CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 32286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8181/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente, controricorrente in via incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente, ricorrente in via incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1199/2018 depositata il21/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 21 febbraio 2018, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA].A.S. – [OSCURATO:PERSONA], la ha condannata al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 1.077.101,84, oltre interessi legali, in adempimento di un contratto di mandato; - il giudice di appello ha rilevato che l’ A ssociazione e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avevano concluso un contratto di mandato avente ad oggetto l’incarico conferito alla banca di incassare le quote versate dagli associati, per le quali era pattuito l’accredito in un conto corrente di corrispondenza acceso presso la banca e intestato all’[OSCURATO:PERSONA]; -ha, quindi, accertato, all’esito di una consulenza tecnico contabile, che l’importo delle quote versate dagli associati, detratte quelle agli stessi restituite, e incamerate dalla banca era pari a euro 1.077.101,84, importo che doveva essere versato all’[OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda; -il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].A.S. – [OSCURATO:PERSONA], la quale propone ricorso incidentale; -avverso tale ricorso incidentale resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c od . proc.civ .; [OSCURATO:PERSONA]: - con il pri mo motivo del ricorso principale la banca denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1441 e 1442 c.c. e 180 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’eccezione di annullamento dalla medesima sollevata con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado fosse inammissibile per tardività della costituzione; - con il secondo motivo de duce la violazione degli artt. 1418 e ss. cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che il contratto di mandato e il collegato rapporto di conto corrente fossero nulli per illiceità della causa ovvero perché contrari a norme imperative; - evidenzia , in particolare, l’illiceità, anche sotto il profilo penale, della condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale aveva concluso tali contratti previa induzione della banca in errore in ordine alla sua identità e con il fine di incassare somme di denaro, sotto forma di contributi degli associati, dovuti ad altra associazione; - con il terzo motivo si duole della violazione a falsa applicazione degli artt. 1713, 1832 e 1852 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che le somme riscosse dalla banca dovessero essere restituite all’[OSCURATO:PERSONA]; - con il quarto motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nel mancato accreditamento delle somme sul conto corrente; - con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidenta le l’[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 99, 113 e 115 cod. proc. civ. e 1732, 1832, 1833, 1852, 1856 e 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso dall’importo riconosciuto all’attrice la somma corrispondente agli importi restituiti dalla banca agli associati richiedenti; -il primo motivo del ricorso principale è fondato; - parte ricorrente dimostra, attraverso la riproduzione – in parte qua – dei relativi atti, che con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ha eccepito l’annullabilità dei collegati contratti di mandato e di conto corrente per errore essenziale sulle qualità della persona dell’altro contraente, riproponendo l’eccezione in sede di appello; - la sentenza impugnata ha ritenuto che tale eccezione fosse inammissibile in quanto la parte si era costituita tardivamente nel giudizio di primo grado e, dunque, era decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto; - orbene, deve osservarsi che, secondo la disciplina processuale antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella l.n. 80 del 2005, applicabile al giudizio di primo grado ratione temporis,il convenuto doveva costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ( o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art . 163 - bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art . 168-bis, quinto comma ) , depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione(art. 166 cod. proc. civ.); - ai sensi dell’art. 167, primo comma, cod. proc. civ., con tale comparsa il convenuto doveva proporre tutte le sue difese , prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazionee formulare le conclusioni ; - tuttavia, la sanzi one della decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni operava solo in riferimento alle decadenze espressamente previste dalla legge (per l’esattezza, dal secondo e dal terzo comma dell’art. 167 cod. proc. civ.), che sono quelle relative alla formulazione di domande riconvenzionali e di chiamata in causa di terzi, ma non si estendeva alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; -in relazione a tali eccezioni, l’art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., prevedeva che il giudice, all’udienza di prima comparizione delle parti, nel fissa re a data successiva la prima udienza di trattazione, dovesse assegnare al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per la relativa proposizione; - dal riferito quad ro normativo si evince che il convenuto che si costituiva tardivamente non decade va dalla facoltà di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, per le quali vigeva il termine perentorio di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ. , per cui siffatte eccezioni po tevano essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore, salvo contrario accordo delle par ti o espressa rinuncia al detto termine ad opera del medesimo convenuto (cfr. Cass. 6 luglio 2004, n. 12314; Cass. 18 marzo 2003, n. 4007); - pertanto, poiché dagli atti è evidente che la costituzione nel giudizio di primo grado della banca è avvenuta per l’udienza di prima comparizione delle parti, sia pure successivamente allo spirare del termine a ritroso di venti giorni, va escluso che la parte sia decaduta dalla proposizione dell’eccezione di annullamento contrattuale; -il secondo motivo del ricorso principale è infondato; - i fatti allegati dalla ricorrente non sono concludenti ai fini dell’accertamento dell’illiceità della causa, in quanto consistenti in circostanze estranee ai regolamenti contrattuali e, in quanto tali, inidonee ad incidere sugli interessi concretamente perseguiti dalle parti, rispondenti al tipo dei due negozi conclusi; -la parte, inoltre, omette di indicare quale sarebbe stata la ragione pratica sottesa ai contratti, diversa da quella propria dei rispettivi tipi negoziali, limitandosi ad allegare il fine illecito perseguito dalla controparte mediante tali operazioni negoziali; - sotto altro profilo, si osserva che la asserita attività fraudolenta posta in essere dalla associazione non ha quale soggetto leso l’odierna ricorrente, la quale si è limitata, in esecuzione degli accordi raggiunti, ad eseguire l’attività di incasso di (presunti) crediti dell’[OSCURATO:PERSONA] medesima e di custodia delle relative somme e, in ogni caso, il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso, per cui non può determinare la nullità del contratto concluso pe effetto della truffa (cfr., sul punto, Cass. 29 luglio 2016, n. 18930; Cass. 31 marzo 2011, n. 7468); - all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del terzo e quarto motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, in quanto strettamente dipendenti; - la sentenza imp ugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbiti i restanti e il ricorso incidentale; ca