CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 21733/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05TTAHN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata all'esito dal Tribunale di Firenze il 28/11/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 D.Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 22/3/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento al rigetto di disapplicazione dell'atto amministrativo in quanto carente della motivazione circa la durata del divieto di reingresso indicato nel massimo e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell'atto di appello evidenziando come la questione della nullità del decreto per difetto di motivazione circa il periodi di divieto del reingresso non è stata posta nel corso del procedimento amministrativo e .come, comunque, questo sia nella sostanza irrilevante considerato che il ricorrente ha commesso il reato dopo un unico anno allorché la durata minima prevista per il reingresso è di tre anni (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della condotta complessivamente tenuta che, anche non volendo considerare come falsi i documenti utilizzati, risulta caratterizzata dall'avere fatto ricorso a generalità diverse da quella precedenti al fine di cercare di eludere i controlli (Sez. Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle