Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05851/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata; Considerato, infatti, che la sentenza (pp. 4-5) - esaminando soltanto le doglianze proposte (tra cui non vi era specifica contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato) - ha correttamente ritenuto non applicabili la causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 e la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., prospettando il ricorrente enunciati ermeneutici manifestamente infondati in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata; Considerato, infatti, che la sentenza (pp. 4-5) - esaminando soltanto le doglianze proposte (tra cui non vi era specifica contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato) - ha correttamente ritenuto non applicabili la causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 e la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., prospettando il ricorrente enunciati ermeneutici manifestamente infondati in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022
Sentenza Cassazione n. 05851/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris