CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1979
Cassazione n. 01960/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/12/1979 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n.7. cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. risulta manifestamente infondato non confrontandosi: - con la sentenza impugnata che, con motivazione esente dai vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; - con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale(Sez. 5,n.6416 del 14/11/2014, dep.2015,Rv. 262663). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con tre estensore