CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 23702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24027/14 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] de Pinto, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII, n. 474, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,Agente della Riscossione per la Provincia di Bari, in persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avvoc ato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. Puglia n. 601/10/14, depositata in data 13/03/14; Oggetto: avv. accer. add. IRPEF 2004 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore rappresentante, adiva la C .t.p. di Bari ricorrendo avverso l'atto n. 01420129004661289 , notificato in data 20/03/2012 con il quale Equitalia sud spa aveva intimato il pagamento della somma di € 21.070,42 dovuta in base alla cartella esattoriale n.01420080004523790/00 a titolo di addizionale IRPEF per l’anno 2004. In giudizio si costituiva Equitalia sud s.p.a. 2.La C.t.p. di Bari accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione degli interessi e lo confermava per il resto. 3. Interponeva appello il contribuente nella parte in cui , nella sentenza, era stata ritenuta regolare la notifica della cartella di pagamento laddove la notifica stessa era avvenuta in mano a persona assolutamente estranea alla società, deceduto tre anni prima. In giudizio si è costituita la Equitalia sud s.p.a. che concludeva per il rigetto del gravame. 4. La C.t.r. della Puglia, con sentenza n . 601/ 10 /14, depositata il 13/03/2014, rigettaval'appello e confermava l a sentenza di primo grado. 5. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dalla contribuente sulla scorta di un solo motivo di ricorso. Si è costituita con controricorsola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17 maggio 2022, per la quale sono state presentate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 145 cod. proc. civ. Nullità assoluta della notifica. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si ritiene valida la notifica della cartella di pagamento prodromica dell’avviso di pagamento, giacché la figlia del liquidatore che provvide al ritiro non era addetta al ritiro della società(tanto più che il padre liquidatore era deceduto da tre anni senza che, per tale circostanza, potesse operare alcuna presunzione di affidamento di una delega da parte dello stesso). 2.Il motivo è infondato. Nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente fatto applicazione dei principi di diritto declinati allorquando ha motivato sulla ritualità della notifica dell’atto presupposto in quanto perfezionatasicon il ritiro di persona familiare – [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], originario legale rappresentante quale socio accomandatario, poi deceduto –, la quale aveva rinvenuto presso la sede sociale di v. Toma 56, Bari , l’avviso di raccomandata, essendosi ivi recata non occasionalmente ma appositamente. Quindi costei si era recata presso l’Ufficio postale per provvedere al ritiro del plico ed, infatti, l’avviso di ricevimento reca l’indicazione che a ritirare era stata la figlia munita di delega, evidentemente da parte della società (essendo comunque sufficiente, a tal fine, in caso di notifica presso la sede della società, anche un “inc arico provvisorio e precario” di addetto alla ricezione –cfr. Cass., Sez. 6 - 5, 20/11/2017, n. 27420; Cass. , Sez. 6-5, 08/12/2017, n. 29019). 3.In conclusione il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso,