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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19503/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; 7 ' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il 19 gennaio 2022.

Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso - come correttamente qualificato - sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà della parte - e, quindi, anche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. La Corte, pertanto, deve rilevare che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dalla parte personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Il ricorrente essendo parte della [OSCURATO:PERSONA] non deve essere condannato alle spese del procedimento t Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017 (dep. 2018) Rv. 271650 M.Giustizia in proc.

Tuttolomond.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; 7 ' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il 19 gennaio 2022. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso - come correttamente qualificato - sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà della parte - e, quindi, anche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. La Corte, pertanto, deve rilevare che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dalla parte personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il ricorrente essendo parte della [OSCURATO:PERSONA] non deve essere condannato alle spese del procedimento t Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (dep. 2018) Rv. 271650 M.Giustizia in proc. Tuttolomond. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così decis
Sentenza Cassazione n. 19503/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris