CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41905/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Odello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Castrovillari in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sedici sentenze definitive, relative a reati di ricettazione, furto tentato e consumato, rapina e truffa. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidandosi a un unico motivo con il quale di denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della continuazione per gruppi di reati. 2.1. Con l'istanza era stato evidenziato che i fatti, giudicati con le sedici sentenze irrevocabili, sono caratterizzati dalla omogeneità del bene giuridico aggredito in quanto si tratta di reati contro il patrimonio e dalla circostanza che vi è una comune causale, dovuta alla condizione psichiatrica di tipo patologico, documentata nell'interesse dell’istante. L'ordinanza impugnata attribuisce rilievo alla distanza temporale e spaziale tra i fatti, prendendo in considerazione il reato di furto commesso il 19 dicembre 2017 rispetto a quello di truffa, attuata il 6 agosto 2020, valorizzando, altresì, il diverso luogo di commissione delle condotte. Tale motivazione, a parere del ricorrente, non tiene conto che la continuazione poteva essere concessa in relazione a singoli gruppi di reato in particolare per gli otto reati di ricettazione, i sei reati di furto, tutti commessi in un arco temporale e continuo, caratterizzati da analogia delle condotte e da una causale comune. Peraltro, l'elemento cronologico non costituisce elemento strutturale della continuazione che può essere ritenuta anche con riferimento a fatti che tra loro presentano un ampio lasso temporale. Si segnala, inoltre, che quindici dei fatti giudicati (posti in essere tra il 30 giugno 2015 e il 19 dicembre 2017) sono da considerare commessi prevalentemente nel Comune di XXXXXXe, comunque, in comuni limitrofi o vicini a [OSCURATO:PERSONA] e che la truffa è stata perpetrata on line mediante annuncio sulla rete internet senza che il ricorrente si sia allontanato dalla Regione. Il Tribunale sostiene che la truffa ha contenuto eccentrico rispetto agli altri reati, ma non tiene conto che le restanti condotte sono state poste in essere, sempre nella medesima area territoriale, come espressione evidente di un piano criminoso unico. Infatti, le condotte che non hanno matrice di natura estemporanea e, rispetto a queste, il Tribunale valorizza la diversa tipologia dei beni sottratti o ricettati senza considerare che, comunque, si è determinata un'offesa al patrimonio altrui con una finalità di lucro. Si assume che la continuazione sussiste anche tra fatti che non siano stati tutti dettagliatamente progettati e previsti ma che siano stati prevedibili in via approssimativa, con una programmazione e deliberazione iniziale rispetto alla pluralità delle condotte in esame. 2.2. Il Tribunale ha, poi, preso in considerazione e attribuito rilevanza alla carcerazione senza tenere conto della allegazione di condizioni psichiatriche che non hanno subito alcuna remissione in seguito all'instaurazione dei procedimenti penali a carico del condannato, anche a fronte della privazione della libertà personale. Tale condizione fisica non è stata tenuta in debito conto perché il provvedimento impugnato la descrive come generica sofferenza psichica, senza considerare che si tratta di una condizione patologica certificata, preesistente alla commissione di ciascuno dei reati, e, comunque, non tiene conto del fatto che nella sentenza sub n. 6 il giudice della cognizione ha già riconosciuto il vincolo della continuazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Odello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, quindi, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 - 01). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta tenendo presente che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo che caratterizza il reato continuato, costituito dalla unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o, comunque, con una generale tendenza a porre in essere determinati reati, e che, al contempo, neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non sarebbe conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro possibile prevedibilità solo in via approssimativa: occorre, comunque, che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, una programmazione che può essere anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti a monte, al momento della prima condotta, almeno in linea generale, con riserva di adattamento alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo, prefissato e sufficientemente specifico (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.). Ciò posto, si osserva che, nel caso in valutazione, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, la quale, in sostanza, ha concluso anche all’interno di ciascun gruppo di sentenze, per l’esistenza, piuttosto, di una spiccata tendenza a porre in essere plurimi reati contro il patrimonio. In particolare, il Tribunale ha segnalato, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, la novità rappresentata dalla condotta della truffa on line da ultimo commessa, eterogenea rispetto agli altri reati e ha valorizzato, ai fini di respingere la richiesta, le diverse modalità delle condotte di furto e ricettazione (p. 3), il diverso modus agendi, nonché l’avvenuta sottrazione di diversi beni, quali computer, telefoni, automobili, motocicli e borse che, ovviamente, pretende diverse modalità per portare a compimento la sottrazione. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha segnalato che alcune condotte sono state poste in essere dopo l'arresto e il sequestro di beni ricettati, in pendenza di processi a carico del condannato per altri reati, già commessi in precedenza, così denotando una reiterazione delle condotte anche dopo l'esercizio dell'azione penale per reati commessi in epoca anteriore e, asseritamente, inclusi, invece, nel medesimo programma criminoso. L’esame dell’istanza depositata al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, inoltre, fa emergere che la richiesta di riconoscimento della continuazione per gruppi è generica in quanto avanzata, senza alcuna specificazione, soltanto in via subordinata, rimettendo al Tribunale adito di riconoscere la continuazione per i reati che verranno ritenuti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. La giurisprudenza di legittimità sul punto, invece, ha affermato in modo costante (tra le altre, Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 – 01) che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati, non esime il [OSCURATO:PERSONA] dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. Tanto, sempre che l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso, anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli e allegando gli specifici indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale nell’originaria istanza, ex art. 671 cod. proc. pen., specifica allegazione che, per quanto detto, manca nella specie. 1.2. La motivazione, poi, si confronta con ragionamento di puro merito, non rivedibile in questa sede per i noti limiti del sindacato di legittimità, con la documentata ludopatia dell'imputato e con le condizioni psichiatriche dello stesso come diagnosticate secondo i certificati allegati concludendo per l'esistenza di un generale stile di vita, piuttosto che dell’identità del disegno criminoso. Infine, la deduzione relativa alla riconosciuta continuazione in sede di cognizione, rispetto alla sentenza sub n. 6 dell'elenco, è inedita perché a questa l’istanza non fa accenno nella richiesta originaria. In ogni caso, questa non è supportata specificamente dall’allegazione delle ragioni della ritenuta connessione e, in particolare, dalla specificazione del tempus commissi delicti e delle ragioni del riconoscimento, in sede di cognizione, del vincolo della continuazione, risultando il provvedimento indicato sub n. 6, come relativo al reato di ricettazione commesso in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il 19 agosto 2016. In ogni caso, sul punto, va considerata esauriente la motivazione espressa del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che, comunque, ha escluso il riconoscimento della continuazione per fatti compresi tra il 30 giugno 2015 e il 19 dicembre 2017, reputando assolutamente improbabile che la commissione dei fatti successivi, per tale ampio arco temporale, possa essere stata già, sia pure per grandi linee, programmata alla data risalente del 30 giugno 2015. Del resto, su tale punto, la costante giurisprudenza di legittimità questa Corte di legittimità ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, il [OSCURATO:PERSONA] può motivare la decisione di disattendere la valutazione di quello della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01). 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento dei dati sensibili, in ragione della condizione di salute del condannato che si commenta. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.