026Nel primo caso, infatti, occorrerà concludere per il riconoscimento dellagiurisdizione del giudice ordinario, là dove, nel secondo caso, perl’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.11. Ciò posto, al fine di pervenire alla risoluzione di tale questioneoccorrerà procedere all’esame degli atti introduttivi dei due giudizi (diquello dinanzi al giudice ordinario e di quello dinanzi al giudiceamministrativo) introdotti dal [OSCURATO:PERSONA], dovendo da tali atti, desumersi lerispettive causae petendi e, dunque, il petitum sostanziale destinato adoperare il discrimen nel riparto tra le giurisdizioni.12. Nell’originario ricorso volto a sollecitare l’accertamento tecnicopreventivo da parte del Tribunale civile di Roma, il [OSCURATO:PERSONA] ha conclusoformalizzando la propria intenzione di «procedere ad un compiutoaccertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. circa le cause dei dannimedesimi, il loro ammontare complessivo, la natura e la tipologia deilavori necessari per la loro riparazione e per la riprogettazione e/oricostruzione e/o messa in sicurezza della condotta di raccolta di acque dicui in premessa, nonché la imputazione dei relativi costi ai fini delpromuovendo giudizio di merito (cfr. all.to doc. n. 8)» (pag. 12 nel ricorsoper a.t.p.).Ai fini della più esatta comprensione delle concrete ragionisuccessivamente poste a fondamento della causa di merito di seguitointrodotto dal [OSCURATO:PERSONA], appare opportuno fare cenno delle conclusioni a cuipervenne il consulente tecnico d’ufficio incaricato in sede di accertamentotecnico preventivo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] ripetutamente richiamato taliconclusioni al fine di sostenere, sul piano argomentativo, le proprierichieste.Detto consulente tecnico d’ufficio, nell’assolvimento del propriocompito, ha espressamente affermato di aver accertato «le cause deirilevanti allagamenti dell’autofficina del ricorrente. Queste consistononell’attuale insufficienza della fognatura costruita abusivamente per ilNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026tombamento di un fosso privato avvenuta negli anni ‘70 dovuta allosviluppo nel tempo delle costruzioni della località Massimina. Per eliminarei ricorrenti allagamenti dell’autofficina del ricorrente è necessaria laricostruzione della fognatura esistente con tubazioni notevolmentemaggiorate rispetto al diametro attuale Ø600) e precisamente di diametrocrescente dal Ø 1200 al Ø 1500. Si è eseguita una valutazione dei costi diquesta nuova fognatura al capitolo 9 della presente Relazione, valutati in€. 545.000,00» (pag. 16 della relazione del c.t.u. in a.t.p.).Nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, dopo averripetutamente ed ampiamente richiamato la ridetta relazione di a.t.p., ilConti osserva che «la abbondantissima documentazione presente in atti,pienamente asseverata e confortata dall'attività istruttoria svolta in sedecautelare, consente dunque di affermare, in punto di responsabilità, che ildanno patito dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonimaditta individuale e di proprietario dell'immobile di cui al punto 1) delpresente atto di citazione, è stato causato, oltre che dalla impropria operadi tombatura del fosso di cui sopra ad opera di tutti i proprietari dei fondisoprastanti (come accertato dal C.T.U. in sede di A.T.P.), dalla omessamanutenzione e/o adeguamento della conduttura medesima alle mutatecondizioni urbanistiche da parte dei predetti soggetti, che vi eranoobbligati ex lege. Detta conduttura (peraltro realizzata in assenza diqualsiasi autorizzazione), in ragione della progressiva urbanizzazionedell'area urbana circostanze e della conseguente diminuzione dellacapacità di assorbimento del terreno, ha infatti finito per convogliare tuttele acque di superficie dell'intera area urbana medesima: ciò avrebbedovuto comportare, a carico degli autori dell'opera, ancora oggi unicisoggetti forniti di materiale disponibilità di accesso e intervento sullafognatura medesima, l'obbligo a modificarne la sezione e/o il percorso inmodo da scongiurare danni alle proprietà limitrofe. …. Proprio laperdurante incuria dei soggetti suindicati (oltre che la loro totaleNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026indifferenza in ordine alle conseguenze dell'omissione di qualsivogliaintervento volto ad evitare danni all'altrui proprietà e/o attività) sonoconfigurabili quale diretta causa del prolungato e reiteratodanneggiamento subito dai locali di proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché dellaloro completa inutilizzabilità ai fini dell'esercizio dell'attività cui gli stessierano deputati. Al contempo, è innegabile come nella presente fattispeciesussista anche una responsabilità in capo all'amministrazione comunale,nell'accezione precisa di [OSCURATO:PERSONA], per non aver provveduto, comeda suo specifico obbligo, all'esercizio del controllo e della vigilanza, comecustode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema dicittadino di fognatura, e ciò a prescindere dalla responsabilitàeventualmente imputabile ad altri titoli a terzi. Tale responsabilitàquantomeno concorrente in capo all'amministrazione comunale, nel casodi specie, appare ancor più palese in ragione di due motivi. In primoluogo, la vetustà dell'intervento abusivo di tombatura del fosso, risalenteagli anni '70, come da ammissione dello stesso Ufficio preposto presso ilMunicipio XVI resa al C.T.U. in occasione dell'accesso peritale del[OSCURATO:DATA_NASCITA]: ciò attesta che l'amministrazione, per un lasso di tempo diquasi quarant'anni, non solo non si è mai curata di verificare quali fosserole attuali condizioni del sistema di deflusso delle acque di superficierelativamente ad un'area molto ampia dell’insediamento di Massimina, maaddirittura era ben al corrente del fatto che vi fossero state realizzatedelle fognature abusive ad abbia in qualche modo confidato sul fatto chele stesse potessero contenere l'afflusso idrico nel corso del tempo. Insecondo luogo, l'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] era perfettamenteedotta del fatto che nell'area interessata, le cui acque piovane di superficieoriginariamente venivano drenate e convogliate nel fosso originario (oggitombato), il fenomeno di urbanizzazione ha avuto nei decenni unandamento sempre crescente: non solo, infatti, le numerose costruzioniabusive della zona risalgono, come rilevato anche dal C.T.U. Ing. Agostini,Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026ad un periodo antecedente agli anni '90, essendo state prevalentementecondonate in forza della legge sul condono edilizio del 1985 (conconseguente presa di cognizione da parte del Comune di Roma, oggiRoma [OSCURATO:PERSONA]); ma anzi, a decorrere dagli anni '90 sino alla data odierna,sono state realizzate, nella piena regolarità amministrativa,numerosissime altre costruzioni ad uso abitativo e non abitativo, iviincluso il fabbricato ove è ubicato l'immobile di proprietà dell'attore. Afronte di un simile incremento dell'urbanizzazione della zona, pertanto,appare quasi grottesco ed inverosimile il fatto che l'amministrazionecomunale, la quale pure ha provveduto a concedere le numerosiautorizzazioni all'edificazione, non si sia minimamente curata dicomprendere in che modo le acque piovane, a fronte del sempre minorpotere drenante del terreno, sarebbero state convogliate a valle. Tutto ciòrisulta rigorosamente riportato anche nell'accertamento svolto dal C.T.U. ilquale (cfr. pag. 13 elaborato peritale) ha espressamente riferito che “èperaltro vero che la fognatura raccoglie le acque meteorichedell'insediamento di Massimina e quindi è da considerarsi anche un'operadi urbanizzazione che dovrebbe essere eseguita dal Comune di Roma”.[OSCURATO:PERSONA], a sua volta parte regolarmente intimata in sede di A.T.P.,non ha in alcun modo contestato nel merito qualsivoglia addebito conriferimento alla cattiva manutenzione del sistema fognario e di raccolta escolo delle acque piovane, limitandosi, con il proprio atto costitutivo, adedurre che le competenze relative al sistema idrico integrato sono statetrasferite ad [OSCURATO:SOCIETA]. (Affermazione, peraltro, smentita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. medesima con la propria comparsa di costituzione in cui èstato evidenziato che la Convenzione richiamata “riguarda solamente lagestione dell'acqua di alimentazione idrica (c.d. Acqua potabile versoutenti) e l'acqua di depurazione, ovvero quella relativa agli scarichi diacque nere, destinati alla depurazione prima di essere immessinell'ambiente”). Tenuti al risarcimento solidale dei suddetti danni a normaNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell'art. 2051 c.c. (e, comunque, dell'art. 2043 c.c.) sono da considerarsi ilCondominio “I Salici” di [OSCURATO:PERSONA] n. 34/E, i Sigg.ri GiulianaPica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,quali eredi in forza di successione mortis causa del Sig. [OSCURATO:PERSONA], eRoma [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pagg. 13-17 dell’atto di citazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]).Dall’esame di tali passi appare inequivocabile l’identificazione delpetitum sostanziale rivendicato dal [OSCURATO:PERSONA] nella preliminare contestazione,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’illecito civile consistente nel mancatocompimento delle attività (meramente) materiali di carattere tecnico-pratico (identificate nella vigilanza e nel controllo; nella cattivamanutenzione e violazione di obblighi di custodia) e nella conclusivarivendicazione del risarcimento dei danni subiti.Nel successivo ricorso dinanzi al Tar del Lazio, il [OSCURATO:PERSONA], dopo averampiamente riferito dell’avvenuta fase contenziosa dinanzi al Tribunale diRoma, ha esplicitamente posto i fatti costitutivi di tale contenzioso apremessa della domanda proposta dinanzi al giudice amministrativo.In particolare, scrive il [OSCURATO:PERSONA]: «Con le allegate comunicazioni didiffida…l'[OSCURATO:PERSONA] veniva sollecitata all'avvio di appositoprocedimento amministrativo affinché si procedesse all'adeguamento, lamessa in sicurezza e la messa a norma, in aderenza alle previsioni di cuial D.Lgs. 152/2006, della condotta idrica a raccolta delle acquemeteoriche della Via P.A. Fontebasso e strade limitrofe, dal suo trattoiniziale sino a quello terminale con sfogo sul Fosso di Massimina (o [OSCURATO:PERSONA]) (cfr. docc. all.ti nn. 19-20)» (pagg. 8-9 del ricorso dinanzial TAR Lazio).Con il medesimo atto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] afferma, inoltre (del tuttosignificativamente, ai fini dell’odierna decisione), di proporsipersonalmente per la risoluzione del problema: «Oltretutto, anche aseguito di successivi incontri presso gli [OSCURATO:PERSONA] - in occasione deiNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026quali la [OSCURATO:PERSONA] istante partecipava anche la propria disponibilitàa provvedere a proprie spese al ripristino del tratto di condutturasottostante l'area di sua proprietà, di concerto con le necessarie e piùampie opere di progettazione ed adeguamento del manufatto fognario nelsuo complesso, riferibili ai tratti sottostanti le altrui proprietà private –l'[OSCURATO:PERSONA] rimaneva del tutto inerte» (pag. 9 del ricorsoTAR Lazio).Da qui la conclusione del [OSCURATO:PERSONA] che, «con comunicazione a mezzoP.E.C. in data 25.01.2019, … proponeva istanza ex art. 7 L. 241/1990,affinché i competenti [OSCURATO:PERSONA]… avviassero entro il termineperentorio di giorni 90 (novanta) dalla ricezione dell'istanza medesima,procedimento per il controllo dell'opera di urbanizzazione tecnologica (cosìcome individuato nel [OSCURATO:PERSONA] n. 125/1996) relativa agliimpianti fognari per la raccolta di acque meteoriche stradali della Via P.A.l'adeguamento, la messa in sicurezza e la messa a norma, in aderenza alleprevisioni di cui al D.Lgs. 152/2006, della condotta idrica a raccolta delleacque meteoriche della Via P.A. Fontebasso e strade limitrofe, dal suotratto iniziale sino a quello terminale con sfogo sul Fosso di Massimina, oLazio).Di seguito, molto chiaramente, il [OSCURATO:PERSONA] afferma il carattereevidentemente «palese [del]l'onere sussistente, in capo alla PubblicaAmministrazione, di procedere, su istanza di parte ricorrente,all'attuazione di soluzioni tecniche che consentissero di raggiungere ildoveroso dimensionamento ex lege delle condotte di raccolta delle acquereflue a servizio delle aree del quartiere di Massimina, stante l'accertata –e peraltro già giudicata in sede civile ordinaria – insufficienza dell'impiantofognario attualmente esistente» (pag. 14 del ricorso TAR Lazio).Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026Infine, la richiesta conclusiva, in forza della quale il [OSCURATO:PERSONA] «oltre achiedere la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legalerappresentante pro tempore, per aver posto in essere un illegittima ipotesidi silenzio-rifiuto, chiede con il presente ricorso che l'Amministrazioneresistente venga condannata a provvedere all'adeguamento, la messa insicurezza e la messa a norma, in aderenza alle previsioni di cui al D.Lgs.152/2006 ed al [OSCURATO:PERSONA] Lazio, aggiornato comeda allegato alla deliberazione consiliare 23 novembre 2018, allegato alBollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103, della condotta idrica araccolta delle acque meteoriche della Via P.A. Fontebasso e stradelimitrofe, meglio identificata dal C.T.U. Ing. [OSCURATO:PERSONA] nel proprioelaborato (procedimento A.T.P. Tribunale Ordinario di Roma, R.G.3418/14) dal suo tratto iniziale sino a quello terminale con sfogo sul [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 19 del ricorso TAR Lazio).Osserva il Collegio come, anche in questo caso (analogamente aquanto ravvisato in relazione ai contenuti del petitum sostanziale posto afondamento dell’azione avanzata dinanzi al Tribunale civile di Roma),debba ritenersi incontrovertibile l’identificazione del petitum sostanzialedella domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al TAR Lazio come rivolta acontestare il mancato compimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di attivitàmeramente materiali di carattere tecnico-pratico, tali essendol’adeguamento, la messa in sicurezza e la messa a norma, in aderenza alleprevisioni di cui al D.Lgs. 152/2006, dell’impianto di raccolta delle acquereflue, avuto riguardo al doveroso dimensionamento ex lege dellecondotte di raccolta delle acque reflue a servizio delle aree del quartiere diMassimina, stante l'accertata insufficienza dell'impianto fognarioD’altro canto, la stessa offerta (di cui il ricorrente fa menzione nelproprio ricorso al [OSCURATO:PERSONA]) di provvedere ‘personalmente e a propriespese’ alla realizzazione di tale opera rende evidente l’intenzione del ContiNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026di ottenere, da parte della pubblica amministrazione, il compimento diun’attività di carattere meramente tecnico-pratica, ossia sufficiente ascongiurare ulteriori allagamenti, senza spingere le proprie preteseall’adozione di una più complessa attività provvedimentale volta aponderare la propria minima esigenza pratica con una più complessaoperazione di riassetto del territorio circostante.13. Sulla base di tale premesse, ritiene dunque il Collegio di doverribadire, anche in relazione al caso di specie, il principio di diritto già inprecedenza richiamato, in forza del quale dev’essere affermata lagiurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domandarivolta dal privato contro un Comune per conseguirne la condanna ad unfacere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie adadeguare l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche alfine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietàprivata, e la condanna al risarcimento dei danni prodotti a questaproprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degliimpianti comunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della pubblicaamministrazione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. U, n.21192 del 13/9/2017).14. La risoluzione del conflitto in esame con l’affermazione dellagiurisdizione del giudice ordinario vale ad assorbire la rilevanza delsecondo motivo di ricorso avanzato dal [OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultimoespressamente subordinato la proposizione del proprio ricorso contro (e,Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026dunque, la sua impugnazione avverso) la sentenza del Consiglio di Statoalla risoluzione del ridetto conflitto di giurisdizione.15. Con il proprio controricorso, “a valere ove occorra quale ricorsoincidentale autonomo”, il Condominio ‘I Salici’ di [OSCURATO:PERSONA] n.34/E Roma censura la sentenza del Consiglio di Stato impugnata perviolazione e falsa applicazione art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a., nonché perviolazione del giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva del TARLazio n. 3868 del 10 aprile 2020, per avere il Consiglio di Statoerroneamente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.In primo luogo, il Condominio controricorrente dichiara di aderire alricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA]; in via subordinata, invoca il riconoscimento delproprio diritto a proporre in via autonoma ricorso per cassazione permotivi di giurisdizione avverso l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato.Ad avviso del Condominio controricorrente, infatti, il Consiglio di Statoavrebbe errato nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudiceordinario, dovendo al contrario riconoscersi la giurisdizione del giudiceamministrativo, in quanto la questione oggetto di giudizio ha ad oggettoopere di urbanizzazione che, in palese violazione della normativaurbanistica, [OSCURATO:PERSONA] non ha realizzato, provocando il danno di cuiduole il Condominio. Ciò è sufficiente per radicare la giurisdizioneesclusiva del [OSCURATO:PERSONA] per materia così come previstodall’ar. 133 c.p.a. co. 1 lett. f.Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sotto altro profilo, il Condominio controricorrente sottolinea lasussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, inquanto il Condominio, invocando una condanna di [OSCURATO:PERSONA] a farcessare le cause dei danni subiti e subendi, richiede di fatto l’esercizio diun potere amministrativo proprio di tale amministrazione e afferente algoverno del territorio: l’esecuzione dell’intervento necessario per farcessare la situazione pregiudizievole di cui si duole il Condominio è di unatale rilevanza, così come accertato dai periti incaricati nei diversi gradi digiudizio, che non si riduce ad un intervento ‘locale’ sull’impianto esistente,ma richiede una progettazione e realizzazione di un uno sistema di scaricodelle acque piovane della zona interessata.Da ultimo, il Condominio censura la sentenza impugnata, per avere ilConsiglio di Stato asseritamente violato il giudicato formatosi a seguitodella sentenza non definitiva n. 3868 del 10 aprile 2020 con la quale ilTAR del Lazio ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativosulle questioni oggetto di causa.16. Con riguardo all’iniziativa processuale autonomamente avanzatadal Condominio I Salici’, converrà preliminarmente richiamare quanto giàin precedenza sottolineato in relazione all’insussistenza di alcun giudicatoimplicito in tesi formatosi sulla giurisdizione del giudice amministrativo aseguito della mancata impugnazione della sentenza non definitiva del TarLazio n. 3863/2020 (cfr. supra parr. 3-6).Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/202617. Nel resto, dev’essere in primo luogo riconosciuta la pienalegittimazione del Condominio ‘I Salici’ ad avanzare la richiesta dirisoluzione dell’odierno conflitto di giurisdizione (richiesta da dettoCondominio fatta propria attraverso la prestata adesione ‘in via principale’al ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA]), avendo detto Condominio già rivestito laqualità di parte processuale in entrambi i giudizi celebrati dinanzi alTribunale civile di Roma (in qualità di convenuto) e dinanzi al giudiceamministrativo (in qualità di ricorrente incidentale).18. Ciò posto, anche dall’esame della domanda proposta dinanzi al TarLazio dal Condominio (ossia dal ricorso incidentale che il Condominio haproposto in quella sede) emerge con evidenza come i relativi contenutinon si discostino da quanto sostenuto nel proprio ricorso principale dalConti, avendo anche il Condominio invocato uno specifico interventotecnico dell’amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] (attraverso unadeguamento e messa a norma dell’impianto fognario) allo scopo discongiurare ogni possibile proseguimento degli allagamenti già verificatisiin zona, senza alcun riferimento all’esercizio di un’attività amministrativadi più complesso respiro (segnatamente, sotto il profilo dell’esercizio dipoteri di natura autoritativa o di discrezionalità amministrativa in sensoproprio).19. Dunque, anche a proposito della domanda avanzata dalCondominio ‘I Salici’ occorre ribadire il principio di diritto oggetto inprecedenza affermato secondo cui deve essere riconosciuta laNumero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domandarivolta dal privato contro un Comune per conseguirne la condanna ad unfacere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie adadeguare l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche alfine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietàprivata, e la condanna al risarcimento dei danni prodotti a questaproprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degliimpianti comunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della pubblicaamministrazione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. U, n.21192 del 13/9/2017).20. Sulla base di tali premesse, il conflitto reale negativo digiurisdizione dedotto in questa sede dev’essere risolto attraversol’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, al quale va rimessa lacausa anche ai fini del governo delle spese di questo giudizio.21. La risoluzione del conflitto di giurisdizione vale ad assorbireentrambe le impugnazioni proposte in via subordinata da [OSCURATO:PERSONA] edal Condominio ‘I Salici’ di [OSCURATO:PERSONA] n. 34/E in Roma avversola sentenza n. 2964/2024 del Consiglio di Stato pubblicata in data29/3/2024. P.Q.MDichiara la giurisdizione del giudice ordinario al quale rimette la causaanche ai fini del governo delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.Numero registro generale 23475/2024Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 21261/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il PresidentePasquale D'Ascola