CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 26207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apoli il 27/04/1980avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte di appello di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 26 settembre 2025 la Corte di appello diLecce, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha condannatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per laviolazione dell'art. 53 T.U.L.P.S., commessa in data 30/03/2018 detenendo l'unokg. 365,048 e l'altro kg. 56,304 di fuochi d'artificio di fabbricazione artigianale enon classificati dal Ministero dell'Interno.La Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 678 cod.pen., contestato in relazione ad altro materiale esplodente, ed ha confermato lacondanna per il reato indicato, ribadendo che ciascun imputato detenevaquantità superiori ai 50 kg. di materiale esplodente non classificato, in luogoinidoneo, essendo privi di licenza per la detenzione di polveri piriche.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e AmodioMaggio, con un unico atto redatto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge per ilmancato riconoscimento della prescrizione per i reati indicati.La prescrizione è senza dubbio maturata dopo la lettura del dispositivo dellasentenza di appello, ma prima dello spirare del termine per la proposizione delricorso, anche applicando la sospensione prevista dalla “legge Orlando”, cheingloba la sospensione di 35 giorni relativa ad un rinvio dell'udienza perl'adesione del difensore ad una astensione proclamata dagli organismi unitaridegli avvocati, termine che è comunque decorso anche applicando tale ulterioresospensione. La Corte di cassazione, in tali casi, deve dichiarare d'ufficiol'intervenuta estinzione del reato.2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione.La Corte ha omesso di valutare la richiesta del procuratore generale, nellesue conclusioni scritte, e l'analoga richiesta della difesa, di dichiarare laprescrizione anche dei reati in questione, mentre avrebbe dovuto motivare leragioni del diniego della declaratoria richiesta.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge conriferimento agli artt. 678 cod. pen. e 53 T.U.L.P.S.La sentenza impugnata non tiene conto della consulenza della difesa, di cuitravisa le conclusioni, in particolare quanto alla dichiarazione del consulente circala non pericolosità o micidialità dei prodotti sequestrati, e circa la loro natura dimeri artifici pirotecnici ad uso di svago. Tali prodotti, pertanto, devono essereclassificati come meri materiali esplodenti, e non come esplosivi. Il reatocontestato può sussistere solo se la detenzione illegale riguardi materiali chepossono esplodere con effetti devastanti, mentre il consulente ha esplicitamentenegato che essi avrebbero potuto esplodere contemporaneamente. Il reato dicui all'art. 53 T.U.L.P.S., pertanto, avrebbe dovuto essere derubricato nellacontravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen., e dichiarato prescritto.2.4. Con il quarto motivo si deduce un ulteriore vizio di motivazione permanifesta illogicità.La motivazione della sentenza impugnata non contiene una idoneavalutazione circa la sussistenza del reato, perché si fonda su una lettura parzialee travisante della consulenza, sostenendo che questa ha escluso solo lamicidialità dei prodotti sequestrati, ma non la loro pericolosità, mentre ilconsulente ha escluso la possibilità di uno scoppio contemporaneo di tutti iprodotti, circostanza idonea ad escludere la loro natura di “esplosivi”.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità dei ricorsiCONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi proposti dai due ricorrenti, con un unico atto, sonomanifestamente infondati, in tutti i loro motivi, e devono perciò essere dichiaratiinammissibili.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, stante la palese erroneitàdel calcolo operato dai ricorrenti per sostenere l'intervenuta prescrizione delreato di cui all'art. 53 T.U.L.P.S., contestato separatamente a ciascuno di essi.Tale delitto, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., si prescrive in sei anni,aumentati ad anni sette e mesi sei ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen.,stanti le interruzioni verificatesi nei primi due gradi di giudizio, ed aumentati diulteriori 35 giorni di sospensione per la partecipazione del difensore ad unaastensione dalle udienze. Stante l'epoca della sua commissione, al termine diprescrizione devono aggiungersi i periodi di sospensione previsti dalla legge n.103/2017, alla luce dell'interpretazione resa dalla sentenza Sez. U, n. 20989 del12/12/2924, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175, per un ulteriore periodo, limitatoad un anno e sei mesi, in relazione al tempo decorso tra il deposito dellasentenza di primo grado e la definizione del giudizio di appello, nonché per iltempo trascorso tra il deposito della sentenza di secondo grado e la definizionedel giudizio in questa sede.La prescrizione di questo delitto, pertanto, è destinata a maturare non primadel 04/05/2027, risultando del tutto erronea l'indicazione, da parte dei ricorrenti,della data del 30/09/2025 quale data di estinzione del reato, calcolataomettendo di applicare il disposto degli artt. 160 e 161 cod. pen.La doglianza relativa all'omessa declaratoria della prescrizione, pertanto,deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.3. Anche il secondo motivo dei ricorsi è manifestamente infondato.I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione in merito al rigetto della lororichiesta di dichiarare estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 53T.U.L.P.S., senza rilevare che, anche sulla base del loro errato calcolo, laprescrizione non era maturata alla data di emissione della sentenza, mediante lalettura del dispositivo. I giudici di appello, pertanto, non avevano alcun onere dimotivare l'omessa declaratoria della prescrizione di tale delitto, essendo evidentel'insussistenza di detta causa di estinzione, né l'omessa motivazione sul rigettodell'istanza di estinzione avanzata dalle parti può costituire un vizio dellasentenza, dovendosi applicare il principio dettato da questa Corte, secondo cui«In tema di motivazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione non èobbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cuiesse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza» (Sez.6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv.261423).Questo motivo di ricorso, inoltre, deve essere dichiarato inammissibile percarenza di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento, con conseguenteannullamento della sentenza nella parte in cui ha omesso la motivazionesull'istanza in questione, non porterebbe alcun effetto favorevole, non potendo ilgiudice del rinvio che motivare la manifesta infondatezza della stessa (vedi Sez.2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745, tra le molte).4. Il terzo motivo dei ricorsi deve essere dichiarato inammissibile permancanza di specificità, oltre che per manifesta infondatezza. Questa Corte hacostantemente affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione quandomanchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non puòignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.,all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634;Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468).I ricorrenti lamentano l'omessa valutazione, nella sentenza, della mancanzadei requisiti della pericolosità e micidialità dei prodotti sequestrati, checomporterebbe la loro classificazione come materiali esplodenti e non comeesplosivi, ovvero come meri artifici pirotecnici, con conseguente insussistenza delreato o, al massimo, con la necessità di qualificarlo quale violazione dell'art. 678cod. pen. Questa doglianza non si confronta con la sentenza, che ha ritenutosussistente il reato di cui all'art. 53 T.U.L.P.S. non a causa di una classificazionedei materiali sequestrati come esplosivi, ma qualificandoli come «fuochid'artificio», come peraltro precisato nelle imputazioni, ovvero come materialeesplodente, però non classificato dal Ministero dell'Interno.La norma contestata vieta la detenzione di «prodotti esplodenti che nonsiano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere diuna commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che nonhanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni direcepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti»; ilRegolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., agli artt. 82 e 83, prevede appuntola classificazione, da parte del Ministero, anche dei materiali esplosivi oesplodenti, compresi i manufatti pirotecnici anche da divertimento. La sentenzaimpugnata ha applicato correttamente detta norma, precisando che «ciò cheintegra la fattispecie ... riguarda la condotta di chi tiene in casa o altrove …prodotti che non sono stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno».L'accertamento della mancanza del requisito della classificazione, già riferitodalla Polizia, è stato ritenuto confermato dal consulente della difesa, che nellasua consulenza avrebbe riconosciuto di avere rilevato la presenza di articolipirotecnici di natura artigianale, perciò vietati.La condanna, pertanto, non è stata pronunciata per la pericolosità delmateriale sequestrato, come affermato dai ricorrenti, ovvero per una erratadistinzione tra materiali esplodenti e materiali esplosivi, bensì per l'accertatadetenzione di prodotti esplodenti non classificati dal Ministero dell'Interno. Iricorsi, pertanto, non si confrontano con la sentenza, lamentando un viziomotivazionale del tutto insussistente, e risultando privi della necessariaspecificità.5. È infine inammissibile, per manifesta infondatezza e per mancanza dispecificità e di autosufficienza, il quarto motivo dei ricorsi.I ricorrenti lamentano il travisamento della prova costituita dalla consulenzadifensiva, non avendo la sentenza preso atto che il consulente ha escluso lapericolosità dei materiali rinvenuti, che ha definito come materiali non esplosivima meramente esplodenti. Ancora una volta essi non si confrontano con lasentenza che, come precisato al superiore paragrafo 4, ha ritenuto sussistente ilreato per la mancanza di classificazione dei materiali sequestrati, definiti peraltrocome materiali esplodenti, e non come esplosivi.L'affermazione del travisamento della consulenza, pertanto, èmanifestamente infondata, perché la sentenza l'ha utilizzata per la limitata parterilevante per l'accertamento del reato, cioè la natura artigianale, e priva diclassificazione, di una parte di tali materiali, senza travisarne in alcun modo ilcontenuto. Essa non è stata affatto utilizzata con riferimento alla valutazionecirca la pericolosità o micidialità di tali materiali, essendo tale valutazione deltutto irrilevante per la configurabilità dei delitti contestati, per cui l'omessoriferimento ad essa non costituisce il travisamento lamentato.Questo motivo dei ricorsi, peraltro, sarebbe inammissibile anche per lamancanza di autosufficienza: i ricorrenti lamentano un travisamento o un'omessavalutazione della consulenza della difesa senza allegarla, mentre questa Corte hacostantemente affermato che «In tema di ricorso per cassazione, anche aseguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazioneil principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntualeindicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e deiquali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419). Il mancato rispetto dell'onere diallegazione, nella forma stabilita dall'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc.pen., comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto impedisce la verifica dellafondatezza della doglianza di travisamento della prova, rimanendo di fatto unmotivo affetto da genericità (vedi Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723;Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv. 263601).6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità conseguela condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stimaequo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]