CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroricorrente -avverso il DECRETO N. 4968/2024 del TRIBUNALE di MILANO,depositato il 6/6/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del15/4/2026;1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto l’ammissione al passivodel [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il creditoalla somma complessiva di €. 587.997,23, oltre interessi legali,così suddiviso: - €. 324.731,18, in via privilegiata ex art. 2764Numero registro generale 16196/2024Nu2m ero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026c.c., a titolo di canoni, oltre IVA e interessi; - €. 138.709,68, atitolo di canoni, in prededuzione, oltre IVA, rivalutazione einteressi.1.2. Il giudice delegato, richiamando il progetto di statopassivo, ha respinto la domanda, sul rilievo, tra l’altro, che: - ilcredito, relativo a canoni di locazione immobiliare, èdocumentato soltanto da contratto registrato; - la ricorrente,tuttavia, non ha fornito alcuna evidenza della sussistenza delcredito, che peraltro non risulta annotato nelle scritture contabilidella società fallita; - il canone annuo di locazione previsto dalcontratto è, peraltro, incongruo; - il contratto, infatti, oltre allacorresponsione dei canoni, prevede a carico del conduttore tuttigli oneri per interventi di manutenzione straordinaria ancherelativi alle parti strutturali dell’immobile; - l’immobile, inoltre,all’esito delle verifiche svolte dai periti incaricati dalla procedura,non è risultato idoneo all’esercizio dell’attività industriale dellaIcar se non a seguito dell’esecuzione di ingenti opere diadeguamento.2.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo statopassivo, insistendo per l’ammissione di tutte le voci del propriocredito.2.2. A sostegno della domanda, l’opponente ha, insostanza, dedotto che: - la società in bonis, con atto in data27/2/2020, ha ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] l’immobile ove si svolgeval’attività sociale; - l’opponente, con contratto contestuale aquello di vendita, ha, quindi, affittato il medesimo immobile allasocietà venditrice, a un canone annuale di €. 400.000,00, oltreIVA; - il contratto medesimo ha data certa a seguito della suaregistrazione; - la previsione degli interventi straordinari dimanutenzione a carico del conduttore è stata concordata dalleparti e di essa si è tenuto conto ai fini della quantificazione delcanone, che, altrimenti, sarebbe stato considerevolmente piùRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16196/2024Nu3m ero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026elevato; - l’opponente, con la produzione del contratto, haassolto al proprio onere probatorio; - né può essere contestatal’incongruità del canone, essendo l’affittuario l’ex proprietariodell’immobile e, dunque, perfettamente a conoscenza del suostato di fatto, peraltro corrispondendo il prezzo di acquistodell’immobile stesso alle perizie in atti; - non vi è alcuninadempimento del locatore, essendo il certificato diprevenzione incendi valido ed efficace a seguito della cd. prorogaCovid.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione,chiedendone il rigetto, sul rilievo, tra l’altro, che: - la società inbonis, a seguito della vendita dell’immobile in questione,stipulata per il corrispettivo di €. 6.000.000,00, ha, in realtà,incassato soltanto €. 4.500.000,00, di cui €. 4.000.000,00corrisposti dall’opponente ed €. 500.000,00 corrisposti dalla dilei socia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre la differenza discenderebbeda una compensazione con un finanziamento di pari importoconcesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., socia della venditrice; - il contratto divendita immobiliare dev’essere, dunque, configurato come unil cespite aggredibile più rilevante; - allo stesso modo, ilcontratto di locazione ha avuto come unico scopo quello diprivilegiare un creditore (cioè il locatore) rispetto agli altricreditori, considerato altresì che lo stesso è un soggettocostituito il 25/7/2019, dunque pochi mesi prima dellastipulazione dell’atto medesimo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), e integralmentepartecipato da una delle socie della società fallita; - in ogni caso,il locatore non ha adempiuto alle clausole 15.3 e 15.4 delcontratto, non essendo l’immobile in regola con la prevenzioneantincendi.2.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accoltol’opposizione.Ric. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16196/2024Nu4m ero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/20262.5. Il tribunale, in particolare, ha, per quanto ancoraimporta, ritenuto che: - la società opponente aveva offerto“piena prova del proprio credito”, depositando “il contratto diaffitto …, opponibile alla procedura in virtù della data certaapposta a seguito di regolare registrazione”; - il Fallimentoopposto, dal suo canto, aveva legittimamente sollevato“eccezioni di invalidità derivata del contratto di locazione (persimulazione, frode ai creditori o inefficacia revocatoria)”, senzaaver, tuttavia, fornito né offerto, nel rispetto delle preclusioniposte dall’art. 99, comma 7°, l.fall., alcuna prova a suffragio diquanto eccepito.2.6. Il tribunale, “ferme le valutazioni che competonoall’esame della domanda azionata dalla procedura avverso l’attodi acquisto dell’immobile poi concesso in affitto alla società inbonis”, ha, infatti, ritenuto che: - “risulta … incontestato che perl’acquisto dell’immobile da parte dell’opponente sono staticorrisposti ben euro 4.500.000,00 e vi è evidenza della stimaeffettuata dall’Istituto di credito che ha concesso il mutuoall’uopo, fissando, tra l’altro, un valore di pronto realizzo di euro4.300.000,00”; - la “stima” prodotta dalla procedura opposta è,invece, inammissibile, “avendo la stessa svolto le eccezionisopra riassunte in sede di memoria di costituzione ed essendoquindi onerata dell’indicazione della relativa documentazioneprobatoria in detta sede, senza che possa farsi luogo ad alcunarimessione in termini”.2.7. Il tribunale, quindi, ha accolto l’opposizione ed ha,pertanto, ammesso l’[OSCURATO:SOCIETA]. al passivo del Fallimentoper le “voci di credito esposte dall’opponente”, “come dadomanda nel quantum, a esclusione della rivalutazione”.3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 6/7/2024, hachiesto, per quattro motivi, la cessazione del decreto.3.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Ric. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16196/2024Nu5m ero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/20263.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, il Fallimento, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 1325 e 2740 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haaccolto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Isonzo 10s.r.l., omettendo, tuttavia, di considerare che: - la società poifallita e la società opponente, costituita pochi mesi prima,hanno, in realtà, posto in essere un’operazionecomplessivamente illegittima che, come esposto dal Fallimentonell’atto di citazione (depositato in giudizio il 18/12/2023) con ilquale in data 17/11/2023 ha intrapreso nei confronti della stessal’azione revocatoria, ha distratto dal patrimonio della Icar, inpregiudizio dei suoi creditori, un cespite immobiliare del valoredi milioni di euro ed ha contestualmente costituito, in capoall’acquirente-locatrice [OSCURATO:SOCIETA], un fittizio credito privilegiato;- la società poi fallita, infatti, attraverso la cessione dell’immobilead [OSCURATO:SOCIETA] e la sua contestuale locazione, ha violato le normeche puniscono, rispettivamente, la bancarotta fraudolenta e labancarotta preferenziale, avendo in tal modo determinato sia ladefinitiva uscita dal suo patrimonio del bene di più rilevantevalore, e cioè il compendio immobiliare nel quale storicamenteesercitava l’attività d’impresa, per un prezzo, pari a €.6.000.000,00, di gran lunga inferiore rispetto a quello dimercato (pari ad oltre 11.400.000,00 euro), sia la costituzione,in capo alla Isonzo (riconducibile alla stessa compagine sociale),di un credito di natura privilegiata, pari ad €. 400.000,00all’anno, per fittizi canoni di locazione, così frustrando di fatto lapossibilità per gli altri creditori di vedere la soddisfazione deipropri crediti; - la pretesa creditoria azionata dalla Isonzo trae,dunque, origine da un’operazione fraudolenta che, attraverso laRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16196/2024Nu6m ero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026sottrazione di attivo dal patrimonio dalla società poi fallita, hagià arrecato un grave pregiudizio ai creditori della stessa per cui,ove venisse confermata l’ammissione al passivo, del predettocredito, il danno sofferto dalla massa finirebbe per aggravarsi.4.2. Il motivo è inammissibile.4.3. Il ricorrente, infatti, ha, in sostanza, lamentato cheil tribunale, lì dove ha omesso di dichiarare l’illegittimitàdell’operazione asseritamente distrattiva che la società poi fallitae quella opponente, attraverso la vendita dell’immobile in favoredi quest’ultima e sua contestuale locazione alla stessavenditrice, avrebbero posto in essere, ha violato (o falsamenteapplicato) le norme (che puniscono la bancarotta fraudolenta ela bancarotta preferenziale) che, al contrario, tali operazionisanzionano con la nullità (o l’inefficacia).4.4. Il ricorrente, tuttavia, così facendo, ha finito per dareper scontato che i fatti storici che il giudice di merito avevaaccertato erano tali da imporre, proprio per come accertati,l’applicazione, nel senso prospettato, di tali norme, essendositrattato, appunto, di fatti distrattivi.4.5. Il decreto impugnato (con statuizione che ilstorici decisivi emergenti dagli atti del giudizio, come consentitodall’art. 360 n. 5 c.p.c.) ha, per contro, ritenuto che i fatti (a suotempo) dedotti dal Fallimento (ed, in ricorso, neppure riprodotticon la dovuta specificità, come sarebbe stato necessario ai sensidell’art. 366 n. 6 c.p.c.) a sostegno delle eccezioni d’invalidità (od’inefficacia) dell’operazione contrattuale posta a fondamentodella domanda, erano risultati, per contro, del tutto privi(compresi, evidentemente, gli elementi costitutivi necessari adintegrare, tanto sul piano oggettivo, quanto sul pianosoggettivo, la prospettata illiceità penale degli stessi) delnecessario riscontro probatorio.Ric. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero re7gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/20264.6. Se il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre chein pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazionedi una norma imperativa, come quella penale, l’atto negozialecosì compiuto è, in effetti, sanzionato, a norma dell’art. 1418,comma 1°, c.c., con la sua nullità (Cass. n. 18016 del 2018;Cass. n. 14234 del 2003), come accade, in particolare, nel casoin cui sia proprio la sua stipulazione a realizzare, in ragionedell’assetto degli interessi ivi contenuto, il risultato vietato dallalegge penale (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.).4.7. Si parla, in siffatte ipotesi, di “reato-contratto”,come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione previstadall’art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi di cuiall’art. 474 c.p., il trasferimento di un bene in pagamento di undebito usuraio (cfr. Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 1221 del2022; Cass. n. 17959 del 2020, in motiv.; Cass. n. 16706 del2020, in motiv.; Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del2003), poiché il contratto collide così gravemente con interessidi indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione direato ed è, di conseguenza, nullo, per violazione di una normaimperativa, come quella penale, che, appunto, ne vieta lastipulazione (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv; Cass. SU n.26724 del 2007, in motiv.).4.8. È il caso, in particolare, degli atti con i quali la societàpoi fallita, avendo determinato (in qualunque modo e in qualsiasiforma) il trasferimento in favore di terzi dei propri beni cosìdistraendoli alla soddisfazione dei relativi creditori, sono (proprioin quanto tali) compiuti in violazione di norme incriminatrici(come gli artt. 216, comma 1°, e 223, comma 1°, l.fall.,applicabili ratione temporis, in relazione a quanto previstodall’art. 110 c.p.) che (punendo con una pena gli amministratoriche ne siano stati gli autori nonché i terzi, come i beneficiari,che vi abbiano consapevolmente concorso in accordo con gliRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero re8gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026stessi: cfr. Cass. pen. n. 40023 del 2022; Cass. pen. n. 16062del 2012; Cass. pen. n. 12824 del 2005) ne vietano(evidentemente) la stipulazione.4.9. Tali atti, di conseguenza, sono assoggettati, ai sensidell’art. 1418 c.c., alla sanzione della nullità per effetto dellacontrarietà, in ragione delle disposizioni penali violate, allenorme imperative ivi contenute (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv., che arg. da Cass. n. 2860 del 2008; Cass. n. 14234 del2003; Cass. n. 7998 del 1990; di recente, pressochétestualmente, Cass. n. 7134 del 2026, in motiv.).4.10. Il denunciato vizio di violazione (o di falsaapplicazione) di tali norme, previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c.,sussiste, tuttavia, (soltanto) nel caso in cui il ricorrente assumeche il giudice di merito, a fronte della fattispecie concreta cosìcome dallo stesso ricostruita, abbia applicato la norma quandoinvece non doveva applicarla ovvero (come nella specie) nonl’abbia applicata quando invece doveva applicarla ovvero ancoraquando abbia malamente applicato la norma che doveva essereapplicata non avendo tratto tutte le conseguenze che dovevainvece trarre dalla sua corretta applicazione (cfr. Cass. n. 26307del 2014).4.11. Non rientra, per contro, nell’ambito applicativodell’art. 360 n. 3 la deduzione (sia pure implicita ma, come nelcaso in esame, inequivoca) di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è,invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò(salvo il caso dell’omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli4.12. La deduzione del vizio di violazione di legge, infatti,consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nellafattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio diRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero re9gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dalgiudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè(contrariamente a quanto preteso dal ricorrente) è estranea alladenuncia del vizio di sussunzione ogni censura che investa laricostruzione dei fatti storici, esclusivamente riservata al poteredel giudice di merito (Cass. n. 6035 del 2018).4.13. In altri termini, il vizio di violazione di legge consistenella deduzione di una erronea ricognizione, da parte dellapronuncia impugnata, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge e, quindi, implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare launiforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte dicassazione).4.14. Viceversa, la deduzione (come implicitamenteprospettata dal ricorrente) di una erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, è esternaall’esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nellatipica valutazione del giudice del merito, la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio dimotivazione.4.15. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione dilegge in senso proprio a causa della erronea ricognizione dellaastratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione dellalegge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzionedella fattispecie concreta) è, dunque, segnato, in modoevidente, dal fatto che solo quest’ultima censura (e non anchela prima) è mediata dalla contestata valutazione delle risultanzedi causa (Cass. n. 24607 del 2006, in motiv.).4.16. La deduzione del vizio di violazione di legge,pertanto, non determina per ciò stesso lo scrutinio dellaquestione astrattamente evidenziata sul presupposto chel’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichiRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero 1re0gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026il rivendicato inquadramento normativo, essendo, piuttosto,necessario che (a differenza di quanto è accaduto nel caso inesame) l’accertamento fattuale che il giudice di merito haoperato, quale deriva dal suo vaglio probatorio, (o che, alla lucedei fatti decisivi che, pur se emergenti dagli atti del giudizio, hadel tutto omesso di esaminare) sia (o sarebbe stato) tale dadoversene necessariamente inferire la sussunzione nel sensoauspicato dal ricorrente (cfr. Cass. SU n. 25573 del 2020).4.17. Con il secondo motivo, il Fallimento, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 99, comma 2°, n. 4 l.fall. e 153 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte incui il tribunale ha ritenuto che il Fallimento opposto non avevafornito, nel rispetto delle preclusioni poste dall’art. 99, comma7°, l.fall., alcuna prova a suffragio delle eccezioni di invaliditàderivata del contratto di locazione (per simulazione, frode aicreditori o inefficacia revocatoria) dallo stesso sollevate,omettendo, tuttavia, di considerare che: - la relazione tecnico-estimativa è stata prodotta in giudizio dal Fallimento dopo lascadenza dei termini istruttori solo perché la stessa è stataredatta successivamente ad essi, e cioè in data 28/4/2023; - ilpredetta relazione nei termini previsti dall’art. 99, comma 7°,l.fall., specie se si considerare che i curatori, nell’esercizio delleproprie funzioni, hanno impiegato del tempo per esaminare ladocumentazione acquisita, reperirne l’ulteriore mancante ericostruire l’intera operazione posta in essere da Icar e Isonzo;- la sopravvenienza del documento rispetto alla scadenza deitermini per la sua produzione in giudizio, quindi, imponeva altribunale di prenderlo in considerazione e, in ogni caso, diapplicare la rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., che èRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16196/20241Nu1m ero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026senz’altro compatibile con il giudizio di opposizione allo statopassivo.4.18. Il motivo è inammissibile.4.19. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che: - il Fallimentoopposto non aveva fornito né offerto, nel rispetto dellepreclusioni poste dall’art. 99, comma 7°, l.fall., alcuna prova deifatti dedotti a fondamento delle “eccezioni di invalidità derivatadel contratto di locazione (per simulazione, frode ai creditori oinefficacia revocatoria)” che lo stesso aveva sollevato in giudizio;- la “stima” prodotta dalla Procedura opposta era, infatti,inammissibile, “avendo la stessa svolto le eccezioni soprariassunte in sede di memoria di costituzione ed essendo quindionerata dell’indicazione della relativa documentazioneprobatoria in detta sede, senza che possa farsi luogo ad alcunarimessione in termini”.4.20. Tale statuizione è, nella sostanza, corretta sul pianogiuridico.4.21. Non v’è dubbio, in effetti, che: - il Fallimento, oveintenda sollevare nel giudizio di opposizione allo stato passivo(art. 98, comma 2°, l.fall.) eccezioni volte a paralizzare in tuttoo in parte l’invocata ammissione del credito azionato (come la“simulazione”, la “frode ai creditori” o l’“inefficacia revocatoria”del titolo contrattuale dedotto dall’istante a sostegno delladomanda, al pari, evidentemente, della nullità dello stesso,peraltro rilevabile d’ufficio), ha l’onere di costituirsi in talegiudizio nelle forme e nei termini previsti dall’art. 99, commi 6°e 7°, l.fall., e cioè con il deposito in cancelleria, almeno diecigiorni prima dell’udienza fissata dal presidente del tribunale, diuna memoria difensiva “contenente, a pena di decadenza, leeccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchél’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documentiprodotti”; - i documenti depositati e le prove offerte dopo laRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero 1re2gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026scadenza dell’indicato termine sono, di conseguenza,inammissibili.4.22. È vero che, come giustamente dedotto dalricorrente, “la produzione di un documento formato dopo lascadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorienon incorre nella decadenza” prevista dalla legge, come quelledi cui all’art. 183, comma 6°, c.p.c. e (per quel che rileva) all’art.99, commi 6° e 7°, l.fall. (stante l’impossibilità di produrlonell’anzidetto termine) “e non richiede, in difetto di unamaturata decadenza, alcuna preventiva istanza di rimessione intermini” (Cass. n. 15879 del 2019, in motiv.).4.23. Questa Corte, del resto, ha ritenuto che: - in temadi ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d’appello, deveescludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi unonere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nelgiudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che sisiano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudiceper la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggiodella causa in decisione; - i documenti formatisi dopo il maturaredelle preclusioni istruttorie devono essere, di conseguenza,annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in gradod’appello, ai sensi dell’art. 345, comma 3°, c.p.c., ancorché laparte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore allaspedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltantosalva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, diapplicare il disposto dell’art. 92 c.p.c. (Cass. n. 7977 del 2022,conf. Cass. n. 18962 del 2011); - i documenti formati dopo lascadenza dei termini per la loro tempestiva produzione ingiudizio, se, dunque, sono ammissibili, nel giudizio ordinario dicognizione, nel grado d’appello a norma dell’art. 345, comma3°, c.p.c., sono, a maggior ragione, ammissibili se sonodepositati dopo la scadenza dei predetti termini ma nel corsoRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero 1re3gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026dello stesso giudizio di primo grado (specie se, comel’opposizione allo stato passivo, si tratta di un giudizio articolatoin un unico grado di merito): sempre che non si tratti didocumenti, che pur se formati successivamente allamaturazione delle preclusioni istruttorie, siano rappresentativi di“fatti già esistenti all’epoca del giudizio di primo grado” e che“avrebbero potuto essere formati in precedenza etempestivamente prodotti” (Cass. n. 21080 del 2024).4.24. Nel caso in esame, non si tratta (in difetto dellaspecifica illustrazione, in ricorso, di fatti che possanooggettivamente deporre in senso diverso) di un documento chesi è (inevitabilmente: per il Fallimento) formato dopo lascadenza dei termini preclusivi di cui all’art. 99, commi 6° e 7°,cit.: ma della relazione di stima predisposta da un tecnicoincaricato dal Fallimento, vale a dire un atto (qual è la periziastragiudiziale) che (al di là della sua ovvia espressione in undocumento scritto che è stato depositato dopo la scadenza deitermini a tal fine previsti) poteva essere, come tale, senz’altropredisposto (dal tecnico incaricato) anche prima di talescadenza, salvo, naturalmente, il caso in cui il Fallimento,avendone l’interesse, abbia chiesto al giudice di merito di essererimesso in termini deducendo e dimostrando di non aver potutorispettare il termine di decadenza stabilito dalla legge per effettodell’impedimento derivante da una causa non imputabile.4.25. La rimessione in termini, tuttavia, richiede lacontestuale sussistenza (nel caso in esame, neppure esposta inricorso con la dovuta specificità) di due presupposti: a) il primoriguarda l’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risultioggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, allastessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n.11029 del 2023), “riferibile ad un evento che presenti il caratteredell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, néRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero 1re4gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto,totalmente al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SUn. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass.n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del2024); b) il secondo attiene all’“immediatezza della reazione”,da intendere come tempestività del comportamento della partedi fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezzadell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porrerimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr.,Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n.22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del2023).4.26. Con il terzo motivo, il Fallimento, lamentandol’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha ritenuto congruo il prezzo di venditadell’immobile, omettendo, tuttavia, di considerare che: - leperizie prodotte dalla società opponente, come eccepito dalalla procedura; - tali perizie, inoltre, riportano un valore dimercato incongruente persino con i valori minimi OMIdell’epoca; - la perizia del geom. Mosca, inoltre, oltre cheapplicare un coefficiente di vetustà ad ulteriore diminuzione delvalore di mercato, sconta un coefficiente, non meglio precisatoe così rubricato “causa mercato immobiliare in crisi”, ad ulterioreribasso del valore; - la perizia di Banco BPM, inoltre, non è resa,come si sostiene nel decreto, dall’istituto di credito che ha poierogato il credito, e cioè [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - in ogni caso,il valore di pronto realizzo determinato dalla banca non puòessere dirimente ai fini che rilevano, dal momento che, in sededi istruttoria, le banche, nel valutare i beni eventualmente postiRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero 1re5gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026a garanzia del finanziamento da erogare, adottano criteri distima più che prudenziali.4.27. Il motivo è inammissibile.4.28. Il ricorrente, infatti, lamenta, in sostanza,l’(asseritamente) erronea valutazione da parte del giudice dimerito delle perizie prodotte in giudizio dalla società opponente,senza, tuttavia, provvedere alla riproduzione del relativo testoin ricorso.4.29. Ed è, invece, noto che i requisiti di contenuto-formaprevisti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1°, nn.3, 4 e 6, c.p.c., devono essere assolti necessariamente con ilricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come lapronuncia impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrentespecificare il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata indicando precisamente i fatti processuali alla basedel vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documentodella cui erronea valutazione si dolga (ovvero indicandoesattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in qualefase processuale sia stato depositato) e trascrivendone oriassumendone il contenuto nel ricorso (Cass. n. 29093 del2018).4.30. Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersidell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte delgiudice di merito, ha, pertanto, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.,il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, diindicare esattamente nell’atto introduttivo in quale faseprocessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documentoin questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo oriassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire algiudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senzadover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass.Ric. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero 1re6gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026n. 26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza,Cass. n. 2966 del 2011).4.31. Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., qualecorollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla lucedei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italiadel 28/10/2021), se, in effetti, non dev’essere interpretato inmodo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertantotradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli attie documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno imponeche, nel ricorso, sia puntualmente indicato il contenuto degli attirichiamati all’interno delle censure e sia specificamentesegnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr.Cass. SU n. 8950 del 2022).4.32. Sono, pertanto, inammissibili, per violazione dell’art.366 n. 6 c.p.c., le censure che, come quelle in esame, sonodichiaratamente fondate su atti e documenti del giudizio dimerito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti edocumenti ma non ne riproduca il contenuto nel ricorso (Cass.SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno che(ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente uncontenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).4.33. Il ricorrente, d’altra parte, neppure illustra, con ladovuta specificità, se ed in che modo l’errata valutazione deidocumenti indicati ha indotto il giudice a trarre la conclusione(in ipotesi, erronea) in ordine al rigetto delle eccezioni (diinefficacia e di invalidità) sollevate dall’opposto, né in che modola corretta valutazione di tali documenti avrebbe, per contro,imposto al tribunale una (diversa) ricostruzione della fattispecieconcreta tale da essere senz’altro riconducibile alle eccezioni inquestione.Ric. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16196/20241Nu7m ero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/20264.34. Con il quarto motivo, il Fallimento, lamentandol’omessa motivazione in merito alle censure avanzate daldecreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto cheil contratto di locazione era opponibile al Fallimento e che lalocatrice aveva quindi il diritto ai canoni ivi previsti, senza,tuttavia, pronunciarsi in alcun modo sull’eccezione di parzialeinadempimento che il Fallimento opposto aveva sollevato sulrilievo che l’Isonzo aveva sottaciuto, nel contratto di locazione,l’esistenza di alcuni difetti dell’immobile, come, in particolare,l’intervenuta scadenza in data 25/2/2020 del certificatoprevenzione antincendio e l’insussistenza delle condizioninecessarie per ottenerne il rinnovo, laddove la stessa, con leclausole 15.3 e 15.4 dello stesso contratto: - aveva dichiarato egarantito che “l’immobile era in regola con le vigenti disposizionidi legge in materia edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi edi sicurezza sui luoghi di lavoro”; - si era impegnata “amanlevare, risarcire e tenere indenne il conduttore contro ogniresponsabilità, danno o perdita, costo o spesa, anche legali,causate dal fatto che una o più dichiarazioni o garanzie qui reseall’art. 15.3. si rivelino contrarie al vero, false o incomplete”; -l’Isonzo era, dunque, venuta meno agli obblighi assunti in virtùdel contratto di locazione sottoscritto, con conseguentepossibilità per il Fallimento di sollevare eccezione diinadempimento a norma dell’art. 1460 c.c. e/o di eccepire uncontrocredito risarcitorio, in virtù della sopra richiamataobbligazione di manleva assunta contrattualmente da [OSCURATO:SOCIETA],derivante “dalla mancata prosecuzione dell’attività aziendale,anche attraverso l’affitto e/o la cessione a terzi dell’attivitàmedesima e/o di rami di essa ovvero dalla riduzione del valoredell’azienda, a cagione delle condizioni dell’immobile locato”,come già eccepito dai curatori in sede di verifica dei crediti.Ric. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero 1re8gis tro generale 16196/2024Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/20264.35. Il motivo è fondato. Il vizio di omessa pronuncia aisensi dell’art. 112 c.p.c. può essere, infatti, dedotto, in sede dilegittimità, anche nel caso in cui il giudice ometta di pronunciarsisu una eccezione, oltre che su una domanda sempre che risulti,da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte unadomanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili,ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quellapronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, chetali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti terminie non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto,nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì,dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una ol’altra erano state proposte, onde consentire al giudice diverificarne, innanzitutto, la ritualità e la tempestività ed, insecondo luogo, la decisività delle questioni prospettate (Cass. n.3845 del 2018, in motiv.).4.36. Nel caso in esame, il tribunale, pur avendoespressamente dato atto che il Fallimento aveva eccepito che lasocietà locatrice non aveva adempiuto agli obblighi previsti dalleclausole 15.3 e 15.4 del contratto, non essendo l’immobile inregola con la prevenzione antincendi, ha del tutto omesso dipronunciarsi, anche solo implicitamente, sulla fondatezza ol’infondatezza di tale deduzione (a nulla rilevando, sul punto, chelo stesso tribunale ha ritenuto che la società opponente avevaofferto “piena prova del proprio credito”, trattandosi distatuizione che riguarda esclusivamente la domanda diammissione e non anche l’eccezione riconvenzionale di parzialeinadempimento sollevata dal Fallimento per paralizzarne in tuttoo in parte l’accoglimento), così incorrendo nel denunciato viziodi violazione dell’art. 112 c.p.c..5. In accoglimento del quarto motivo del ricorso il decretoimpugnato va cassato cassato con rinvio, per un nuovo esame,Ric. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16196/20241Nu9m ero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 13359/2026Data pubblicazione 08/05/2026al tribunale di Milano che, in differente composizione, sipronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso erespinge gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decretoimpugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Milanoche, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spesedel presente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 15 aprile 2026.Il PresidenteCosmo CrollaRic. 2024 n. 16196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026