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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48073/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • "111. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 giugno 2021, parzialmente riformando la decisione del G.I.P. del Tribunale di Rimini pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) (artt. 110, 582, 585, 576 cod. pen.) perché estinto per prescrizione ed ha confermato la condanna in relazione al reato di cui al capo A) (artt. 81, cpv., 110, 628, commi 1 e 3 cod. pen.).

Ritenuto che le doglianze difensive, con le quali si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non sono consentite in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), non essendo scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultano essere meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 5, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere la circostanza attenuante invocata in forza del pregiudizio fisico e psi<ologicblo sofferto dalla persona offesa nonché delle modalità della condotta criminosa, nell'ottica della natura plurioffensiva del reato ed alla luce della valutazione complessiva del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • "111. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 giugno 2021, parzialmente riformando la decisione del G.I.P. del Tribunale di Rimini pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) (artt. 110, 582, 585, 576 cod. pen.) perché estinto per prescrizione ed ha confermato la condanna in relazione al reato di cui al capo A) (artt. 81, cpv., 110, 628, commi 1 e 3 cod. pen.). Ritenuto che le doglianze difensive, con le quali si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non sono consentite in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), non essendo scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultano essere meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 5, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere la circostanza attenuante invocata in forza del pregiudizio fisico e psi<ologicblo sofferto dalla persona offesa nonché delle modalità della condotta criminosa, nell'ottica della natura plurioffensiva del reato ed alla luce della valutazione complessiva del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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