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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 24156/2023

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6019/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 611/3/2017, depositata il 31 luglio 2017.

Oggetto: IVA -rimborso Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 260/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro il diniego di rimborso IVA 2012.

La CTR osservava in particolare che la società contribuente doveva considerarsi "terzo" profittante in favore del quale era stato stipulato un contratto di permuta immobiliare tra società terze ([OSCURATO:PERSONA] ed Elleblu; rogito notaio Grassano del 21 dicembre2012), sicché non essendo "parte" di detto contratto non poteva avvalersi della detrazione dell'IVA correlativa e perciò chiederne il rimborso, irrilevante ovvero abu/elusivo il rapporto a latere che la società contribuente allegava sussistere con la permutante (del terreno) Elleblu.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuentededucendo tre motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che: La causa va rinviata a nuovo ruolo in quanto strettamente connessa con quella R.G. n. 22749/2021, che ha ad oggetto la detrazione, successivamente effettuata, della medesima imposta che, come lite di rimborso, costituisce materia del contendere nel presente giudizio.

Come chiesto dalla società contribuente e del resto assentito dall'avvocatura erariale, è evidente l'opportunità della trattazione congiunta dei giudizi de quibus.

PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta del presente giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6019/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 611/3/2017, depositata il 31 luglio 2017. Oggetto: IVA -rimborso Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 260/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro il diniego di rimborso IVA 2012. La CTR osservava in particolare che la società contribuente doveva considerarsi "terzo" profittante in favore del quale era stato stipulato un contratto di permuta immobiliare tra società terze ([OSCURATO:PERSONA] ed Elleblu; rogito notaio Grassano del 21 dicembre2012), sicché non essendo "parte" di detto contratto non poteva avvalersi della detrazione dell'IVA correlativa e perciò chiederne il rimborso, irrilevante ovvero abu/elusivo il rapporto a latere che la società contribuente allegava sussistere con la permutante (del terreno) Elleblu. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuentededucendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: La causa va rinviata a nuovo ruolo in quanto strettamente connessa con quella R.G. n. 22749/2021, che ha ad oggetto la detrazione, successivamente effettuata, della medesima imposta che, come lite di rimborso, costituisce materia del contendere nel presente giudizio. Come chiesto dalla società contribuente e del resto assentito dall'avvocatura erariale, è evidente l'opportunità della trattazione congiunta dei giudizi de quibus. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta del presente giud
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