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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 01919/2024

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la seguente O tvg sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE dl ROMA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 41 Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 26 ottobre 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 17075/2023 r.g. ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il proponente al pagamento delle spese processuali; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udien2:a risulta stabilita la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali che deve ritenersi frutto di errore materiale, posto che il predetto Ente è sottratto all'onere conseguente al principio di soccombenza (Sez.

U, n. ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nel senso che va eliminata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.

P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 17075/2023 r.g. del 26 ottobre 2023 su ricorso del Ministero della Giustizia con eliminazione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 26 ottobre 2023.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente O tvg sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE dl ROMA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 41 Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 26 ottobre 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 17075/2023 r.g. ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il proponente al pagamento delle spese processuali; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udien2:a risulta stabilita la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali che deve ritenersi frutto di errore materiale, posto che il predetto Ente è sottratto all'onere conseguente al principio di soccombenza (Sez. U, n. ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nel senso che va eliminata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 17075/2023 r.g. del 26 ottobre 2023 su ricorso del Ministero della Giustizia con eliminazione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 26 ottobre 2023. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 01919/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris