CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 10409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14113/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato - Avverso l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 9908/18, depositata il 20/04/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2023. Correzione errore materiale [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, ai sensi dell’art. 391-bis, cod. proc. civ., contro [OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato, per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 9908/2018 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell’amministrazione finanziaria avverso la sentenza n. 1454/2016 della C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania. L’ordinanza ha disatteso l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda del contribuente (lavoratore dipendente) di rimborso del novanta per cento dell’Irpef - versata d al sostituto di imposta per gli anni dal 1990 al 1992 - in applicazione della normativa agevolatrice relativa al “sisma Sicilia” del dicembre 1990; 2. l’Agenzia delle entrate evidenzia che questa Corte ha rigettato il ricorso dell’ufficio e ha condannato l’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del grado a favore del contribuente, il quale non si era costituito nel giudizio di legittimità; 3. il ricorso procedibile in quanto l’istante ha depositato copia autentica (del 23/04/2018) del provvedimento da correggere, essendo richiesta l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. n. 4353/2023; in termini, Cass. n. 12983/2020); 4. il ricorso è fondato; 5. sussistono, infatti, i presupposti perl’intervento emendativo in quanto l’ordinanza n. 9908/2018, per mera svista, reca, in motivazione e nel dispositivo, la condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte privata chenon si era costituita e non aveva svolto alcuna attività difensiva innanzi alla Corte; P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che, nell’ordinanza di questa Corte n. 9908/2018, sia espunto il penultimo capoverso della motivazione («Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo») e che, nel dispositivo, sia espunta la statuizione sulle spese, dalla parola “Condanna” alla parola “legge”. Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del provve