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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 22182/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono generici e sviluppati in fatto in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. nonché manifestamente infondati al confronto con la sentenza impugnata che ha valorizzato le concrete circostanze di fatto (l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari allegando il possesso di un'autorizzazione del giudice in realtà inesistente) onde inferirne la sussistenza dell'elemento materiale e del dolo (generico) del reato contestato; Considerato, inoltre, che i motivi del ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri, ed esclusione del dolo tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della sua gravità, rapportata anche ai numerosi precedenti specifici dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere teJtore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono generici e sviluppati in fatto in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. nonché manifestamente infondati al confronto con la sentenza impugnata che ha valorizzato le concrete circostanze di fatto (l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari allegando il possesso di un'autorizzazione del giudice in realtà inesistente) onde inferirne la sussistenza dell'elemento materiale e del dolo (generico) del reato contestato; Considerato, inoltre, che i motivi del ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri, ed esclusione del dolo tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della sua gravità, rapportata anche ai numerosi precedenti specifici dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere teJtore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22182/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris