CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16098/2024 R.G. proposto da:il [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan. 469/2024 depositata il 11/04/2024.Numero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente Francesco FRUTTI impugnava davanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Firenze, con più ricorsi, avvisi diaccertamento relativi ad IMU emessi dal Comune di Calenzano in relazionealle annualità dal 2015 al 2019 e notificati all’interessato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nei predetti avvisi veniva contestata la debenza dell’imposta in relazioneall’immobile di residenza anagrafica del contribuente, sito in Calenzano allavia Mazzini n. 2 int. 11 (presso il quale Francesco FRUTTI risultava residentegià dall’anno 2011).Il controricorrente, fin dal trasferimento della residenza anagraficapresso il predetto immobile – ossia, come evidenziato, dall’anno 2011 –aveva usufruito dell’esenzione prevista in relazione all’IMU di cui all’art. 13d.l. n. 201 del 2011, ratione temporis applicabile, relativa all’abitazioneprincipale del contribuente.Gli avvisi erano stati preceduti da un’istruttoria svolta dal Comune conla collaborazione della [OSCURATO:PERSONA], avviata a seguito della ricezionedi un esposto anonimo, diretta a verificare la spettanza dell’esenzioneriservata all’abitazione principale ed, in particolare, volta ad accertare sel’immobile ove era stata fissata formalmente la residenza anagrafica fossequello di effettiva dimora abituale del contribuente, sul presupposto che lanorma prima citata accordasse la stessa esenzione sulla base di due diversirequisiti, non alternativi, bensì cumulativi: la residenza anagrafica pressol’immobile; la collocazione della dimora abituale del contribuente presso illuogo di residenza (interpretazione validata dalla giurisprudenza e mutuatadal tenore della norma citata, che definiva al comma 2 «abitazioneprincipale» «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano comeunica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiaredimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»).Numero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026L’istruttoria (i cui esiti erano riportati negli avvisi quale parte integrantedella motivazione) veniva svolta mediante l’assunzione di informazioni dapiù persone, tra i quali alcuni soggetti dimoranti nello stesso stabile in cuisi trovava l’immobile oggetto della pretesa impositiva, le cui dichiarazionivenivano ritenute rilevanti dal Comune ai fini della esclusione deipresupposti di applicazione dell’esenzione per l’abitazione principale. Inestrema sintesi, gli esiti dell’istruttoria erano tali da dimostrare, a pareredella amministrazione, che il contribuente, tra il 2015 e il 2019, non avevadimorato abitualmente presso il luogo in cui aveva mantenuto formalmentela residenza anagrafica. I principali elementi probatori valorizzati dall’enteimpositore riguardavano il fatto che l’immobile fosse stato oggetto dicessione «in uso gratuito» a far data dal 29.06.2015 al fratello delcontribuente Lorenzo FRUTTI e che Francesco FRUTTI avesse prestatoMunicipale di Castiglione della Pescaia, Comune diverso da quello diresidenza e distante circa 170 km da questo.2. Riunificati i ricorsi, con sentenza del 352/I/2021, la C.T.P. di Firenzeaccoglieva le doglianze del contribuente.In primo luogo, la C.T.P. riteneva le risultanze dell’istruttoriaeccessivamente generiche e non idonee ad inficiare la tesi del contribuente,secondo la quale, nonostante lo svolgimento di attività lavorativa presso unComune distante da Calenzano, egli aveva mantenuto la dimora abituale(da intendersi come fulcro della propria vita affettiva e sociale) pressol’immobile oggetto della pretesa impositiva, ove faceva ritorno almeno unavolta a settimana, immobile che, continuava, dunque, ad essere il suocostante punto di riferimento abitativo nonostante ivi alloggiasse anche ilfratello con il proprio nucleo familiare.Sotto il profilo procedimentale, la C.T.P. riteneva l’istruttoria avviata dalComune di Calenzano comunque viziata ab origine dal fatto di avere presoavvio da un esposto anonimo (asseritamente in violazione dell’art. 25 del“Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] e Norme per la convivenza civile delNumero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026Comune di Calenzano”) e in quanto le dichiarazioni delle persone informateerano state assunte senza contraddittorio e garanzie.3. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Calenzanopresso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana.I motivi a sostegno dell’appello riguardavano, da una parte, l’erroneaapplicazione del regolamento comunale richiamato nella sentenza, ritenutoinconferente; dall’altra, la falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l.n. 201 del 2011 in merito al concetto di «dimora abituale», rispetto allaquale era stato invertito l’onere della prova (a parere dell’appellantegravante sul contribuente invece che sull’amministrazione).4. Il giudice di appello, pur ritenendo non condivisibili le considerazionidella C.T.P. in merito alla nullità derivata dell’istruttoria – escludendo chel’avvio della stessa a seguito di esposto anonimo potesse inficiarel’utilizzabilità degli elementi acquisiti – tuttavia, confermava la decisione diprimo grado, considerando nel merito non raggiunta la prova in ordine allacarenza del presupposto della «dimora abituale» presso l’immobile diresidenza anagrafica del contribuente e reputando il quadro probatoriotrasfuso negli avvisi eccessivamente generico e ambiguo.In particolare, disattendeva l’appello, ritenendo «insufficienti» e«contraddittori» gli elementi di prova forniti dal Comune in meritoall’insussistenza del presupposto dell’«abituale dimora» da parte delcontribuente presso l’immobile indicato agli atti, osservando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato le proprie valutazioni sul «mero datoaritmetico/temporale» tale concetto, da ritenersi, invece, «decisamente piùarticolato, fondandosi su fatti esteriori ed interiori rispetto ai quali quellotemporale è solo una variabile chiaramente condizionata da altri fattori checon quello interagiscono e che vanno dalla conservazione della residenza,dalle esigenze di lavoro, da quelle affettive, da quelle di studio, da quelle disalute e persino – a tacer d’altro – da quelle ludiche», «tutti fattori dei qualil’amministrazione non [aveva] tenuto in alcun modo conto, lasciandosi,evidentemente, “convincere” dai dati raccolti a conferma dell’anonimo … eNumero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026dal comportamento del contribuente che [aveva] concesso al fratello inlocazione il fondo in questione per un periodo non trascurabile e in partecoincidente con la prestazione lavorativa svolta in altro Comune».Le valutazioni circa la lacunosità degli elementi probatori allegatidall’amministrazione si basavano sull’assunto che l’onere probatorio inordine all’assenza della qualità di «dimora abituale» dell’immobile di viaMazzini n. 2 ricadesse sul Comune (sul punto, la C.G.T. così motivava: «Ladisciplina della prova testimoniale nel processo tributario ha subito, com'ènoto, profonde modifiche; altre - con disposizioni applicabili ai processi incorso - hanno riguardato la distribuzione dell'onere della prova che, ora,impone all'ente impositore di dare dimostrazione in ordine alle pretese il cuiadempimento è richiesto al contribuente»).5. In ordine alla decisione della C.G.T. di Firenze ricorreva per lacassazione il Comune di Calenzano, articolando le proprie doglianze in duemotivi, poi illustrato con memoria.6. FRUTTI Francesco resisteva con controricorso.7. Veniva fissata, pertanto, l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del1992, dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 13 del d.l. n. 2012 del 2011,dolendosi della errata applicazione dei criteri di riparto dell’onere della provain materia tributaria da parte della C.G.T. ed, in particolare, del fatto che ilpercorso logico della decisione impugnata fosse stato avviato sulla basedell'erroneo presupposto che spettasse al Comune la dimostrazionedell’insussistenza dei presupposti applicativi dell’esenzione.Viceversa, secondo il ricorrente, nel caso in cui venga invocata unadisciplina favorevole per il contribuente, che stabilisca la non debenzadell’imposta o una deroga alla regola generale che comporti un regimeagevolativo, la relativa dimostrazione della sussistenza dei presupposti, aprescindere dalle modifiche normative apportate in tema di ripartoNumero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026dell’onere della prova nel processo tributario, deve essere fornita da chiintende giovarsi dell’esenzione o della disposizione di favore.Il giudice di appello, dunque, secondo il ricorrente, avrebbe erratonell’interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 7 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., fondando le proprie valutazioni sullalaconicità e insufficienza degli elementi di prova forniti dall’amministrazione,osservando che le «dichiarazioni versate in giudizio dal Comune a suffragiodel mancato riconoscimento della dimora abituale del contribuente»dovevano ritenersi «insufficienti a dare dimostrazione della pretesaimpositiva», e «non sufficientemente dimostrative», per concludere, infine,che «nessuna dimostrazione … [era] venuta dall’attività accertatrice postain essere dall'ente locale» circa l’insussistenza della qualità di «dimoraabituale» del contribuente in capo all’immobile oggetto di contestazione.Il Comune di Calenzano rimarcava in proposito: «oggetto del presentegiudizio è … il disconoscimento di un’agevolazione in senso proprio, ossial’agevolazione riservata agli immobili nei quali i possessori ai fini IMUrisiedono anagraficamente e, allo stesso tempo e altresì, dimoranoabitualmente (art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 ed art. 4 delRegolamento IMU del Comune di Calenzano)», la cui dimostrazione deveessere fornita dal contribuente che la invoca.1.2. Il motivo è privo di pregio.Il percorso argomentativo della decisione impugnata, a prescinderedall’apprezzamento di merito, non appare viziato dalla violazione delleregole sul riparto dell’onere della prova nel processo tributario. Per quanto,infatti, – di regola – competa al contribuente l’onere di dimostrare il dirittoall’esenzione, nella specie il fatto costitutivo della pretesa poggia suldisconoscimento del diritto all’esenzione, avendo il Comune ricorrentecontestato la permanenza della qualità di dimora abituale del contribuentenell’abitazione oggetto della pretesa impositiva.1.3. Si osserva in proposito che, nell’ipotesi di specie, il contribuenteaveva trasferito la sua residenza anagrafica nell’immobile predetto finNumero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026dall’anno 2011, fruendo, pertanto, dell’agevolazione relativa all’abitazioneprincipale. Successivamente, il Comune, in relazione alle annualità dal 2015al 2019, contestava, con gli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, laperdita del requisito di «dimora abituale» dell’immobile, nonostante ilmantenimento della residenza anagrafica nello stesso da parte delcontribuente, fondando, pertanto, la propria pretesa impositivasull’intervento di fatti che, secondo l’amministrazione, avrebberocomportato uno iato tra la situazione formale (il permanere della residenzaanagrafica) rispetto alla situazione di fatto (lo spostamento della dimoraabituale del contribuente in altro luogo e in diverso Comune) conconseguente cessazione dei presupposti di esenzione.La perdita dei requisiti dell’esenzione rappresenta, così, il fattocostitutivo della pretesa impositiva del Comune, la cui prova, secondo leregole generali di cui all’art. 2697 c.c. e di cui all’art. 7 D.lgs. n. 546 del1992, deve essere fornita dall’amministrazione.Il procedimento amministrativo di fissazione della residenza anagraficapresso l’immobile oggetto di contesa, perfezionatosi nel 2011, infatti,sottende la destinazione dell’immobile ad abitazione principale delcontribuente ai sensi dell’art. 43 co. 2 c.c., destinazione che si presumepermanga fino a prova contraria, con la conseguenza che spetta all’enteimpositore fornire la dimostrazione dell’intervento dell’assegnazionedell’immobile di residenza ad usi diversi da quello di dimora abituale (v., inapplicazione di principio analogo e con ratio decidendi confacente al caso dispecie, ancorché riguardante la diversa fattispecie degli alloggi popolari,Cass., n. 5352/2025 in materia di onere della prova su esenzioni relativead immobili destinati ad abitazione principale).Si tratta, dunque, di un caso differente da quello in cui alla pretesaimpositiva originaria venga opposta dal contribuente la sussistenza dipresupposti di operatività di un’esenzione o di un’agevolazione, ipotesi allaquale, viceversa, risultano applicabili i principi sulla ripartizione dell’oneredella prova invocati nel ricorso.Numero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il giudice dell’appello, pertanto, non ha errato nell’applicazione delleregole di riparto dell’onere probatorio, come cristallizzate dall’art. 2697 c.c.e, oggi, con specifico riferimento al processo tributario, dall’art. 7, comma5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la decisione diappello in ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., invocando laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 nonchédegli artt. 43 c.c. e 2697 c.c., con particolare riferimento al concetto di«dimora abituale» cui ha fatto riferimento la decisione, difforme da quellonormativo, anche alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 2022.Osserva sul punto il ricorrente: «Anche se è possibile una scissione frail luogo di lavoro e quello di residenza/dimora abituale, l’art. 43 c.c. e l’art.13 cit. richiedono di controllare se il soggetto “torni abitualmente, in modosistematico” presso il luogo dichiarato di residenza/dimora abituale “unavolta assolti gli impegni lavorativi […] (in questi termini, il periodo dipermanenza deve essere almeno di durata apprezzabile)”. È proprio in quelluogo (e non altrove) che l’individuo esprime meglio la propria personalità,avendo instaurato (o cominciato ad instaurare) apprezzabili relazioni socialied affettive (Cass. n. 3841/2021). Detto in altri termini e secondol’insegnamento di Codesta Corte, la dimora abituale non è automaticamenteesclusa se il luogo di lavoro è collocato a centinaia di chilometri di distanza,ma a condizione che chi abbia interesse a darne prova dimostri di tornareabitualmente e sistematicamente presso il luogo. Nel caso di specie, èaddirittura pacifico in causa che almeno per il periodo “dall’1 dicembre 2017all’1 ottobre 2018” il Contribuente svolgesse il proprio servizio presso ilComune di Castiglion della Pescaia in qualità di vigile urbano. Si tratta diuna località che dista 177 km (oltre 2 ore di viaggio in auto, senza traffico)dal Comune di Calenzano (luogo di asserita dimora abituale). Ciò posto,l’indagine che avrebbe dovuto essere condotta dal giudice di merito investequesto profilo del “ritorno” in via “abituale” e ‘sistematica’, al fine di capireNumero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026se l’invocata dimora abituale in Calenzano fosse effettiva e integrassepiuttosto un fatto solo affermato (ma indimostrato), quale escamotage persottrarre a tassazione l’immobile».Secondo il ricorrente, «questo profilo non è stato colto dalla C.G.T. disecondo grado della Toscana nel momento ricostruttivo della fattispecieastratta (art. 43 c.c. e l’art. 13 cit.) a causa di un’errata interpretazionedella norma di diritto ritraibile da quel combinato disposto».2.1. Il motivo è inammissibile, afferendo a valutazioni di merito,nonostante l’apparente richiamo all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Nessuna discrasia, emerge, infatti, tra il concetto di «dimora abituale»al quale fa riferimento il ricorso e quello utilizzato come modello legale dalladecisione di appello.Sia il ricorso che la sentenza impugnata, infatti, appaiono coerenti,nell’individuazione del concetto astratto di «dimora abituale» con i principiconsolidatisi nella giurisprudenza sul tema, secondo cui la stessa sicaratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza in un determinatoluogo e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente,rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazionisociali (cfr. Cass., 1n. 3841/2021, Cass., n. 25726/2011; vedi anche, nellagiurisprudenza più risalente, Cass., n. 1738/1986). Secondo il richiamatoorientamento, la stabile permanenza sussiste anche quando la persona sirechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune, purché talepermanenza sia riferibile ad un periodo prolungato apprezzabile (c.d.elemento oggettivo), ma tale che non debba essere necessariamenteprevalente sotto un profilo quantitativo, dovendo tale elemento coniugarsicon quello altrettanto rilevante, anzi dirimente, dell'intenzione di stabilirvisistabilmente (c.d. elemento soggettivo), rivelata dalle proprie consuetudinidi vita e dalle proprie relazioni familiari e sociali, così che l’abitazione debbaritenersi il luogo nel quale si estrinseca in maniera piena la personalitàdell’interessato e che ne costituisce il costante punto di riferimento dalpunto di vista spaziale.Numero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026Orbene, è da tale concetto che la decisione appellata muove per ritenerenon condivisibili, nel merito, le considerazioni del Comune di Calenzano sullamancanza del requisito di «dimora abituale» dell’immobile di residenzaanagrafica del contribuente, laddove critica – con valutazione noncensurabile in sede di legittimità – il solo riferimento, da partedell’amministrazione, di un «mero dato aritmetico/temporale».La sentenza di appello, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente,si attiene ai parametri relativi alla «dimora abituale» elaborati dallagiurisprudenza della S.C. e dalla Corte Costituzionale, nel momento in cuiafferma che tale concetto deve intendersi «decisamente più articolato,fondandosi su fatti esteriori ed interiori rispetto ai quali quello temporale èsolo una variabile chiaramente condizionata da altri fattori che con quellointeragiscono e che vanno dalla conservazione della residenza, dalleesigenze di lavoro, da quelle affettive, da quelle di studio, da quelle di salutee persino – a tacer d’altro – da quelle ludiche».Ciò posto, le valutazioni relative agli elementi probatori relativi alladestinazione dell’immobile ad abituale dimora del contribuente, intesa inastratto e correttamente dalla C.G.T. in maniera sovrapponibile e coerentecon il concetto definito dalla normativa, attengono al merito (come,peraltro, mostra implicitamente di comprendere il ricorrente, reiterandonella parte relativa al secondo motivo di ricorso le argomentazioni inerentiil riparto dell’onere della prova) e non possono essere vagliate in sede dilegittimità, nel momento in cui corredate da idonea motivazione.Nel caso di specie, la motivazione, per quanto succinta, consente dicomprendere il percorso logico sotteso alla decisione. Della sentenzaimpugnata.3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.4. Deve rilevarsi che il controricorso risulta depositato oltre il termine dicui all’art. 370, primo comma, c.p.c., anche tenuto conto del periodo disospensione feriale. Il controricorso, infatti, risulta essere stato depositatoNumero registro generale 16098/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 7745/2026Data pubblicazione 30/03/2026in data 01.10.2024, a fronte di notifica del ricorso effettuata in data02.07.2024.Non vi è quindi luogo a statuizione sulle spese.5. Essendo stato integralmente rigettato il ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è tenuto al versamento del doppio del contributo unificato aisensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.Mla Corte dichiara l’inammissibilità del controricorso e rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.Il PresidenteUgo Candia