CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 47452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso si configurano come reiterative di quelle già avanzate con la prima impugnazione senza confrontarsi ineccepibile motivazione offerta sui punti contestati dalla Corte di merito. Il ricorrente contesta, infatti, la conferma di responsabilità con specifico riferimento alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie del tentato furto, o, al più, della tentata rapina. Invero la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, o rivalutazione, rilevava come il delitto di rapina impropria doveva ritenersi consumato, e non semplicemente tentato, perché, ai fini della consumazione, non era necessario l'impossessamento della cosa mobile altrui, ma piuttosto la semplice sottrazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di liegíttimità (pag. 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]