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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39932/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi spostato fuori del Comune di residenza, in Misterbianco il 31 agosto 2014.

Preso atto della rinuncia ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità e della recidiva, la Corte di appello ha preso in esame i motivi sul trattamento sanzionatorio.

Ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche, ha ritenuto irrilevante la confessione, ma ha rimodulato la pena inflitta per meglio adeguata alla personalità dell'imputato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta. 3.11 ricorso è inammissibile.

Il motivo è genericamente articolato, le doglianze non evidenziano specifici vizik inadeguatezza del costrutto argomentativo che, di contro, è adeguato e congruo, privo di illogicità o contraddizioni.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il con gliere stensore n D Il presidente [OSCURATO:PERSONA](.7,Giuseje antàlu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha rideterminato in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi spostato fuori del Comune di residenza, in Misterbianco il 31 agosto 2014. Preso atto della rinuncia ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità e della recidiva, la Corte di appello ha preso in esame i motivi sul trattamento sanzionatorio. Ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche, ha ritenuto irrilevante la confessione, ma ha rimodulato la pena inflitta per meglio adeguata alla personalità dell'imputato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta. 3.11 ricorso è inammissibile. Il motivo è genericamente articolato, le doglianze non evidenziano specifici vizik inadeguatezza del costrutto argomentativo che, di contro, è adeguato e congruo, privo di illogicità o contraddizioni. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il con gliere stensore n D Il presidente [OSCURATO:PERSONA](.7,Giuseje antàlu
Sentenza Cassazione n. 39932/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris