CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11982/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erita D’Antuono, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice speciale LudovicaMarvasi, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato alla memoria di costituzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2701/2021 della CORTE d'APPELLO diMilano pubblicata il 21.9.2021;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.10.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 8Numero registro generale 8383/2022Numero sezionale 4151/2025Numero di raccolta generale 11982/2026Data pubblicazione 30/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 17.9.2019 il Tribunale di Milano - sezionespecializzata in materia di impresa rigettava le domande svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti indicata come DWT) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (nel prosieguo SKY) con l’aggravio delle spese di lite.L’attrice, società operante nel settore dei programmi audiovisivicriptati per adulti, aveva dedotto che tra il 2006 e il 2014 avevaintrattenuto rapporti contrattuali con SKY, società che aggrega ecommercializza offerte di canali televisivi e servizi on demand. Inparticolare, tra le parti erano stati sottoscritti quattro contratti di forniturada parte di SKY di servizi per l'offerta pay per view dietro pagamento daparte di DWT di un canone mensile di euro 10.000,00. Al momento dellaconclusione del primo contratto del 19.12.2006, di durata annuale e conprevisione di rinnovo tacito, DWT aveva pagato a SKY una entry fee dieuro 755.600,00. In seguito, nel 2008 e 2009 le parti avevano stipulatoun secondo e un terzo contratto di fornitura, sempre di durata annuale econ la possibilità di rinnovo tacito per un ulteriore anno, salva la facoltà direcesso con un preavviso di almeno tre mesi. Infine, in data 22.12.2011DWT e SKY avevano concluso un quarto contratto, di durata triennale, conscadenza al 31.12.2014, che non prevedeva il rinnovo tacito, sì chespirato il termine di scadenza SKY cessava di fornire servizi a DWT.L’attrice, all’esito della fase cautelare che l’aveva vista soccombente,aveva chiesto l’accertamento dell'abuso di posizione dominante e/o didipendenza economica da parte della convenuta e la sua condanna aconsentire l'accesso alla piattaforma satellitare, restituire parte dell'entryfee corrisposta nel 2006, nonché a risarcire i danni patiti.SKY aveva resistito alle domande eccependo, quanto alla domandadi restituzione dell’entry fee, la prescrizione e contestando la pretesacondotta abusante, poiché i contenuti per adulti potevano essere diffusimediante satellite, il digitale terrestre e internet; il mercato non eralimitato al solo territorio nazionale (data l’irrilevanza del fattore linguisticoPag. 2 di 8Numero registro generale 8383/2022Numero sezionale 4151/2025Numero di raccolta generale 11982/2026Data pubblicazione 30/04/2026nei film per adulti). La convenuta, pertanto, aveva concluso che nondeteneva alcuna posizione dominante, tanto che l’attrice aveva continuatoa trasmettere sul satellite mediante decoder universali e smart card. Circal’entry fee, l’attrice aveva avuto oltre otto anni per l’ammortamento el’ammontare pagato era la metà di quanto occorrente per l’accesso aldigitale terrestre.2. La Corte d’Appello di Milano con sentenza pubblicata il 21.9.2021rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], onerandola delle spese del grado infavore dell’appellata.La corte rilevava primariamente l’inammissibilità dell’appello “perl’assoluta genericità dei motivi di censura della sentenza impugnata,motivi che, peraltro, risultano difficilmente individuabili nel corpo dell’attodi appello con il quale l’odierna appellante DWT si è sostanzialmentelimitata a reiterare le proprie generiche prospettazioni difensive giàampiamente e motivatamente respinte sia in sede di procedimento ex art.700 c.p.c., sia nella sede di reclamo cautelare, sia nel giudizio di primogrado”. Aggiungeva la corte che, anche a voler esaminare i pochi profili dispecifica censura sollevati dall’appellante, essi erano infondati: a) lacontestazione svolta sul mercato a monte (quello dei programmi peradulti) più che confutare la decisione del Tribunale la rafforzava, là doveera stato affermato che l’obbligo a contrarre vi sarebbe stato fino al31.12.2011; b) i rilievi sul mercato a valle erano contraddetti sia dalladocumentata operatività di DWT sul sistema satellitare mediante decodere smartcard, sia dall’ormai consolidata tendenza a dividere il mercatotelevisivo tra servizi a pagamento e servizi liberamente fruibiliindipendentemente dal mezzo impiegato; c) era da escludere un abuso didipendenza economica per interruzione immediata del rapporto, perchéquesto era proseguito per oltre otto anni mediante la stipula di quattrocontratti, l’ultimo dei quali di durata triennale, giunto a scadenza e senzache prima DWT avesse chiesto di negoziarne uno nuovo.Pag. 3 di 8Numero registro generale 8383/2022Numero sezionale 4151/2025Numero di raccolta generale 11982/2026Data pubblicazione 30/04/2026Da ultimo, la Corte d’appello rigettava la doglianza relativa allespese di lite liquidate dal Tribunale, il quale, considerato che il valore dellacausa era superiore a due milioni di euro e in ogni caso era correttal’inclusione della fase istruttoria, aveva liquidato euro 30.000,00 a frontedi euro 46.988,00 liquidabili in base ai parametri medi.3. Per la cassazione della sentenza della Corte la DWT propone oraricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la società SKY, per conto della quale si ècostituito quale nuovo difensore l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.Il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente, dopo aver rilevato lacontraddittorietà della sentenza per aver dapprima riconosciutol’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e successivamenteprovveduto al loro esame, si duole per il mancato riconoscimento in capoa SKY di una posizione di monopolio nel mercato dell’accesso ai sistemi didiffusione via satellite. Evidenzia, altresì, che tra piattaforma satellitare einternet non vi è sostituibilità, poiché si tratta di mercati separati.La ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa pronuncia da parte dellacorte d’appello in relazione a quanto affermato dal Tribunale a propositodel venir meno a far tempo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’obbligo a contrarre,precedentemente imposto dall’AgCom in concomitanza con l’accorpamentodi SKY con altre piattaforme satellitari.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia suimotivi di appello nn. 4, 5, 6 e 7, a cui si è riportata integralmente ed haaggiunto che “né tantomeno gli stessi punti possono ritenersi assorbitidalla pronuncia generica relativa ad un unico punto di contestazionedell’appello”.Pag. 4 di 8Numero registro generale 8383/2022Numero sezionale 4151/2025Numero di raccolta generale 11982/2026Data pubblicazione 30/04/20263. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Va posto in rilievo che la sentenza impugnata è fondata su duerationes decidendi.La corte di merito ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensidell’art. 342 cod. proc. civ. “per l’assoluta genericità dei motivi di censuradella sentenza impugnata”.A questa prima ratio la corte d’appello ne ha aggiunta una seconda,là dove ha provveduto a scrutinare nel merito “i pochi profili di specificacensura sollevati dall’appellante” e li ha rigettati. La ricorrente, invece,non ha impugnato la prima ratio decidendi, viepiù in grado di sostenere ladecisione, ma si è limitata a rilevare la contraddittorietà della decisione.Deve essere ricordato il consolidato principio di diritto secondo cuiqualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome,ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere ladecisione, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cuisi fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idoneacensura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo diimpugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nellasua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2005, n. 16602, e,conformemente, Cass., sez. III, 27 dicembre 2016, n. 27015; Cass., sez.I, 14 agosto 2020, n. 17182).Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Cortesovente affermato (v. Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass.,sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., sez. I, 18 settembre 2006, n.20118; Cass., sez. III, 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., Sez. Un.,16602/2005, cit.), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordinealla ratio decidendi non censurata (v. Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n.13880; Cass., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24076; Cass., 27015/2015,cit.; Cass., sez. III, 22 settembre 2011, n. 19254, Cass., sez. I, 11gennaio 2007, n. 1658; Cass., sez. III, 13 luglio 2005, n. 14740).Pag. 5 di 8Numero registro generale 8383/2022Numero sezionale 4151/2025Numero di raccolta generale 11982/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, poiché la Corted’appello dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericitàdei motivi, ha provveduto a decidere nel merito in relazione a quantoindicato come “i pochi profili di specifica censura sollevati dall’appellante”.Al riguardo è stato affermato che “[q]ualora il giudice, dopo unastatuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o dicompetenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" inrelazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nellasentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onerené l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibilel'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed èviceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nellaparte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sulmerito, svolta «ad abundantiam» nella sentenza gravata” (v. Cass., Sez.Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; sez. lav., 15 giugno 2007, n. 13997; sez.III, 5 luglio 2007, n. 15234; sez. II, 2 maggio 2011, n. 9647; 20 agosto2015, n. 17004; sez. 6-V, 19 dicembre 2017, 30393; sez. I, 16 giugno2020, n. 11675; Sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155; 19 settembre 2022,n. 27388).4. I motivi risultano d’altro canto formulati in violazione del requisito apena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma n. 6, cod.proc. civ.Con particolare riferimento al 2° motivo va osservato che laricorrente denunzia omessa pronuncia sui motivi dell’atto di appello nn. 4,5, 6 e 7, “a cui ci si riporta integralmente”.Orbene, nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessapronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. postula, per un verso, che ilgiudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, nel caso nel caso del motivo d'appello, di uno dei fatticostitutivi della «domanda» di appello (v. Cass., sez. II, 22 gennaio 2018,Pag. 6 di 8Numero registro generale 8383/2022Numero sezionale 4151/2025Numero di raccolta generale 11982/2026Data pubblicazione 30/04/2026n. 1539) e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente oper riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra eranostate proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità edella tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi (v. Cass., sez. II, 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass., sez. III,13 giugno 2023, n. 16899).Pertanto, quando come nella specie venga denunciato un error inprocedendo, la S.C. è anche giudice del fatto, e ha il potere di esaminaredirettamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto viziorilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi glielementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiedeil riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile econtenga, per il principio di specificità del ricorso ex art. 366, primocomma n. 6, cod. proc. civ., tutte le precisazioni e i riferimenti necessari aindividuare la dedotta violazione processuale non essendo essa legittimataa procedere a un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (v.Cass. 28072/2021, cit.; Cass., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass.,sez. III, 4 marzo 2005, n. 4741; Cass., sez. V, 23 gennaio 2004, n.1170).A tanto non ha ottemperato la ricorrente.5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 14.200,00 ( di cui euro 14.000,00 per onorari ), oltrePag. 7 di 8Numero registro generale 8383/2022Numero sezionale 4151/2025Numero di raccolta generale 11982/2026Data pubblicazione 30/04/2026a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 14.000,00 ex art.96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 24 ottobre 2025.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 8 di 8